Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 5 agosto 2010 è depositato il 20 settembre 2010, la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, relativi all’affidamento del servizio di redazione, stampa, gestione, rendicontazione e notificazione dei verbali di violazione delle codice della strada rilevati dalla Polizia Municipale del Comune intimato.
Con unica articolata censura, la ricorrente lamenta la violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, dei principi di massima partecipazione, buon andamento, legalità e imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, ed altresì carenza di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006, assumendo che l’Amministrazione comunale intimata non avrebbe potuto prescindere dal fare ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica per l’esternalizzazione del servizio di gestione della procedura sanzionatoria oggetto dell’affidamento.
Al riguardo, la ricorrente ritiene che il servizio abbia, presumibilmente, valore superiore al limite entro il quale le norme vigenti consentono l’affidamento diretto.
Sotto altro aspetto, parte ricorrente lamenta che dal testo della convenzione allegata sembrerebbe evincersi che oggetto dell’affidamento sia anche l’attività di riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.
Il Comune intimato si è costituito in giudizi, opponendo che oggetto principale del servizio per cui è causa è la notificazione a mezzo posta dei verbali, che deve obbligatoriamente essere affidata alla controinteressata, soggetto concessionario del servizio postale universale ed unico fornitore del servizio riservato; sotto altro profilo, il Comune smentisce che sia stato affidato alcun compito di riscossione coattiva, in quanto alla S.pa Poste Italiane è stato attribuito unicamente l’incarico di incassare i pagamenti effettuati spontaneamente dai destinatari delle notifiche.
Si è costituita in giudizio Poste Italiane Spa, la quale, tra le altre cose, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, la quale, non vanterebbe una posizione giuridica differenziata tale da ricavare una qualche utilità dalla proposizione del ricorso, in considerazione sia della circostanza che la ricorrente non ricomprende, nell’ambito del proprio scopo sociale, l’attività oggetto di affidamento, sia avuto di riguardo al diritto di esclusiva della notifica degli atti amministrativi concernenti la violazione del codice della strada, vantato da Poste Italiane Spa.
In secondo luogo, ed in aggiunta alle eccezioni già sollevate dal Comune, la controinteressata precisa che il servizio non presenta caratteristiche di onerosità per il Comune in quanto le spese di notifica vengono addebitate ai contravventori: l’assenza dell’onerosità per l’amministrazione appaltante farebbe venir meno la doverosità della procedura concorsuale.
Sotto ulteriore profilo, la controinteressata deduce che l’attività coperta da riserva in favore di Poste Italiane sarebbe prevalente sia sotto l’aspetto economico che sotto quello funzionale, per cui la trattativa negoziata senza bando sarebbe in ogni caso ammessa dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 163 del 2006.
Con ordinanza numero 1320 del 14 ottobre 2010 è stata rigettata la domanda cautelare proposta sul ricorso in epigrafe.
La controinteressata ha prodotto memoria in vista dell’udienza di merito.
Infine , nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il collegio prende in esame le eccezioni in rito formulate nelle difese della controinteressata, e le ravvisa fondate nei termini di cui infra.
Come esposto in premesse, oggetto del ricorso è la deliberazione della Giunta Municipale n. 241 del 24 giugno 2010, pubblicata il 4 luglio 2010, con la quale, in accoglimento della proposta di deliberazione n. 252 del 21 giugno 2010, il Comune ha autorizzato il Dirigente del 9° Settore a sottoscrivere un convenzione di durata triennale con Poste Italiane per il servizio integrato di notificazione dei verbali di violazione al C.d.S. , vale a dire il servizio di redazione, stampa, gestione, rendicontazione e notificazione dei verbali di violazione delle codice della strada rilevati dalla Polizia Municipale del Comune intimato.
Poste Italiane Spa, tra le altre cose, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, la quale non ricomprenderebbe, nell’ambito del proprio scopo sociale, l’attività oggetto di affidamento.
L’eccezione è fondata con riferimento alla parte del servizio relativo alla notificazione dei verbali di violazione delle codice della strada.
Infatti , dall’esame dell’oggetto sociale riportato nella visura camerale prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente, non si evince che la stessa possa eseguire notifiche, in quanto l’oggetto sociale riguarda attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi ed altre entrate, oltre una serie di altri servizi che qui non vengono in rilievo, e con espressa esclusione dei servizi ed attività oggetto di esclusiva.
