D.V.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti di Roma e durato circa trentuno anni.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente si censura l’impugnato decreto per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva la domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per essere stata depositata oltre il termine semestrale e cioè il 9 gennaio 2008 a fronte della sentenza con cui è stato definito il giudizio presupposto passata in giudicato il 28 maggio 2007.
La censura è manifestamente fondata in quanto è già stato affermato dalla Corte che "Poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo" (Sez. 1^, Sentenza n. 5895 del 11/03/2009) ed applicando l’aumento di quarantasei giorni della sospensione feriale al termine semestrale la decadenza sarebbe intervenuta solo il 13 gennaio 2008 mentre la domanda, come anticipato, è stata depositata il 9 gennaio.
Il decreto deve dunque essere cassato e la causa rinviata, anche per le spese, alla stessa Corte d’appello.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010