L’obbligo di corresponsione, in capo ai soggetti conferitori di rifiuti, della quota di ristoro ambientale, unitamente al pagamento della tariffa, sorge al momento del conferimento dei rifiuti, con individuazione del soggetto riscossore di tali somme nel Commissario Delegato, il quale provvede alla rimessione delle stesse agli aventi diritto, ovvero alle ex affidatarie per il servizio di smaltimento quanto alle tariffe, sia con riferimento al periodo anteriore che a quello successivo al 15 dicembre 2005, e agli enti ospitanti impianti di smaltimento quanto al ristoro ambientale. Il meccanismo di provvista di tali somme, ovvero la corresponsione delle stesse al Commissario Delegato da parte degli enti a tanto obbligati, non integra, alla luce delle disciplina di riferimento, una condizione sospensiva o un termine cui l’eventuale compensazione della quota di ristoro ambientale possa ritenersi assoggettata, determinando piuttosto una scansione temporale nella relativa corresponsione sulla base di un meccanismo, interno ai rapporti tra le parti facenti capo ad un unico soggetto il Commissario Delegato di scansione della riscossione e dei relativi pagamenti, che non integrano né fattispecie di condizioni sospensive dei crediti né di termini per il loro pagamento.

Espone in fatto il Comune odierno ricorrente, nel cui ambito territoriale ricade la località di Parapoti, sede di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani utilizzata nel periodo dell’emergenza rifiuti in Campania, di aver chiesto, con nota del 27 luglio 2007 indirizzata al Commissario Straordinario per l’emergenza Rifiuti nella Regione Campania, di conoscere la propria situazione creditoria in relazione alle quote di ristoro ambientale dovute dalle ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a. fino al 15 dicembre 2005 e quelle dovute dal Commissario delegato per il periodo successivo al 15 dicembre 2005, e di conoscere altresì la propria situazione debitoria in relazione alla tariffa di smaltimento dei rifiuti nei confronti delle ex affidatarie sino al 15 dicembre 2005 e nei confronti del Commissario Delegato per il periodo successivo, chiedendone la compensazione ai sensi dell’art. 2, comma 8, dell’O.P.C.M. n. 3552 del 2006.
In riscontro a tale richiesta, con ordinanza n. 504 del 31 dicembre 2007 del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, sono state quantificate le somme dovute al Comune dalle ex affidatarie quale quota di ristoro ambientale fino al 15 dicembre 2005 in euro 1.400.000,00, di cui 200.000 liquidati in acconto. Avuto riguardo al periodo successivo al 15 dicembre 2005 – di competenza commissariale – è stato quantificato un credito del Comune a titolo di ristoro ambientale per euro 483.895,36 ed un debito per il servizio di smaltimento rifiuti di euro 762.710,80, provvedendo alla relativa compensazione tra tali poste attive e passive, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3552 del 2006, con un debito residuo di euro 274.815,44, in relazione al quale si è invitato il Comune a provvedere al relativo pagamento.
Con successiva nota del 16 maggio 2008, il Commissario Delegato ha comunicato al Comune ricorrente che, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 30 novembre 2005, l’Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali del Ministero dell’Interno ha operato, a fronte del debito di euro 293.519,77 per il servizio di smaltimento rifiuti maturato dall’ente nei confronti del Commissario Delegato, la trattenuta di euro 24.459,98 sui trasferimenti erariali, informando altresì che il recupero del debito residuo sarebbe avvenuto con modalità analoghe.
Gravati tali provvedimenti con ricorso giurisdizionale, deduce parte ricorrente, a sostegno della proposta azione, i seguenti motivi di censura:
– Violazione di legge (art. 2 della legge n. 21 del 2006; artt. 1241 e ss. c.c.) – Eccesso di potere (carenza del presupposto, carenza di potere, carente istruttoria, straripamento di potere). Violazione del principio di correttezza e buon andamento.
Sostiene parte ricorrente che le previsioni di cui all’O.P.C.M. n. 3508 del 2006 ed all’O.P.C.M. n. 3552 del 2006 contemplerebbero un’ipotesi di compensazione legale sia con riferimento alla fase di affidamento dello smaltimento di rifiuti alle concessionarie, sia con riferimento a quella successiva di gestione commissariale, tra i crediti goduti dal Comune a titolo di compensazione ambientale e quelli vantati nei confronti del Comune dalle affidatarie e, successivamente, dal Commissario per la tariffa di smaltimento dei rifiuti, con la conseguenza che il Commissario avrebbe dovuto disporre la compensazione tra le somme dovute al Comune a titolo di ristoro ambientale e i debiti del Comune senza che possa assumere rilievo, a tal fine, il discrimine temporale del 15 dicembre 2005, data di risoluzione dei contratti con le affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti.
