Art. 3 conv.: le denunzie di maltrattamenti in carcere devono essere corroborate innanzi alla Corte da elementi di prova adeguati; per accertare i fatti denunziati la Corte si basa sul criterio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"; siffatta prova può nondimeno risultare da un insieme di indizo o da presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precisi o concordanti. – Art. 3 conv.: quando un individuo afferma in modo difendibile di aver subito trattamenti contrari all’art. 3, tale disposizione, combinata con l’obbligo generale di cui all’art. 1 conv., esige un’inchiesta ufficiale effettiva, atta a condurre all’identificazione e alla punizione dei responsabili. – Qualità di vittima (art. 34 conv.): la riparazione per ingiusta detenzione concessa al detenuto prosciolto ex art. 314 c.p.p. non priva il ricorrente della qualità di "vittima" di una violazione dell’art. 5 par. 3 conv., atteso che tale riparazione viene concessa sul solo presupposto del proscioglimento e non è accompagnata dal riconoscimento del carattere eccessivo della custodia cautelare. – Art. 5 par. 3 conv.: dopo un certo tempo la persistenza di motivi plausibili di sospetto non basta più a giustificare il protrarsi della custodia cautelare; se le dichiarazioni di "pentiti" possono legittimamente giustificare in un primo momento la detenzione dell’interessato, esse, tenuto conto dei problemi delicati che pongono, perdono rilevanza col passare del tempo e debbono essere confermate da elementi obiettivi o altrimenti cessano di giustificare il protrarsi della custodia cautelare. – Art. 5 par. 1 conv.: il trattenimento in carcere dopo la sentenza di proscioglimento si giustifica solo nella stretta misura in cui è necessario per espletare le formalità connesse alla liberazione. – Art. 8 conv.: il controllo della corrispondenza del detenuto non è "previsto dalla legge", ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 8, nella misura in cui l’art. 18 l. n. 354 del 1975 non indica in modo sufficientemente chiaro la portata e le modalità di esercizio della discrezionalità delle autorità competenti. – Art. 2 prot. 4: l’applicazione di misure di prevenzione dopo il proscioglimento non è giustificata se non poggia su elementi concreti che attestino il rischio reale che l’interessato commetta reati. – Art. 3 prot. 1: la cancellazione dalle liste elettorali ex art. 32 d.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967 dopo il proscioglimento dell’interessato è ingiustificata se si basa su indizi di appartenenza alla mafia che nel processo di merito sono stati ritenuti infondati (il ricorrente fu arrestato il 21 aprile 1992 con l’accusa di essere il tesoriere della mafia di Alcamo; dopo aver sofferto due anni e sette mesi di custodia cautelare, trascorsi in buona parte nel carcere di Pianosa, fu assolto con formula piena sia in primo grado che in appello).
In tema di legittimazione (sotto la specie del possesso della qualità di "vittima") a denunciare la durata eccessiva della custodia cautelare, questa permane anche se nel frattempo sia intervenuto risarcimento a titolo di riparazione per l’ ingiusta detenzione . Gli indizi di colpevolezza che giustificano la privazione della libertà personale sono destinati ad affievolirsi con il decorso del tempo, con la conseguenza che essi – da soli – non possono giustificare il protrarsi della custodia cautelare (nel caso di specie costituisce durata il periodo di due anni e sette mesi di custodia).
 

Autorità: Corte europea dir. uomo sez. grande chambre
Data: 06 aprile 2000
Numero: n. 26772
Parti: Labita C. Rep. it.