Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24.10.1980, Tiziana Dilda Conveniva in giudizio,, davanti al Pretore di Erba, in funzione di giudice del lavoro, la S.p.A. ALDAP, esponendo che lavorava alle dipendenze della Società convenuta e che era caduta in malattia il 15.6.1980, alla vigilia dell’inizio del periodo feriale concessole dall’azienda con decorrenza dal 16 fino al 20 giugno; che, pertanto, avendo la malattia consumato l’intero periodo feriale, essa conservava il diritto, negatole dall’azienda, ad usufruire di un corrispondente periodo di assenza per ferie non godute e, conseguentemente, ad ottenere la modifica del titolo in base al quale le era stata corrisposta la retribuzione per il predetto periodo, che, qualificata dall’azienda quale paga per il periodo feriale, doveva considerarsi, invece, indennità di malattia.

Chiedeva, pertanto, che, sul presupposto dell’effetto sospensivo della malattia sul decorso del periodo feriale, fosse dichiarato il proprio diritto a godere di un corrispondente periodo per ferie non godute.

Costituitasi in giudizio, la Società ALDAP contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che la malattia intervenuta nel corso delle ferie non ne sospendeva la decorrenza, non rinvenendosi, nella normativa la materia, alcuna disposizione che consentisse di accollare al datore di lavoro il rischio della malattia altresì nel periodo di interruzione del rapporto di conseguenza delle ferie.

Con sentenza 15-29.5.1981, l’adito Pretore accoglieva la domanda e dichiarava la Dilda creditrice di un ulteriore settimana di ferie non godute con modificazione del titolo di corresponsione della retribuzione per il periodo 16-20.6.1980. Tra l’altro, il Pretore affermava che nessun significato poteva attribuirsi al fatto che il giorno precedente al 16.6.1980, e, cioé, il 15, fosse domenica, e ciò perché la domenica costituisse riposo settimanale e il 16 iniziava il riposo annuale.

Avverso la predetta sentenza la Società ALDAP proponeva appello davanti al Pretore di Como, svolgendo le stesse argomentazioni già esposte in primo grado e chiedendo la riforma della gravata sentenza; l’appellata chiedeva la reiezione del gravame.

Con sentenza 16.10.-14.11.1981, il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, respingeva l’appello e condannava la Società appellante a pagare alla Dilda le spese del giudizio di secondo grado.

Secondo il Tribunale, il problema delle conseguenze della malattia insorta durante o, come nel caso di specie, in concomitanza del periodo feriale, in assenza di una regolamentazione specifica, sia in sede legislativa che contrattuale, va esaminato alla luce dei principi generali, enucleabili dall’insieme delle disposizioni, anche costituzionali, che regolano la materia, e va risolto nel senso che la malattia sospende il rapporto modificando il titolo di assenza del lavoratore, a condizione che questi dia tempestiva comunicazione della malattia stessa al datore di lavoro. Tale soluzione consente, altresì, al datore di lavoro di programmare la concessione di un corrispondente periodo feriale in relazione alle esigenze produttive dell’impresa. Il lavoratore, quindi, conserva il diritto a godere di un periodo di ferie corrispondente al tempo assorbito della malattia.

Avverso la suddetta sentenza la S.p.a. ALDAP ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Tiziana Dilda ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di annullamento, denunciando violazione dell’art. 360, pp., n. 5, c.p.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché errata interpretazione degli artt. 2109 e 2110, c.c., in relazione all’art. 360, pp., n. 3 c.p.c. la Società ricorrente sostiene che dalle due menzionate norme del codice civile non si desume alcunché che consenta di affermare che l’insorgere della malattia determini la sospensione del periodo feriale in corso; anzi, proprio dalla circostanza che il citato art. 2109 esclude espressamente la possibilità di computare nelle ferie il periodo di preavviso (mentre tace del tutto circa i rapporti tra ferie e malattia) discende la conclusione che il legislatore non ha inteso conferire alla malattia insorta durante le ferie alcuna efficacia sospensiva del periodo feriale, altrimenti lo avrebbe espressamente enunciato. Aggiunge la ricorrente che il rischio della malattia insorta durante le ferie non si trasferisce sul datore di lavoro, poiché nulla in proposito è detto né nell’art. 2109, c.c., né nel successivo art. 2110. Ne discende che non può farsi carico al datore di lavoro di concedere, oltre a quello feriale, inizialmente programmato, altri periodi in sostituzione dell’accordato e non goduto periodo di ferie per causa a lui non imputabile.