Richiama, in proposito, parte ricorrente, l’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3479 del 21 dicembre 2005 in base al quale tutte le somme accantonate dalle affidatarie a titolo di contributi e maggiorazioni confluiscono nella contabilità speciale del Commissario Delegato, con la conseguenza che questi avrebbe dovuto procedere all’estinzione dei debiti per le quantità corrispondenti, riducendo il credito del Comune ad euro 921.184,56 anche in ossequio a ragioni di opportunità e buona amministrazione.
– Violazione di legge (art. 2 della legge n. 21 del 2006; artt. 1241 e ss. c.c.) – Eccesso di potere (carenza del presupposto – carenza di potere – carente istruttoria – straripamento di potere). Violazione del principio di correttezza e buon andamento.
La possibilità per il Ministero dell’Interno di operare le riduzioni dei trasferimenti erariali si configurerebbe quale ipotesi del tutto residuale ed attivabile solo a fronte del mancato adempimento da parte dell’ente comunale delle proprie obbligazioni pecuniarie, laddove nessun inadempimento sarebbe addebitabile al Comune, non avendo il Commissario preventivamente esperito la procedura di riscossione coattiva di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999.
Sostiene, inoltre, parte ricorrente, che nella graduatoria dei rimedi riconosciuti al Commissario al fine di recuperare le tariffe per lo smaltimento rifiuti, dovrebbe preliminarmente farsi ricorso alle procedure compensative, poi al procedimento di riscossione ed infine alla trattenuta sui trasferimenti erariali, mentre, in assenza di contraddittorio e sovvertendo l’ordine normativo, sarebbe stata illegittimamente attuata la soluzione più gravosa tra quelle astrattamente perseguibili, così frustrando il diritto del Comune ad ottenere le quote di ristoro ambientale spettantigli.
– Violazione di legge (art. 2 della legge n. 21 del 2006; artt. 1241 e ss. c.c.) – Eccesso di potere (carenza del presupposto – carenza di potere – carente istruttoria – straripamento di potere) – Violazione del principio di leale cooperazione: art. 97 Cost.
La riduzione delle risorse erariali sarebbe stata adottata senza consentire all’Ente di approntare eventuali manovre correttive in bilancio e di interloquire con l’Autorità procedente, in violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania ed il Ministero dell’Interno tramite Avvocatura Generale dello Stato eccependo, con una prima memoria, l’inammissibilità del ricorso per tardività, nella parte in cui è stata impugnata l’ordinanza commissariale n. 504 del 3 dicembre 2007 con cui sono state determinate le posizioni debitorie e creditorie di parte ricorrente, mentre, con successiva memoria, è stata eccepita l’improcedibilità del ricorso in relazione alla stipula tra le parti di una convenzione – intesa, contestando, in entrambi gli atti difensivi, la fondatezza delle censure dedotte.
Si è costituita in resistenza anche la FIBE S.p.a. – in proprio e quale incorporante la FIBE Campania S.p.a. – eccependo anch’essa, in via preliminare, la tardività del ricorso rispetto all’ordinanza n. 504 del 31 dicembre 2005, e sostenendone nel merito, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Con ordinanza n. 4045/2008 è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei gravati provvedimenti, proposta in via incidentale da parte ricorrente.
In riforma di tale ordinanza, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5754/2008, ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta in primo grado, disponendo la richiesta compensazione.
Con sentenza n. 3482/2009, la Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella considerazione che l’azione, sebbene formulata come azione impugnatoria di atti, fosse volta sostanzialmente all’accertamento di diritti soggettivi – cui accederebbe peraltro l’istanza di provvedimenti monitori ai sensi dell’art. 8 della legge n. 205 del 2000 e dell’art. 186 bis e ter c.p.c. in relazione all’affermato credito non contestato di euro 1.200.000,00 per ristoro ambientale – relativi alla spettanza della compensazione legale delle obbligazioni patrimoniali derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti con il credito complessivamente vantato per ristoro ambientale.
