La Corte europea ha in primo luogo rigettato l’eccezione preliminare del Governo resistente in tema di ricevibilità del ricorso: questi aveva infatti sostenuto che, non avendo il ricorrente avanzato in sede nazionale alcuna domanda di riparazione per l’ ingiusta privazione della libertà, non poteva dirsi integrata la condizione di ricevibilità del previo esaurimento delle vie di ricorso interne di cui all’art. 35 § 1 CEDU. Nel rigettare l’eccezione, la Corte europea ha in primo luogo osservato come un’azione di danno diretta contro uno Stato non costituisca un ricorso interno ai sensi dell’art. 35, poiché la finalità di far riesaminare da parte di un tribunale la legalità della detenzione e quella di ottenere un ristoro per la privazione della libertà illegalmente subita devono considerarsi distinte. In secondo luogo, la Corte ha osservato come le norme di diritto nazionale in materia di riparazione per l’ ingiusta detenzione non fossero applicabili alla detenzione amministrativa presso un centro di permanenza temporanea; né lo Stato resistente aveva fornito prova dell’effettività concreta di eventuali rimedi alternativi quali l’azione di danno ex art. 2043 c.c. o l’azione di responsabilità nei confronti dei giudici ex art. 2 l. n. 177 del 1988.
Nel merito, il Governo resistente aveva ammesso l’errore delle autorità amministrative e giurisdizionali nell’emettere e convalidare l’ordine di detenzione nel centro di permanenza temporanea, sostenendo tuttavia che tale errore non fosse dovuto né a dolo né a negligenza inescusabile. Al contrario, la Corte europea, rilevato che al momento dell’emanazione dell’ordine di espulsione il ricorrente era già detenuto da oltre un anno e che pertanto le autorità amministrative erano in grado di rendersi conto della non effettività dell’espulsione originariamente disposta dal giudice di primo grado, ha ritenuto l’errore inescusabile e, con ciò la violazione dell’art. 5 § 1 CEDU.
Inoltre, considerato che l’ordinamento interno non forniva all’interessato un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 5 § 5 CEDU per ottenere un indennizzo per l’ ingiusta privazione della libertà, la Corte ha ritenuto la violazione da parte dello Stato contraente anche di tale norma
Autorità: Corte europea dir. uomo
Data: 04 novembre 2005
Numero:
Parti: Zeeiri C. Italia

                                                                                      NOTA

La sentenza in commento appare particolarmente rilevante sotto vari profili inerenti la disciplina della «detenzione amministrativa» di cui all’art. 14 d.lg. n. 286 del 1998: rilevanza che è stata ben percepita dalla Corte europea che nell’ambito della motivazione, pur dando atto della circostanza che il ricorrente, dopo il rientro in patria, si era sostanzialmente disinteressato alla procedura non quantificando alcuna richiesta di indennizzo ex art. 41 CEDU (consentendo con ciò alla Corte di decidere della cancellazione del ricorso: art. 37 § 1 lett. a) CEDU), aveva proceduto ad affermare che vi fossero comunque «ragioni sufficienti» per procedere all’esame dell’affare (art. 37 § 1 ultima parte CEDU: «quando ciò sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione»).
Sotto il primo profilo, la Corte europea iscrive senza alcuna ambiguità il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea nell’ambito della «detenzione legittima di una persona […] contro la quale è in corso un procedimento di espulsione» che consente, ai sensi dell’art. 5 § 1 lett. f) CEDU, la compressione «per via legale» al diritto di libertà.
Sotto il secondo profilo e come conseguenza logica della conclusione che precede, la Corte europea è andata alla ricerca del mezzo di riparazione per i casi di illegittimità della detenzione, la cui previsione negli ordinamenti degli Stati contraenti è imposta dall’art. 5 § 5. Nel caso dell’ordinamento italiano, il Governo aveva prospettato come possibili i rimedi offerti: dall’azione di danno in sede civile ex artt. 2043 e 2049 c.c.; dal procedimento previsto dall’art. 314 c.p.p. per la riparazione per l’ingiusta detenzione; dal procedimento previsto dall’art. 2 l. n. 117 del 1988 in materia di responsabilità civile dei magistrati. L’esame dei presupposti legali e delle concrete modalità di svolgimento dei procedimenti suddetti ha portato la Corte europea a giudicarli inidonei, secondo il parametro dell’effettività, ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 5 § 5 CEDU: si profila così una lacuna nell’ordinamento, la cui permanenza (in assenza di interpretazioni giurisprudenziali alternative o di interventi normativi) non potrà che comportare nuove condanne dell’Italia presso la Corte di Strasburgo.
Si segnala peraltro che, allo stato, non constano precedenti giurisprudenziali sul tema.
Da ultimo, merita osservare come il tema dell’indennizzo per l’illegittima detenzione dello straniero in attesa di espulsione sia stato affrontato dalla Corte europea con riferimento ad altri ordinamenti: si vedano così, ad esempio, le decisioni Samy c. Paesi Bassi, 4 dicembre 2001; e Mohd c. Grecia, 19 maggio 2005. In entrambe i casi la Corte europea, rilevato che l’ordinamento nazionale prevedeva espressamente (art. 34 lett. j) della legge olandese in tema di immigrazione) o implicitamente (in base a consolidate interpretazioni di norme già esistenti, nel caso della Grecia) la possibilità per il soggetto illegittimamente detenuto di ottenere il ristoro del danno (anche non patrimoniale) patito, aveva ritenuto non fondate le doglianze sollevate con riferimento all’art. 5 § 5 CEDU