La controricorrente Tiziana Dilda sostiene, invece, la contraria tesi della sospensione del godimento delle ferie in caso di malattia insorta durante il periodo feriale e, pertanto, chiede il rigetto del ricorso e la conferma del principio affermato dalla sentenza impugnata. In ogni caso, la controricorrente pone in rilievo che, nella fattispecie, quando ebbe inizio la malattia, la prestazione lavorativa non era interrotta per non essere ancora iniziato il periodo feriale: e ciò perché la malattia iniziò il giorno precedente all’inizio del periodo feriale. Per cui la fattispecie andrebbe risolta o nel senso che le ferie non potrebbero essere concesse durante la malattia, ovvero, anche, come sostenuto dalla sentenza impugnata, che la malattia intervenuta durante le ferie ne dovrebbe sospendere il decorso.

Il ricorso contiene delle censure astrattamente fondate, anche se la sentenza impugnata non può essere cassata in quanto sebbene erroneamente motivata in diritto, ha un dispositivo conforme a diritto; con la conseguenza che il ricorso va rigettato, pur procedendosi a correzione della motivazione della sentenza impugnata.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che la malattia del lavorato insorta prima dell’inizio delle ferie, anche se collettivamente programmate dall’azienda, e perdurante a tale momento, permane come legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, sicché le giornate di ferie di cui il lavoratore non ha usufruito per l’infermità debbono essere godute in un tempo successivo o altrimenti indennizzate. Così, nel caso inverso, la sopravvenienza della malattia del dipendente dopo che siano iniziate le ferie, le quali già integrano una specifica causa di sospensione della prestazione lavorativa, non muta tale causa di sospensione e non interrompe le ferie stesse, con la conseguenza, che il lavoratore non ha il diritto di proseguirle dopo la fine della malattia, salva l’operatività di questa come causa di sospensione dell’attività lavorativa per il tempo in cui l’infermità stessa sia perdurata dopo l’esaurimento del periodo feriale.

Il Tribunale, come già il Pretore, ha considerato che ricorresse, nella fattispecie,questa seconda ipotesi (malattia insorta durante o anche, più precisamente, in concomitanza del periodo feriale), ma ha ritenuto che la malattia, per tutta la sua durata, sospendesse le ferie già iniziate o contemporaneamente iniziate.

In tale modo, il Tribunale si è posto in contrasto con il principio come sopra richiamato e mai derogato da questa Corte (per entrambe le ipotesi: Cass., Sez. Lav., 28.4.1978, n. 2019; idem, 20.7.1982, n. 4275; 22.3.1984, n. 1900; 20.4.1984, n. 2617; 24.5.1984, n. 3197; Cass., S.U. civili, 26.3.1982, n. 1892).

Per l’una e l’altra ipotesi è stato costantemente sottolineato, nelle menzionate decisioni, che quando la sospensione della prestazione lavorativa sia già in essere, per effetto della malattia o delle ferie, la sopravvenienza dell’altra causa di sospensione non può a sua volta operare mutando la fonte e la natura della sospensione in atto. Infatti, non esiste nel nostro ordinamento positivo un principio che consente la modificabilità del titolo di “assenza dal lavoro” a seconda dell’evento che sopraggiunga a quello che è già intervenuto come causa legittima di sospensione.

Ma la decisione impugnata dev rimaner ferma per un’altra ragione: è pacifico in fatto – e la stessa sentenza impugnata ne dà atto – che, come da certificato medico, la malattia ebbe inizio il 15.6.1980 e, cioé, il giorno precedente al programmato inizio delle ferie. E’, pertanto, inesatto quanto si legge nella sentenza impugnata, che cioé la malattia della lavoratrice sarebbe insorta in concomitanza del periodo feriale (ipotesi equivalente a quella della malattia insorta durante le ferie).

E’ vero, invece, che la malattia insorse prima dell’inizio delle ferie, anche se per un solo giorno. Né la situazione muta per il fatto che – com’é altrettanto pacifico in fatto – il 15.6.1980 fosse domenica e, cioé, giorno destinato al riposo settimanale, in quanto tale giorno di riposo rientrava a pieno titolo nel periodo lavorativo.

Con riferimento ad un caso identico a quello di specie, questa Corte ha già avuto di recente ad affermare il principio secondo cui, qualora l’inizio del periodo di ferie sia fissato con decorrenza dal giorno immediatamente successivo a quello del riposo settimanale, questo giorno deve ritenersi formalmente escluso dal periodo feriale, sicché la malattia manifestatasi nel corso di tale giorno deve considerarsi verificata nel periodo di attività lavorativa, con la conseguenza della spettanza del relativo trattamento senza pregiudizio del diritto all’integrale godimento delle ferie (Cass., Sez. Lav., 8.2.1985, n. 1040). Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto il “decisum”, anche se in base ad una erronea motivazione, è comunque conforme a diritto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti. Roma, 7.5.1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 1986