Con sentenza n. 3990/2009 il Consiglio di Stato ha annullato con rinvio tale sentenza, affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla fattispecie, in quanto ricadente nell’ambito della giurisdizione esclusiva come delineata dall’art. 4 del decreto legge n. 90 del 2008, convertito in legge con legge n. 123 del 2008, trattandosi di controversia inerente la complessiva azione di gestione ivi delimitata.
Il Comune di Montecorvino ha proposto istanza di riassunzione del giudizio innanzi a questo Tribunale, riproponendo le argomentazioni già precedentemente spese nel ricorso introduttivo del giudizio e controdeducendo, con successiva memoria, a quanto ex adverso sostenuto.
Anche le Amministrazioni costituitesi in giudizio e la FIBE S.p.a. hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle proprie deduzioni ed ulteriormente argomentando.
Con sentenza n. 5454 dell’1 aprile 2010 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, i quali non vi hanno dato adempimento né nel termine previsto, né successivamente.
La FIBE S.p.a. ha depositato memoria recante elementi di conoscenza in ordine alle richieste istruttorie formulate con la citata sentenza.
Ha replicato il Comune di Montecorvino con memoria cui è seguita ulteriore memoria della FIBE S.p.a.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO
La controversia che qui occupa si iscrive nel più generale contesto dello stato di emergenza nel settore rifiuti nella Regione Campania, nel tempo prorogato e disciplinato con provvedimenti legislativi e con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri – sull’esame di alcune delle quali ci si soffermerà in ragione della loro rilevanza ai fini del decidere – e concerne, innanzitutto, la pretesa del Comune ricorrente ad ottenere la compensazione legale tra i crediti di cui è titolare a titolo di compensazione ambientale, vantati nei confronti delle ex affidatarie del servizio, ed i debiti maturati a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nei confronti del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, invocando l’applicazione dell’istituto della compensazione con riguardo sia alle obbligazioni sorte durante la fase di affidamento dello smaltimento di rifiuti alle concessionarie, conclusasi in data 15 dicembre 2005, sia a quelle sorte nella fase di gestione commissariale successiva alla risoluzione ex lege dei contratti con le concessionarie.
Tale pretesa viene veicolata attraverso l’impugnazione della nota – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Commissario Delegato ha comunicato al Comune ricorrente che, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 30 novembre 2005, l’Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali del Ministero dell’Interno ha operato, a fronte del debito del Comune di euro 293.519,77 per il servizio di smaltimento rifiuti maturato dall’ente nei confronti del Commissario Delegato, la trattenuta di euro 24.459,98 sui trasferimenti erariali, informando altresì che il recupero del debito residuo sarebbe avvenuto con modalità analoghe.
Tale nota fa seguito all’ordinanza n. 504 del 31 dicembre 2007 con cui il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania – in riscontro a specifica richiesta rivolta in tal senso dal Comune ricorrente – ha quantificato le somme dovute al Comune dalle ex affidatarie quale quota di ristoro ambientale fino al 15 dicembre 2005 in euro 1.400.000,00, di cui 200.000 liquidati in acconto. Avuto riguardo al periodo successivo al 15 dicembre 2005 – di competenza commissariale – è stato quantificato un credito del Comune a titolo di ristoro ambientale per euro 483.895,36 ed un debito per il servizio di smaltimento rifiuti di euro 762.710,80, provvedendo alla relativa compensazione ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3552 del 2006, con un debito residuo di euro 274.815,44, in relazione al quale si è invitato il Comune a provvedere al relativo pagamento e, successivamente, con la gravata nota, si è provveduto al parziale recupero tramite trattenute sui trasferimenti erariali.
Le ragioni della avvenuta compensazione tra reciproche posizioni debitorie e creditorie limitatamente alla fase di competenza del Commissario Delegato vengono meglio esplicitate nella nota datata 28 maggio 2008, di risposta ai chiarimenti rivolti in tale direzione dal Comune ricorrente, anch’essa impugnata, ove si afferma che la somma spettante allo stesso a titolo di ristoro ambientale per il periodo anteriore al 15 dicembre 2005 è di competenza delle ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti, alle quali spettava il compito di fatturare, riscuotere ed erogare tale contributo.
Alla avanzata pretesa volta ad ottenere l’applicazione dell’istituto della compensazione legale – variamente argomentata – parte ricorrente affianca la proposizione di specifici vizi di asserita illegittimità della gravata nota.
