In altri termini, elemento qualificante della fattispecie è "l’azzeramento" del contenuto sostanziale del diritto di proprietà, conseguente alla irreversibile trasformazione del bene e comportante, da un lato, la perdita del diritto di proprietà per il privato ( in ciò si concreta l’illecito) e, dall’altro, l’acquisto del nuovo bene risultante da quella trasformazione in capo alla P.A. , a titolo originario e per effetto della realizzazione dell’opera pubblica con connessa impossibilità di restituzione del suolo nella medesima opera incorporato (sul punto, anche C.C. 23 maggio 1995, n. 188).
[9] Tale radicale trasformazione del fondo realizza un fatto illecito istantaneo, con effetti permanenti, che si consuma e si esaurisce nel momento stesso dell’indicata radicale trasformazione del fondo, se intervenuta durante l’occupazione illegittima, ovvero, se già verificatasi nel periodo di occupazione legittima, al momento di scadenza di quest’ultima senza che, nel frattempo, sia intervenuto il provvedimento di esproprio.
[10] Pertanto, da tale momento, consumatosi l’illecito in tutti i suoi elementi costitutivi e prodottosi il danno dell’irreversibile perdita della proprietà, il privato può far valere il suo diritto al risarcimento del danno, anche se non sono ancora scaduti i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che il potere espropriativo, pur se in astratto ancora esistente, non può in concreto essere esercitato per il venir meno dell’oggetto del decreto di espropriazione, che ormai forma parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico" (in terminis, Cass. 1725/1994; conf. Cass. civ., Sez. I, 08/02/2006, n. 2824; Cass. civ., Sez. III, 19/10/1994, n. 8515; Cass. civ., Sez. I, 14/06/1994, n. 5748).
[11] Si è altresì precisato, al riguardo, che l’irreversibile destinazione del suolo occupato alla realizzazione dell’opera pubblica, che segna il momento di consumazione dell’illecito estintivo – acquisitivo del diritto di proprietà, si realizza allorché, anche prima della ultimazione dei lavori, il terreno abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, in un bene nuovo e diverso costituito appunto dall’opera pubblica (cfr. Cass. 1302/93, 4295/90, 4885/89).