E’ infortunio sul lavoro un incidente avvenuto in occasione di lavoro a chiunque presti la propria opera, dipendente, collaboratore, familiare, socio, dal quale sia derivata o la morte o l’inabilità permanente o temporanea al lavoro e che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Lo sviluppo dell’industria moderna, l’uso delle macchine e della forza motrice, le forme rapide e ripetitive di esecuzione del lavoro, il concentramento dei lavoratori in grandi complessi industriali e non da ultimo l’enorme sviluppo dell’industria edile, sono tutti cause che concorrono al verificarsi purtroppo di un numero sempre maggiore di infortuni, anche mortali, fra l’altro tema di grande attualità. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è oramai resa obbligatoria per tutti, dipendenti, collaboratori, imprenditori, e persino i familiari dell’imprenditore, indipendentemente dalle mansioni svolte e dalle macchine con le quali sono in contatto quotidianamente. Anche l’uso dei PC, dei fax e delle altre macchine d’ufficio, un tempo non ritenuti fattori di rischio, a partire dagli anni 80′ lo sono diventati. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) non a caso è l’Istituto assicurativo più importante, il libro paga, il registro degli infortuni e gli altri documenti di lavoro che ogni datore di lavoro deve tenere obbligatoriamente aggiornati, devono essere vidimati proprio dall’INAIL. Chiunque di fatto sia titolare di un rapporto di lavoro, dipendente o meno, o presti comunque la propria opera all’interno di un’azienda, dirigenti e imprenditore compresi, sono automaticamente assicurati all’INAIL tranne rarissime eccezioni. L’infortunio, sia esso professionale che extraprofessionale, comporta per il lavoratore il diritto alla conservazione del posto per il periodo (c.d. periodo di comporto) previsto dalle leggi o dai contratti collettivi. Il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio del lavoratore. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro, o a chi lo rappresenta, di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. A sua volta il datore di lavoro, nel termine di 48 ore, deve dare comunicazione degli infortuni che il medico ha diagnosticato guaribili in più di tre giorni:
– all’INAIL stesso;
– alla locale autorità di pubblica sicurezza o alla Questura (se nella località dove il lavoratore si è infortunato manca un Ufficio di PS., la comunicazione deve essere fatta al Sindaco).
Se l’inabilità per infortunio prognosticato guaribile in tre giorni si prolunga al quarto giorno o oltre, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno. Se si tratta di infortunio che ha causato la morte o per il quale sia prevedibile il rischio di morte, la denuncia all’INAIL deve essere fatta telegraficamente entro 24 ore dall’infortunio; a tale denuncia telegrafica deve seguire la denuncia normale. Il registro degli infortuni è obbligatorio per legge. Deve essere tenuto anche dalle aziende che non hanno dipendenti assicurati presso l’INAIL. La vidimazione, un tempo effettuata dall’Ispettorato del Lavoro (non dall’INAIL), ora è effettuata dalla Unità Sanitaria Locale. Deve essere conservato per 10 anni come i libri paga e matricola. Deve essere compilato con inchiostro indelebile e senza lasciare spazi in bianco. Le correzioni devono essere leggibili. Sul registro degli infortuni devono essere indicati tutti gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni oltre quello in cui è avvenuto l’incidente. Devono essere segnati gli infortuni occorsi a tutto il personale anche se l’infortunato non è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni sui lavoro. Per ogni infortunio devono essere indicati:
– i dati identificativi dell’infortunato;
– la data ed ora dell’infortunio;
– la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’incidente che ha provocato l’infortunio;
– la natura delle lesioni;
– le conseguenze dell’infortunio (invalidità temporanea, invalidità permanente, morte);
– il numero di giorni di assenza dovuti all’infortunio;
– la data di ripresa del lavoro.
La legge (D.P.R. n. 1124/1965, Testo Unico ancora in vigore) pone a carico del datore di lavoro la corresponsione al lavoratore dell’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della medesima per i 3 giorni di calendario successivi (art. 73); lo stesso decreto fa obbligo all’INAIL di versare al lavoratore un’indennità giornaliera fino alla guarigione clinica (art. 68). I contratti collettivi pongono generalmente a carico del datore di lavoro un integrazione di tale indennità fino a raggiungere il 100% della retribuzione o percentuali minori in relazione alla durata dell’assenza per infortunio. Il lavoratore infortunato ha diritto alla corresponsione di una indennità pari al:
• 60% per il periodo (continuativo, compresi sabati e domeniche) compreso tra il 5 (quinto) ed il 90esimo giorno di infortunio;
• 75% per il periodo (sempre continuativo) compreso tra il 91esimo giorno e quello di guarigione.
Le percentuali di cui sopra si applicano alla retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni (di calendario) immediatamente precedenti quello dell’infortunio (art. 117, D.P.R. n. 1124/1965).
In materia di Infortunio sul lavoro la Giurisprudenza, soprattutto della Suprema Corte, è stata per lo più chiamata ad esprimersi sull’aspetto delicato del cd Infortunio in itinere, quell’ infortunio, cioè, che non è avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ma ha avuto luogo durante il tempo impiegato dal lavoratore negli spostamenti da e per il luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, “l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto l’indennizzabilità dell’infortunio, considerando non compatibili gli orari dei mezzi pubblici rispetto all’orario di lavoro, sia in relazione al disagio costituito dal prolungamento dell’assenza del lavoratore dalla sua famiglia, sia in riferimento alla possibilità di spostare l’orario di entrata ed uscita dal lavoro, valutato come meramente ipotetico, perché non vi era stato alcun accordo tra le parti e perché non si poteva ravvisare un obbligo in tal senso in capo al lavoratore. (Cassazione civile , sez. lav., 23 aprile 2004 , n. 7717). Così, potrà essere indennizzato, come infortunio sul lavoro, l’infortunio "in itinere" solo se determinato da rischio generico aggravato. Infine all’opposto potrebbe non essere ammesso all’indennizzo un infortunio, pur avvenuto in orario e sul posto di lavoro, ove quel nesso causale manchi (per esempio infortunio a seguito di rissa determinata da motivi privati non connessi con l’attività lavorativa).

( a cura dell’Avv. Concetta de Gaetano)