Così riepilogata, nei suoi tratti essenziali, la controversia su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, va in primo luogo esaminata – nella gradata elaborazione logica delle questioni ad essa inerenti – l’eccezione, sollevata sia dalle Amministrazioni costituite che dalla FIBE S.p.a., di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 504 del 31 dicembre 2007.
L’eccezione non ha pregio.
Avuto riguardo al contenuto di tale ordinanza – come sopra illustrato – non può annettersi alla stessa alcuna valenza provvedimentale che la sottoponga al regime di decadenza quanto alla sua impugnazione.
Trattasi, infatti, di atto ricognitivo di posizioni debitorie e creditorie riferibili al Comune ricorrente, al Commissario delegato ed alle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti, con la conseguenza che nessun onere di impugnazione nel termine di decadenza può rinvenirsi in capo alla parte ricorrente, non avendo tale atto natura provvedimentale e non discendendo dallo stesso alcun immediato effetto lesivo.
Né tale onere di impugnazione può ipotizzarsi per la parte in cui, in tale ordinanza, viene disposta la compensazione solo limitatamente al debito maturato dal Comune nei confronti del Commissario a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti sino alla concorrenza dell’importo spettante al Comune a titolo di ristoro ambientale maturato nei confronti del Commissario Delegato – con esclusione della compensazione per le poste debitorie e creditorie maturate nel periodo di competenza delle ex affidatarie – venendo in rilievo questioni attinenti posizioni di diritto soggettivo relative alla spettanza della compensazione legale delle obbligazioni patrimoniali derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti con il credito complessivamente vantato per ristoro ambientale, ricadenti nell’ambito della giurisdizione esclusiva come prima delineata dall’art. 4 del decreto legge n. 90 del 2008, convertito in legge con legge n. 123 del 2008 e attualmente dall’art. 133, lettera p), del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010, trattandosi – per come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3990/2009 di annullamento con rinvio della sentenza di questo Tribunale n. 3482/2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione – di controversia inerente la complessiva azione di gestione delimitata dalla normativa di riferimento.
Negativamente delibata, per le ragioni dianzi esposte, l’eccezione di inammissibilità del gravame articolata sulla base dell’affermata tardività dell’impugnazione della citata ordinanza commissariale, analoga sorte deve tributarsi all’ulteriore eccezione, sollevata dalle resistenti Amministrazioni, di improcedibilità del ricorso stante l’intervenuta stipula tra le parti di una convenzione – intesa in data 28 maggio 2008, recante l’accettazione del Comune ricorrente dell’applicazione della procedura di riduzione dei trasferimenti erariali fino ad esaurimento del credito vantato dal Commissario Delegato, che attesterebbe l’inequivoca ed espressa volontà di parte ricorrente di accettazione degli effetti sostanziali del gravato provvedimento.
L’eccezione è manifestamente pretestuosa, posto che all’art. 5 della convenzione-intesa viene espressamente affermato che "La presente convenzione/intesa non pregiudica né preclude in altro modo la facoltà del Comune di Montecorvino Pugliano di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune volte alla tutela del credito di 1.200.000,00 vantato per quote di ristoro ed alla sua riscossione e/o compensazione".
L’espressa salvezza delle iniziative – ivi comprese, all’evidenza, quelle giurisdizionali – volte alla tutela del credito vantato dal Comune ricorrente per quote di ristoro ambientale, di cui in questa sede si controverte, precludono la possibilità di una declaratoria di improcedibilità del ricorso per acquiescenza o per difetto di interesse.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sfavorevole postula l’incondizionata accettazione del contenuto precettivo dell’atto da parte dell’interessato, sicché l’attuale volontà di prestare l’acquiescenza deve escludersi ogni qualvolta l’assetto di interessi venga accettato dal destinatario con riserva di ulteriori azioni, mancando in tale ipotesi una condotta, da parte dell’avente titolo all’impugnazione, che sia inequivocabilmente diretta ad accettare l’assetto di interessi definito dall’Amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008 n. 3255; 2 ottobre 2006 n. 5743).
Aggiungasi che l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo, implicante il riconoscimento della legittimità del precedente operato dell’Amministrazione, con conseguente rinuncia alla situazione giuridica che il titolare avrebbe potuto far valere, è riconoscibile, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, solo allorché una parte tiene una condotta univocamente ed esplicitamente confliggente con l’intendimento di impugnare il provvedimento lesivo.