D ‘altra parte, a fronte di una specifica eccezione da parte della controinteressata, la ricorrente nulla ha replicato, non offrendo alcun elemento dal quale si possa pervenire a diverse conclusioni, comportamento che induce, anche sensi dell’articolo 116 del c.p.c., a ritenere fondata l’eccezione.
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, dalla quale il collegio non ritiene aver motivo di discostarsi, in virtù dell’art. 10 comma 1, l. 3 agosto 1999 n. 265, e dell’art. 4, d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, l’invio dei plichi raccomandati, relativi a procedure sanzionatorie adottate dalle p.a., è riservato alle Poste Italiane ( salvo che la notifica avvenga tramite messi comunali), con la conseguenza che, da un canto, le Pubbliche Amministrazioni , ove intendano avvalersi delle Poste Italiane, aderendo ad un’opzione già effettuata a livello legislativo, non hanno alcun onere motivazionale (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 04 febbraio 2008 , n. 178), dall’altro, l’amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982, sicché i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall’art. 29 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e dagli art. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655. La legge n. 890 del 1982, riserva infatti all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il d.lg. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all’Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Conseguentemente, la notificazione affidata all’agenzia privata concessionaria, a norma dell’art. 29 del codice postale, ed eseguita dai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente e ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 (Cassazione civile , sez. I, 19 ottobre 2006 , n. 22375; Idem, 21.9.2006 n. 20440; Cassazione civile , sez. trib., 7.5.2008 n. 11095).
Anche per tale via, quindi, si perviene alla inammissibilità della censura, non potendo comunque la ricorrente, a prescindere da ogni questione circa l’oggetto sociale, aspirare a rendersi aggiudicataria della predetta parte del servizio.
Per quanto riguarda i restanti servizi aggiuntivi, la ricorrente sostiene la necessità dell’affidamento con procedura di evidenza pubblica, lasciando intendere, con formula dubitativa, che detti servizi supererebbero la soglia comunitaria, rendendo obbligato il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
A contrario, la controinteressata deduce che l’intero servizio si collocherebbe sotto soglia, considerando, in particolare, che i servizi aggiuntivi verrebbero resi senza alcun onere a carico del Comune, e comunque la parte assolutamente prevalente ed assorbente rispetto alle prestazioni minori costituirebbe oggetto di riserva in favore di Poste Italiane (aspetto, quest’ultimo, che il collegio, come detto condivide).
Ciò posto, il collegio ritiene che la ricorrente, a fronte della specifica eccezione della controinteressata, avrebbe dovuto offrire almeno un principio di prova circa la possibilità di scorporo dei servizi aggiuntivi e soprattutto circa il relativo importo, posto che effettivamente dalla lettura della convenzione non si ricava che il costo complessivo del servizio si collochi sopra soglia e considerato altresì che la parte del servizio afferente le notificazioni dei verbali di violazione costituisce attività riservata in favore della controinteressata e risulta quindi immune dalle censure.
La ricorrente, infatti, si è limitata a censurare l’affidamento assumendone il contrasto con i principi che impongono lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, dei principi di massima partecipazione, buon andamento, legalità e imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006, censurando genericamente l’operato dell’amministrazione in quanto gli importi si collocherebbero al di sopra della fascia di rilevanza comunitaria; ma il presupposto di fatto, cioè che i servizi aggiuntivi abbiano un costo per l’Amministrazione, per di più sopra soglia, non emerge dall’esame degli atti prodotti in giudizio.
Ne consegue la inammissibilità per genericità della censura in questione, alla luce del principio assolutamente pacifico secondo il quale il ricorso giurisdizionale è inammissibile per genericità dei motivi quando non evidenzi gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discenda la pretesa azionata (tra le più recenti, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 gennaio 2010 , n. 234, secondo il quale nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e indicare anche tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste ed offrire una sufficiente rappresentazione del contesto fattuale su cui il vizio si appunta, pena l’inammissibilità, per genericità, della censura proposta).
Conclusivamente , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il collegio, tuttavia, ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio in considerazione della oggettiva novità della questione, nei termini in cui la fattispecie dedotta in giudizio si è presentata.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
compensa integralmente spese ed onorari di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente FF
Giovanni Milana, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 LUG. 2011.