Presentavano ricorso alla Corte europea due sorelle gemelle le quali, accusate di aver perpetrato una frode ai danni di un istituto bancario moscovita, erano state sottoposte per quattro volte a custodia cautelare in carcere; al termine del procedimento, l’organo giurisdizionale competente per il distretto di Tverskoy le aveva condannate rispettivamente ad otto ed a sei anni di reclusione. In grado di appello, tuttavia, la condanna era stata annullata ed era stata disposta la liberazione delle due donne. Costituivano motivi di doglianza comuni ad entrambe le ricorrenti la mancanza di giustificazione per la detenzione "ante iudicium" – cui erano state ripetutamente sottoposte – e l’eccessiva durata del procedimento instaurato a loro carico. Quanto al primo aspetto la Corte non manca di esplicitare articolatamente i principi più volte rappresentati in materia (cfr., ex multis, sent. 8 maggio 1995, Yagci e Sargin c. Turchia), osservando, tra l’altro, che il pericolo di fuga non può valutarsi con esclusivo riferimento alla gravità della potenziale condanna, ma occorre considerare tutti i fattori che possano confermare l’esistenza di un effettivo pericolo o, viceversa, dimostrare che un simile rischio non sia tale da poter giustificare il protrarsi della detenzione "ante iudicium". Ricordato altresì che la ragionevole durata della sottoposizione a custodia cautelare – che spetta in primo luogo alle autorità nazionali assicurare – non può definirsi in linea meramente teorica, ma deve essere determinata con riferimento ad ogni singolo caso, la Corte ribadisce comunque che, in via generale, una detenzione protratta può essere giustificata solo se esistono specifiche indicazioni di un genuino interesse pubblico che, nonostante la presunzione d’innocenza, abbia maggiore importanza della necessità del rispetto della libertà personale di ciascun individuo. Nel caso di specie, la Corte viene poi a ravvisare una violazione dell’art. 5 parr. 1 e 3 CeDU riconoscendo che fossero insufficienti e non esaustive le ragioni addotte dalle autorità statali per giustificare la permanenza delle ricorrenti a detenzione cautelare. Anche quanto all’irragionevole durata del procedimento lamentata da entrambe le ricorrenti, la Corte ha constatato una violazione dell’art. 6 par. 1 CeDU, pur riconoscendo che la loro condotta avesse talvolta causato dei ritardi alla procedura: i giudici di Strasburgo, escluso che il procedimento penale di specie presentasse particolari complessità, paiono aver dato particolare peso all’inattività dimostrata ripetutamente dalle autorità statali. Una delle due ricorrenti – Yelena Pavlovna Smirnova – faceva, infine, valere una violazione dell’art. 8 CeDU, lamentando che le autorità statali avessero trattenuto a lungo il suo documento d’identità, indispensabile in Russia per portare a termine gran parte delle azioni quotidiane. Dopo aver constatato che tale comportamento aveva costituto un’interferenza da parte delle autorità nella vita della ricorrente, la Corte, appurata l’assenza di un fondamento normativo, ha riscontrato al riguardo la violazione denunciata
Autorità: Corte europea dir. uomo
Data: 24 luglio 2003
Numero:
Parti: Smirnova e altro C. Russia