Più precisamente, l’acquiescenza ad un provvedimento esige, per la sua configurabilità, il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e l’operatività, e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell’interesse legittimo azionato (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2804; Sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2426;TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 agosto 2008, n. 7848).
Né potrebbe procedersi alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, potendo tale ipotesi ricorrere solo laddove il nuovo provvedimento sopravvenuto abbia fornito al rapporto giuridico controverso una disciplina totalmente nuova, in modo da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4018; 12 giugno 2003, n. 3318; Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2003, n. 632; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5296).
Nella vicenda in esame, la stipula della citata convenzione- intesa non riveste alcuna idoneità ai fini della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, nè è ravvisabile la necessaria univocità di un comportamento manifestante la volontà (espressa o tacita) di accettare gli effetti del provvedimento a fronte della espressa riserva del Comune ricorrente, contenuta nella convenzione-intesa, di tutelare le proprie ragioni di credito attraverso gli opportuni rimedi.
Né, in linea generale, può annettersi valenza di acquiescenza a comportamenti che, a fronte di provvedimenti lesivi, tendano a contenerne le conseguenze negative attraverso atti o comportamenti che – impregiudicato l’esperimento delle vie di tutela – non aggravino la posizione dell’interessato, il quale ben può manifestare atteggiamenti collaborativi funzionali alla tutela della stessa.
Esaurita la disamina delle questioni di rito – il cui esito consente di procedere all’esame del merito del ricorso – il Collegio, anticipando le conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare, intende trarre, ritiene che la pretesa azionata da parte ricorrente, volta al riconoscimento della spettanza dell’applicazione a suo favore dell’istituto della compensazione legale, sia fondata.
Come in precedenza illustrato, il Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania ha proceduto alla ricognizione dei crediti vantati dall’ente ricorrente a titolo di ristoro ambientale e dei debiti dallo stesso maturati a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ripartendoli secondo il crinale temporale del 15 dicembre 2005, così distinguendo le relative poste attive e passive a seconda della loro imputazione al periodo anteriore al 15 dicembre 2005, di competenza delle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, e al periodo successivo al 16 dicembre 2005, di competenza del Commissario delegato, procedendo alla compensazione, ai sensi dell’art. 2, comma 8, dell’O.P.C.M. n. 3552 del 2006 – su cui ci si soffermerà più avanti – dei soli crediti e debiti del Comune ricorrente riferiti alla gestione commissariale.
Ai fini di una più compiuta comprensione della vicenda, giova precisare che, in relazione allo stato di emergenza rifiuti dichiarato nella Regione Campania, la FIBE S.p.a. e la FIBE Campania S.p.a., in forza di contratti stipulati nel 2000 e nel 2001 con il Commissario di Governo, sono divenute affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e della realizzazione in project financing degli impianti di Cdr e di termovalorizzazione, gestiti per il periodo di durata del contratto, con individuazione del corrispettivo del contratto nelle somme dovute a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti poste a carico dei soggetti conferitori di rifiuti e nei proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica prodotta dall’impianto dei termovalorizzazione.
A carico dei soggetti smaltitori di rifiuti – Comuni della Regione ed eventuali loro affidatari – obbligati in forza di ordinanza commissariale a conferire in via esclusiva i rifiuti alle affidatarie del servizio, è stato imposto l’obbligo del pagamento, oltre che della tariffa di smaltimento dei rifiuti, anche di un contributo di ristoro ambientale calcolato in base ai chilogrammi di rifiuti conferiti, destinato ai Comuni ove sono ubicati gli imputanti di smaltimento, da corrispondersi all’affidataria del servizio in occasione del pagamento della tariffa di smaltimento, con obbligo per quest’ultima di trasferire le somme a tale titolo incassate a favore dei Comuni aventi diritto.
Per effetto del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito in legge con legge 27 gennaio 2006 n. 21, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", sono stati risolti ex lege i contratti di affidamento precedentemente stipulati con le affidatarie, alle quali viene fatto obbligo di proseguire in regime transitorio le attività di smaltimento dei rifiuti, nel puntuale rispetto – come sancito nell’art. 1, comma 7, del citato D.L. – dell’azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato in funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio.
