La responsabilità nell’ambito della malasanità è da annoverare in capo sia al medico direttamente interessato alla vicenda sia in capo all’ente pubblico o privato cui eventualmente fa parte lo stesso medico. Dall’evento dannoso scaturisce il risarcimento dei danni per la vittima avente carattere contrattuale ed extracontrattuale .
Ed, infatti, l’Ente Pubblico o privato è responsabile per l’attività espletata dai sanitari dipendenti, sussistendo in tali casi il cosiddetto “rapporto organico di immedesimazione” tra dipendenti ed Enti Ospedalieri.
A tal proposito occorre, tuttavia, distinguere la responsabilità del medico e dell’ente così come disciplinata dall’articolo 2236 c.c. da quella di cui all’articolo 1176, secondo comma, c.c.
L’articolo 2236 del codice civile disciplina i casi di particolare difficoltà tecnica configurando una responsabilità per dolo e colpa grave del medico imputato, mentre l’articolo 1176, secondo comma, del codice civile disciplina i casi in cui esistono regole precise acquisite per comune consenso e consolidata sperimentazione per i quali il medico è ritenuto responsabile secondo le regole ordinarie (dolo, colpa grave e lieve).
Ad esempio non può, alla luce dell’evoluzione scientifica e dei risultati conseguiti nella medicina, considerarsi di particolare difficoltà un’operazione volta all’eliminazione dell’appendicite. Da tempo esistono dei corollari essenziali che devono essere alla base della conoscenza del professionista che si dedica ad un determinato settore della medicina.
Ovviamente non sempre è facile distinguere il caso di particolare difficoltà dal caso di ordinaria difficoltà facendo essenzialmente riferimento alle caratteristiche concrete della fattispecie oggetto di valutazione. In ogni caso spetta al medico e contestualmente all’Ente imputato provare la particolare difficoltà con la conseguente applicazione dell’articolo 2236 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2005, n. 8546), che escluderà la responsabilità del medico ove da parte di quest’ultimo vi fosse stata lieve negligenza, imprudenza o imperizia.
In presenza, invece, di casi di ordinaria difficoltà il medico risponderà ex articolo 1176 c.c., secondo comma, che così recita: “ Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata ”.
L’ente ospedaliero ed il medico in tali ultimi casi, pertanto, saranno tenuti a dimostrare che l’inadempimento non è a loro imputabile e non potranno esimersi da alcuna responsabilità, così come nei casi di cui all’articolo 2236 c.c., dimostrando una inadempimento per colpa lieve, mentre il paziente sarà tenuto a dimostrare esclusivamente l’esistenza del contratto, l’inadempimento ed il danno subito, secondo quanto stabilito dagli artt. 1176 e 1218 c.c.
Sul punto peraltro è costante la giurisprudenza distinguendo due casi possibili: 1) tra il paziente e l’Ente o il medico esiste un rapporto obbligatorio pregresso al momento dell’intervento, ad esempio la donna incinta che si reca per 9 mesi presso un ginecologo di fiducia, medico presso una struttura ospedaliera, scegliendo di partorire presso quest’ultima chiede al medesimo ginecologo l’assistenza al momento del parto 2) tra il paziente e l’Ente o il medico non sussiste un precedente rapporto ma si genera al momento del contatto (Trib. Roma 20/01/2004), ad esempio a seguito di un incidente stradale un uomo si reca presso il pronto soccorso e richiede le cure mediche appropriate al caso l medio di turno.
La prima fattispecie è caratterizzata da un tipico rapporto contrattuale istaurato dalle parti secondo le regole ordinarie, viceversa la seconda fattispecie si configura al momento del contatto ed è fonte di un "contratto atipico". In entrambi i casi, ormai è unanime la giurisprudenza, la responsabilità del medico e/o dell’ente sussiste secondo le due connotazioni giuridiche contrattuale-extracontrattuale.
Per concludere è d’obbligo citare l’ultima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008 n. 577 che confermando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali afferma che al paziente danneggiato compete esclusivamente l’onere della mera allegazione di un presunto inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, così ribadendo un regime probatorio particolarmente favorevole al paziente danneggiato, ribadendo altresì che sarà poi onere del medico e/o dell’ente ospedaliero dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o che pur esistendo non è stato eziologicamente rilevante.
a cura dell’Avv. Messina