Premesso che l’attore, nella qualità di proprietario di un appartamento situato nello stabile convenuto, amministrato pro tempore dal rag. G. D. M., ha agito per impugnare la deliberazione adottata nell’assemblea del 30.09.05 e comunicatagli in data 14.10.05, sostenendo: che la decisione era affetta da nullità, dal momento che con tale decisione era stato approvato il preventivo relativo a prestazioni professionali finalizzate alla redazione del regolamento condominiale e tabelle millesimali; che con tale decisione non era stato conferito alcun mandato al professionista designato; che, in ogni caso, l’incarico in questione doveva essere dato all’unanimità riguardando la redazione delle tabelle millesimali di uno stabile per il quale non esisteva un condominio;
-rilevato che il convenuto, costituendosi, ha, in via preliminare, eccepito la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 1137, cc., Il, comma, e, nel merito, l’infondatezza della domanda;
-ritenuto che, approvando con il voto favorevole di quattro condomini su dieci, il preventivo del Geom. D. F. che aveva manifestato la sua disponibilità a redigere il regolamento condominiale e le allegate tabelle, la delibera impugnata abbia, in concreto, conferito lo specifico incarico professionale, essendo inequivoco il significato della decisione presa ; -considerato, a differenza di quanto sostenuto dall’attore, che la decisione in questione non comportando né approvazione di tabelle millesimali né modifica di quelle convenzionali preesistenti non richieda il consenso unanime di tutti i proprietari, ma piuttosto la maggioranza qualificata di cui all’ art. 1136 II, co. c.c. trattandosi dell’approvazione di una spesa finalizzata alla redazione di regolamento e tabelle da sottoporre, in seguito, all’approvazione dei proprietari;
-ritenuto, di conseguenza, che il vizio della delibera sia rappresentato dal mancato rispetto del quorum richiesto dalla legge, mancato rispetto che determina sia la annullabilità della decisione (non la sua nullità, cfr. Cass. S.U. sent. N. 4806 del 7.03.05) sia la necessità di rispettare il termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c. (termine identico a quello di cui all’art. 1109 c.c., se pure si accedesse alla tesi pure prospettata dall’attore di comunione e non di condominio);
rilevato che sulla base della stessa esposizione di parte attorea, nonché tenendo conto di quanto risulta in atti, l’impugnativa è stata tardivamente proposta e che dunque la parte è incorsa in decadenza, con la conseguenza che la domanda è inammissibile e l’attore va condannato al rimborso delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel processo n. 11596/05 R.G. affari contenziosi così provvede:
1. dichiara inammissibile l’azione proposta da C. G.;
2. pone a carico dell’attore le spese del giudizio da rifondere alla controparte nella somma complessiva di euro 1300,00, di cui euro 150,00 per spese, euro 650,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari.
Bari, 12 febbraio 2010.
Giudice Ida Iura