A disciplinare la situazione conseguente alla adozione del citato decreto legge è intervenuta l’O.P.C.M. del 14 dicembre 2005 n. 3479 – recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania" – con la quale si è disposto, all’art. 1, che "1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245 e per assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilità speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 4-bis dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall’art. 9 comma 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 5 comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attività di cui al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 del predetto decreto-legge.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all’art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui è aperta apposita contabilità speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento farà affluire le risorse di cui all’art. 7 del citato decreto-legge.".
Viene, altresì, previsto che al pagamento delle prestazioni effettuate dalle affidatarie rimaste insolute, provvede il Commissario delegato.
Alla luce del nuovo assetto così impresso alla gestione dell’emergenza, con passaggio in capo al Commissario Delegato delle competenze in ordine alla riscossione delle tariffe ed al pagamento delle ex affidatarie previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione, in capo alle quali, per effetto della risoluzione ex lege dei contratti di affidamento, è cessato anche il mandato di tesoreria in ordine all’incasso del credito a titolo di ristoro ambientale di competenza dei Comuni beneficiari dei contributi di perequazione, le ex affidatarie sono rimaste, quindi, creditrici in proprio nei confronti del Commissario Delegato con riferimento alla tariffa di smaltimento, da corrispondersi da parte dei Comuni unitamente alle quote di ristoro ambientale al Commissario, il quale provvede, secondo le prescritte procedure, al pagamento delle ex affidatarie ed al versamento delle quote di ristoro ambientale a favore dei Comuni aventi diritto.
A tal fine, tutte le somme incassate a titolo di ristoro ambientale dalle ex affidatarie sono state fatte confluire – ai sensi della illustrata O.P.C.M. n. 3479 del 2005 e successiva ordinanza Commissariale n. 523 del 2005 – su apposita contabilità speciale del Commissario Delegato, il quale ha conseguentemente assunto la veste di unico interlocutore contrattuale sia delle ex affidatarie, che dei Comuni conferenti i rifiuti per la tariffa dovuta – sia con riferimento al servizio espletato sino al 15 dicembre 2005 che a quello espletato successivamente – e dei Comuni aventi diritto alla quota di ristoro ambientale in quanto ospitanti gli impianti.
L’assunzione, da parte del Commissario Delegato, del ruolo di unico interlocutore contrattuale con riguardo alla riscossione e gestione delle situazioni debitorie e creditorie connesse con lo smaltimento dei rifiuti, con passaggio nelle contabilità speciale dello stesso di tutte le somme precedentemente riscosse dalle ex affidatarie a titolo di quota di ristoro ambientale, costituisce un elemento di decisiva rilevanza ai fini del decidere, unitamente ad altre considerazioni ed osservazioni che nel prosieguo si andranno ad illustrare.
Accede alla concentrazione in capo al Commissario Delegato della gestione di tutte le anzidette situazioni debitorie e creditorie e delle risorse finanziarie, la previsione, al fine di garantirne la soddisfazione, di specifiche procedure individuate, innanzitutto, nell’art. 2 del citato D.L. n. 245 del 2005, che demanda al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania di provvedere "tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell’emergenza …, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori" (comma 1); la norma prosegue sancendo che "in ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell’interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato …" (comma 2).
Completa il quadro di riferimento relativo ai compiti del Commissario Delegato in ordine alla riscossione della tariffa, l’art. 2, comma 1, della citata O.P.C.M. n. 3479 del 14 dicembre 2005, laddove si prevede che "a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero" (la disposizione precisa che "per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53").
La ricognizione del quadro normativo di riferimento, indispensabile al fine di individuare le coordinate cui parametrare la decisione sulla controversia che qui occupa, si completa con l’illustrazione di due ulteriori provvedimenti emergenziali volti a dare attuazione al citato art. 2, comma 1, del D.L. n. 245 del 2005, che recano, tra le altre, specifiche indicazioni circa il ricorso alla compensazione tra posizioni debitorie e creditorie maturate in relazione all’attività di smaltimento dei rifiuti.
Con O.P.C.M. 6 aprile 2006 n. 3508 viene previsto, all’art. 13, che "1. Al fine di garantire l’immediata attuazione del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l’aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 4-bis, dell’ordinanza di protezione civile n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall’art. 9, comma 5, dell’ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza di protezione civile n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all’attività di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.".
