Risarcimenti per eccessiva durata dei processi: con Noi il ricorso è GRATIS

Le persone che arrivano a visitare questo sito,  siano esse professionisti, dipendenti, imprenditori o responsabili d’azienda, hanno tutte, indistintamente, un comune obiettivo: ottenere un risarcimento per le lungaggini processuali di giudizi in cui sono coinvolte.

La Legge n. 89/2001, o Legge Pinto, ha introdotto, in Italia, il diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi (equa riparazione). I dati attuali riportano il Bel paese al 156° posto su 181 Paesi nel Mondo quanto a durata dei prcessi, mentre tutti gli altri Paesi europei sono nei primi 50 posti. Addirittura viene dopo Angola, Gabon, Guinea, São Tome e prima di Gibuti, Liberia, Sri Lanka, Trinidad (rapporto Doing Business 2009)!!!

Ad oggi, in base all’ormai consolidata interpretazione della normativa di cui alla L. n. 89/2001(c.d. Legge Pinto) possono essere oggetto di lamentela per l’avvenuta violazione del termine ragionevole di durata tutti i giudizi civili, amministrativi, penali, di lavoro, fallimenti (sia per il fallito che per i creditori ammessi), procedure esecutive (creditore procedente o intervenuti); nonché i giudizi in Commissione Tributaria che non riguardino tasse e imposte (ad esempio, sanzioni e restituzione di somme: per tali giudizi il ricorso ex legge Pinto non è proponibile).

Non è necessario per proporre il ricorso Legge Pinto attendere la conclusione del giudizio, essendo sufficiente che – all’atto della proposizione della domanda – la violazione del termine di ragionevole durata si sia già verificata; al riguardo giova precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione.

Oltre tale periodo, la durata diventa “irragionevole” e determina il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dall’esito favorevole o meno del giudizio. La giurisprudenza, in tema di equa riparazione (Legge Pinto), ha stimato il danno in 1000/1500 euro di indennizzo per ogni anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo; il ricorso è proponibile nel termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di cui si lamenta l’ eccessiva durata.
La ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione.

Tutte le parti di un giudizio civile, penale o amministrativo possono richiedere tramite il nostro Staff, il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo indipendentemente dall’esito della sentenza; il tutto senza alcun costo o spesa iniziale.

Il nostro onorario sarà calcolato in termini percentuali, solo in caso di esito positivo dell’azione intrapresa e solo nel momento in cui il Cliente riceverà materialmente la somma riconosciutagli.

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