I ricorrenti (in numero di undici soggetti) sono di diversa nazionalità (algerina, francese, giordana, marocchina, tunisina; uno era apolide). A seguito dell’attentato alle Torri Gemelle, il governo britannico, ritenuto che il Regno Unito doveva essere considerato un obiettivo di attacchi terroristici, ha reputato che si versi in una situazione di "pubblica emergenza con minaccia alla vita della nazione" sì da consentire di riferirsi all’art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che consente una deroga all’applicazione della convenzione dettata dall’emergenza. Sul presupposto che i soggetti in questione avessero legami con Al Qaeda, il governo britannico aveva, nel novembre 2001, notificato al Segretariato generale del Consiglio d’Europa il ricorso all’art. 15 della Convenzione, ritenendo di dovere introdurre, normativamente, la possibilità di detenere stranieri sulla base del rischio per la sicurezza nazionale e del sospetto di appartenere al terrorismo internazionale. La detenzione avrebbe riguardato soggetti che "allo stato" non potevano essere allontanati dal Regno Unito (una parte di questa legislazione è stata abrogata nel marzo del 2005); da rilevare che uno dei motivi per tale giustificazione riposava nella circostanza che, ove trasferiti nel Paese di origine, essi avrebbero corso il rischio di essere sottoposti a torture. Nel caso di specie, e sempre in base alla normativa citata, i soggetti in questione sono stati sottoposti a un controllo periodico (ogni sei mesi) al fine di verificare la perdurante riconducibilità della loro situazione alla previsione della legge. Tale verifica era rimessa alla Speciale Commissione dell’Immigrazione per il Riesame (SIAC), la quale decide sulla base di elementi ostensibili (open material) nonché sulla base di dati confidenziali (closed material); questi ultimi dati non vengono messi nella disponibilità degli interessati o dei loro avvocati bensì in quella di uno special advocate designato dal procuratore generale (lo special advocate non può avere contatti con gli interessati né con gli avvocati, senza autorizzazione della corte); i relativi procedimenti non sono pubblici. Il caso è stato portato all’attenzione della House of Lords, la quale ha affermato l’illegittimità della legge britannica in quanto sproporzionata rispetto ai fini (tutela della sicurezza nazionale) e perché operava un’irragionevole discriminazione rispetto ai cittadini, posto che anche questi potevano essere implicati in fatti di terrorismo (a seguito di tale pronuncia la già riferita abrogazione parziale della legge).
Da qui il ricorso alla Corte europea (che autorizzò la partecipazione di due organizzazioni non governative, quali terzi interessati).
Nei ricorsi si è lamentato:
1. che la detenzione senza limiti temporali si era concretata in un trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU);
2. che la deroga all’art. 15 CEDU doveva considerarsi non proporzionata;
3. che in base alla legge britannica non era possibile richiedere la riparazione per l’ ingiusta detenzione ;
4. che nelle procedure davanti alla SIAC era stato violato il principio del giusto processo.
Con riferimento al primo punto, la Corte europea, pur riconoscendo il problema legato alla necessità di proteggere le popolazioni dalla minaccia terroristica, ricorda che la protezione accordata dall’art. 3 CEDU rappresenta uno dei valori fondanti delle società democratiche, che non può essere obliterata neppure in presenza di situazioni particolari come la lotta contro il terrorismo. Tuttavia, considerato che ai ricorrenti era stata data la possibilità legale di ricorrere avverso i provvedimenti emessi nei loro riguardi, con la conseguenza che, nel caso di specie, non è stato ravvisato che sia stata superata la soglia minima oltre la quale si sarebbe travalicato in una situazione riconducibile alla previsione di cui all’art. 3 CEDU.
Con riferimento alla restrizione della libertà personale, la Corte ha ritenuto, con riferimento a nove dei ricorrenti, che la detenzione doveva essere considerata al di fuori della previsione e delle eccezioni indicate nell’art. 5, § 1, CEDU, soprattutto in considerazione del fatto che, per stessa ammissione del Governo britannico, non era possibile procedere alla loro espulsione (sia pure al fine di evitare il rischio che potessero essere sottoposti a tortura). Qualsiasi detenzione in assenza di un’accusa deve considerarsi illegittima, ove non validamente prevista da una deroga all’art. 15 CEDU. Su tale aspetto la Corte europea richiama la decisione della House of Lords (che, come detto, aveva ritenuto la misura non proporzionata) e conclude nel senso di non ritenere di doversi discostare dalle sue risultanze, non potendo definire tale decisione irragionevole. Peraltro la Corte, pure notando come il Regno Unito fosse stato l’unico Paese aderente alla CEDU che aveva fatto ricorso alla deroga di cui all’art. 15, ha riconosciuto la non infondatezza del timore che la situazione che aveva portato all’arresto dei ricorrenti potesse minacciare la sicurezza nazionale; infatti, anche se al tempo degli arresti nessun attacco terroristico era stato portato nel territorio del Regno Unito (ciò che avvenne, però, nel luglio 2005) non può ritenersi irragionevole tale posizione, dovendosi altrimenti concludere che, per ottenere una prova obiettiva della minaccia, si debba attendere che l’evento si sia verificato. Sicché la Corte europea ha aderito alle conclusioni raggiunte dalla House of Lords circa il giudizio che le misure in deroga non risultano essere state proporzionate e che hanno determinato un’ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini e non.
Quanto alla censura circa la mancanza di fairness per il fatto che la SIAC aveva deciso anche sulla base di materiali coperti da segreto, la Corte premette innanzitutto che, in via generale, non poteva affermarsi che tale circostanza automaticamente rifluisse in una limitazione eccessiva; nel caso di specie che la segretezza fosse eccessiva e ingiustificata. Tuttavia, con riferimento ad alcuni dei ricorrenti, e procedendo a un esame "caso per caso", la Corte ha ritenuto che nei confronti di alcuni di essi i dati risultanti dall’open material (acquisto di computer e documenti vari) erano sufficienti per consentire di esperire un ricorso avverso la misura; sicché nessuna violazione è stata ravvisata. Invece, per altri ricorrenti, la Corte ha concluso che l’accusa di finanziamento del terrorismo (attraverso la raccolta di denaro), pur fondata sull’open material non era sufficiente, in quanto i legami con l’organizzazione terroristica risultava dal closed material, sicché gli interessati non avevano potuto efficacemente controbattere: da qui la riconosciuta violazione della Convenzione. Parimenti quanto ad altri ricorrenti, per i quali la prova della loro appartenenza all’organizzazione terroristica si fondava sul materiale secretato.
Nei confronti di due ricorrenti (un marocchino e un francese) è stata ritenuta altresì la violazione dell’art. 5, § 5, CEDU per mancata previsione dell’indennizzo (compensation).
Autorità: Corte europea dir. uomo sez. grande chambre