Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sull’istanza di revoca ai sensi dell’art. 58 c.p.a., con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6, del c.p.a., sentito sul punto il difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza camerale, come da verbale, e accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge (cfr. art. 60 citato);
Ritenuto, in particolare, che come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 523/2010, il ricorso si presenta inammissibile, per nullità della notifica del ricorso introduttivo all’aggiudicataria, per violazione dell’articolo 107 del D.P.R. n. 1229/1959;
Ritenuto, in particolare, che:
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959, e degli artt. 3 e ss. del R.D. n. 642/1907 (quest’ultimo applicabile nella specie ratione temporis), i ricorsi al Consiglio di Stato e al T.A.R. possono essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell’ambito del mandamento in cui ha sede l’ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede l’adito organo di giustizia amministrativa; con conseguente inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa città del T.A.R. adito (C.g.a. in sede giurisd., 11 maggio 2009, n. 399; T.a.r. Sicilia, III, 27 luglio 2010, n. 8974);
– nel caso in esame, la notifica è stata effettuata, a mezzo del servizio postale, presso la sede di Latina del Consorzio aggiudicatario (ed odierno contro interessato), da parte dell’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Agrigento; e che, in applicazione degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4 del 26/03/1982), dato che l’aggiudicatario non si è costituito, non si è correttamente instaurato alcun contraddittorio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 23 marzo 2005, n. 6217);
Ritenuto che il ricorso si presenta inammissibile anche avuto riguardo all’intervenuta tardiva ed inammissibile proposizione, in seno all’istanza di revoca dell’ordinanza in commento, di un motivo di censura sostanzialmente nuovo;
Ritenuto, in particolare, che:
– la ricorrente chiede la revoca dell’indicata ordinanza cautelare n. 523/2010, sostenendo di essere venuta a conoscenza, in data posteriore all’adozione della stessa, di una circostanza che consentirebbe di scrutinare nuovamente la censura, mossa nei confronti della mandante Coop. Giovenale (in ATI con il consorzio Il Punto), relativa alla inidoneità della dichiarazione resa dalla predetta mandante circa l’iscrizione all’albo regionale ex art. 26 l.r. n. 22/1986; circostanza consistente nell’iscrizione di detta cooperativa in detto albo (solo) in data successiva alla dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara (cfr. elenco reso pubblico nella G.U.R.S. 6 agosto 2010, n. 35);
– rispetto alla censura articolata nel ricorso, prospettata nei termini di "inidoneità della dichiarazione" in relazione a quanto richiesto dalla legge di gara – e respinta per ritenuta sufficienza della dichiarazione da rendere complessivamente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 -, la lagnanza introdotta con l’istanza ex art. 58 c.p.a. ha i connotati di un motivo nuovo, come tale inammissibile, in quanto con la suddetta istanza parte ricorrente non deduce già, come sostenuto nel gravame, la inidoneità della dichiarazione in relazione al tenore della legge di gara, bensì introduce la diversa censura, non articolata in seno al ricorso, per cui la cooperativa Giovenale non sarebbe stata iscritta, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, a detto albo (come invece dichiarato con attestazione del 16.02.2010); di talché la stessa avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con gravame aggiuntivo entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del fatto (G.U.R.S. del 6 agosto 2010), laddove l’istanza risulta invece notificata solo in data 24 gennaio 2011 e depositata il successivo 17 febbraio e, peraltro, neppure notificata al soggetto effettivamente controinteressato, in quanto aggiudicatario della gara (Parsifal);
Ritenuto, pertanto, che:
– il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
– nulla è da statuirsi per le spese, atteso che nessuno dei soggetti intimati si è costituito;
– va trasmessa copia della presente sentenza, e dell’istanza di revoca dell’ordinanza ex art. 58 c.p.a., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, per le valutazioni di competenza in ordine alla dichiarazione resa in sede di gara società dalla cooperativa sociale Giovenale in data 16.12.2010;
– va trasmessa copia della presente sentenza al Comune di Bivona, per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza e dell’istanza di revoca dell’ordinanza ex art. 58 c.p.a. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca; nonché di trasmettere copia della presente sentenza al Comune di Bivona.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAR. 2011.