A tale articolo viene aggiunto il comma 2 in virtù dell’O.P.C.M. 17 novembre 2006 n. 3552, la quale, all’art. 2, comma 8, dispone che "All’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "2. Il commissario delegato è autorizzato a compensare, con cadenza annuale ed a seguito di apposita verifica contabile, i crediti vantati dai comuni titolari delle quote di ristoro ambientale, ai sensi delle ordinanze di protezione civile indicate al comma 1, ed i crediti vantati ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, n. 3479, con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005"".
A fronte dell’assetto dei rapporti e dei ruoli così disciplinato dalle illustrate fonti normative, il Collegio non ravvisa preclusioni od ostacoli di tipo sostanziale o normativo – potendo al più ammettersi la sussistenza di profili problematici relativi alla imputazione contabile dei relativi flussi contabili – alla possibilità di operare l’invocata compensazione tra i crediti vantati dal Comune ricorrente a titolo di quote di ristoro ambientale riferite al periodo anteriore al 15 dicembre 2005 ed i debiti dallo stesso maturati successivamente a tale periodo a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nei confronti del Commissario Delegato.
A tale conclusione conduce, innanzitutto, il dato letterale di cui al citato art. 2, comma 8, dell’O.P.C.M. 17 novembre 2006 n. 3552, soprattutto se posto a confronto con la previsione di cui all’art. 13 dell’O.P.C.M. n. 3508 del 2006.
Quest’ultima, come illustrato, fa difatti espresso riferimento alla possibilità per il Commissario Delegato di procedere alla compensazione dei crediti vantati dai Comuni titolari di quote di ristoro ambientale in relazione all’attività di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, "con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.", in tal modo espressamente circoscrivendo l’istituto della compensazione ai soli debiti maturati entro la predetta data e così agganciandolo ad un preciso discrimine temporale in relazione ad un assetto di posizioni debitorie e creditorie intercorrenti, precedentemente alla risoluzione ex lege dei contratti con le ex affidatarie, tra queste ultime – tenute alla riscossione ed alla erogazione delle quote di ristoro ambientale – e gli enti locali onerati del pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti unitamente alla quota di ristoro ambientale.
Tale discrimine temporale in ordine alla data di maturazione dei debiti e dei crediti suscettibili di compensazione, deve ritenersi essere venuto meno a seguito dell’aggiunta, al citato art. 13, del comma 2, introdotto dall’art. 2, comma 8, dell’O.P.C.M. 17 novembre 2006 n. 3552, che autorizza il Commissario Delegato a compensare i crediti vantati dai comuni titolari delle quote di ristoro ambientale "con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005".
Risulta quindi – con dato letterale cui non può non annettersi decisivo rilievo a fini interpretativi ed esegetici del quadro normativo di riferimento – espunto dalla prevista disciplina della compensazione il riferimento al discrimine temporale relativo al periodo di gestione di competenza delle ex affidatarie, nella vigenza del quale dovevano, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3506 del 2006, maturare i debiti degli enti locali nei confronti delle stesse.
Il comma 2 dell’art. 13 dell’O.P.C.M. n. 3508 non fa, difatti, alcun riferimento alla data di maturazione del debito affinché lo stesso sia suscettibile di compensazione con crediti per ristoro ambientale.
Con riferimento a questi ultimi, il dato letterale delle citate disposizioni conduce, quindi, a ritenere suscettibili di compensazione con debiti maturati successivamente al 16 dicembre 2006 – nei confronti, quindi, direttamente del Commissario Delegato – i crediti per ristoro ambientale maturati nel periodo di competenza delle ex affidatarie, e ciò in virtù dell’espresso riferimento, contenuto nel citato comma 2 dell’art. 13, ai crediti maturati ai sensi delle ordinanze di protezione civile indicate al comma 1, adottate nell’arco temporale intercorrente tra il 1999 ed il 2003.
Pertanto – come già affermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 5754/2008 – l’art. 13 dell’O.P.C.M. n. 3508, come integrato dall’O.P.C.M. n. 3552 del 2006, non reca alcuna distinzione, ai fini della compensazione legale, tra crediti per ristoro ambientale maturati anteriormente alla data del 15 dicembre 2005 e quelli maturati successivamente a tale data, con debiti maturati successivamente a detta data.
