Che, esaminando domanda di irragionevole durata di un processo proposta da V.G. e V.C., in proprio e nella qualità di eredi di C.I., con riguardo alla durata irragionevole del processo iniziato dalla C. l’8.7.97, proseguito da essi eredi il 24.3.2003 (essendo la predetta madre deceduta il 26.2.1998) e non ancora definito, la Corte di Appello di Roma con decreto in data 7.6.2004 ebbe a rigettare il ricorso sull’assunto che il diritto all’indennizzo della madre non fosse trasmissibile jure successionis e che il diritto degli eredi, parti solo dal 24.3.2003, ancora non si fosse maturato;
che per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso i V. il 23.05.2005 al quale ha resistito l’intimato Ministro con controricorso del 27.6.2005;
che nel ricorso si lamenta violazione di legge commessa con l’affermazione della insorgenza del diritto all’indennizzo solo con la L. n. 89 del 2001, dovendosi detto diritto ritenere già insorto a termini del § 6 della CEDU in capo al de cuius e quindi trasmesso in via successoria agli eredi costituitisi in causa, con la conseguente sommatoria tanto dei periodi quanto degli indennizzi.
CONSIDERATO
Che il ricorso non merita condivisione, pur se il decreto reca motivazione da correggere;
che la decisione di rigetto non trova ostacolo nella richiesta di accoglimento del P.G. formulata il 23.3.2006 ex art. 375 c.p.c. (Cass. 8968/05 e 12384/05);
che, nel merito, se è ben vero che dopo la condivisibile statuizione delle S.U. di questa Corte (il 28507/05) devesi affermare che il diritto all’indennizzo de quo insorge in capo alla parte pur prima della legge nazionale di attuazione, ed è come tale trasmissibile all’erede (vd. Cass. 14017/06), è anche vero che l’erede succeduto nel processo ex art. 110 c.p.c., e pertanto subentrato nella condizione processuale del de cuius, riceverà l’indennizzo afferente il periodo anteatto soltanto se quel diritto sia ratione temporis maturato, non potendo assommare i semiperiodi, di spettanza del de cuius e propri, per raggiungere la soglia del patema connesso alla durata irragionevole;
che inoltre, e venendo al caso in disamina, non potrà considerarsi rilevante periodo di durata irragionevole quello corrente tra il decesso del decuius (pur se non dichiarato) e la costituzione del successore, in tal periodo non essendovi stata – ai fini del ristoro in discorso – alcuna parte del processo sottoposto alla irragionevole protrazione, che da tal durata abbia subito ansie, stress o patimenti;
che nella specie, se la durata afferente il processo promosso dalla C. (dall’8.7.97 al suo decesso in data 26.2.98) è del tutto irrilevante ai fini di causa, la durata corrente tra la costituzione degli eredi (marzo 2003) e la decisione della domanda di riparazione (giugno 2004) non viola alcun parametro, nel mentre tra i citati due semiperiodi la durata quinquennale del processo non interrotto (dal 26.2.98 al marzo 2003) se pur certamente abnorme non ha inciso su alcun soggetto che fosse, come sarebbe dovuto e potuto essere, parte processuale;
che si rigetta il ricorso regolando le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese in favore del controricorrente, determinate in Euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella c.d.c. del 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006