In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si ricollega la copertura assicurativa – quale rischio che deriva dalla pericolosità dello spazio di lavoro , della presenza di macchine e del complesso dei lavoratori in esso operanti – non esonera il lavoratore dall’onere di provare le modalità concrete dell’infortunio occorsogli durante gli spostamenti nel luogo di lavoro , essendo ciò necessario al fine di verificare se il detto infortunio, quand’anche verificatosi sul posto di lavoro , sia comunque correlato ad attività funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa

Autorità:  Cassazione civile  sez. lav.
Data:  30 dicembre 2009
Numero:  n. 27829