Aggiungasi che, per effetto dell’O.P.C.M. n. 3479 del 2005 – come sopra illustrata – sono confluite nella contabilità speciale del Commissario Delegato tutte le somme precedentemente accantonate dalla ex affidatarie a titolo di quota di ristoro ambientale e, sempre sulla contabilità del Commissario Delegato, confluiscono tutte le somme dovute dagli enti locali in relazione al servizio di smaltimento dei rifiuti, concentrandosi in capo allo stesso l’intera gestione delle risorse finanziarie connesse con lo smaltimento dei rifiuti nel periodo di emergenza.
Il Commissario Delegato è quindi, alla luce dell’assetto impresso alla gestione dell’emergenza rifiuti in Campania dal D.L. n. 245 del 2005 e dalle ordinanze emergenziali successivamente adottate, l’unico interlocutore sia delle ex affidatarie – per ottenere il pagamento di quanto spettante per il servizio di smaltimento a titolo di tariffa, sia per il periodo anteriore al 15 dicembre 2005 che per quello successivo a tale data – che dei soggetti conferitori di rifiuti – per la riscossione della tariffa e della quota di ristoro ambientale – e di quelli titolari di contribuzioni per ristoro ambientale.
Alla luce delle suesposte coordinate di riferimento, che integrano stringenti canoni interpretativi per la delibazione in ordine all’ammissibilità della compensazione legale invocata dal Comune ricorrente, non sono dunque riscontrabili indicazioni normative che tale possibilità precludano.
Che, anzi, il mancato riferimento alla data di maturazione dei debiti da parte dell’O.P.C.M. n. 3552 del 2006, diversamente da quanto disposto dall’O.P.C.M. n. 3508 del 2006, depone per la piena ammissibilità di tale compensazione, il cui riconoscimento può dunque trovare valido e sufficiente fondamento già sulla sola base della valorizzazione di tali disposizioni, cui si affianca l’avvenuto trasferimento di tutte le somme relative al servizio di smaltimento dei rifiuti nella contabilità del Commissario Delegato, che gestisce la totalità delle risorse finanziarie.
Il contenuto delle citate disposizioni e la riscontrata assenza di specifiche previsioni normative che delimitino, in ragione della data di maturazione dei debiti e dei crediti, la possibilità di fare ricorso alla compensazione degli stessi, consente dunque la piena espansione, nella fattispecie in esame, dei principi civilistici che regolano l’istituto.
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1241 del codice civile, la compensazione costituisce una forma di estinzione ope legis di debiti e crediti reciproci tra due soggetti obbligati tra loro, per quantità corrispondenti.
Ai fini della operatività della compensazione legale come fattispecie dalla quale deriva l’effetto estintivo dell’obbligazione, ciò che rileva è l’omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità dei crediti e l’esistenza per ciascun credito di un titolo diverso (Cassazione Civile, Sez. III, 09 luglio 2009, n. 16120), rappresentando la compensazione legale una modalità di estinzione dell’obbligazione che si determina automaticamente, per effetto della coesistenza delle due reciproche posizioni creditorie, definendo i rapporti reciproci di dare-avere.
L’effetto estintivo ope legis di debiti contrapposti per il fatto oggettivo della loro coesistenza è subordinato, nel caso di compensazione legale, alla ricorrenza dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (ex art. 1243 del Codice civile), da intendersi secondo criteri obiettivi, dovendo tali caratteristiche del credito essere riscontrate sulla base di indici certi ed univoci, con la conseguenza che un credito va considerato liquido non solo quando è determinato nel suo preciso ammontare, ma anche quando sia determinabile mediante un processo di puro calcolo sulla base di elementi certi.
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, il credito vantato dal Comune ricorrente non difetta – contrariamente a quanto sostenuto dalla FIBE S.p.a. – dei caratteri della liquidità ed esigibilità.
Quanto al profilo inerente la liquidità, il credito è determinato nel suo ammontare, mentre, con riferimento alla esigibilità dello stesso, nessuna condizione o termine risultano allo stesso apposti nell’attuale assetto dei rapporti inerenti la gestione dei rifiuti, non potendo considerarsi tali la circostanza del mancato pagamento da parte degli enti a tanto tenuti della tariffa per rifiuti e della quota di ristoro ambientale.
Tale mancato pagamento e la generalizzata situazione di inadempimento da parte dei Comuni all’obbligo di pagamento della tariffa – rappresentata dalla FIBE S.p.a. – costituiscono invero non condizione di esigibilità del credito vantato da parte ricorrente, ma mera evenienza che incide sull’afflusso di cassa della contabilità del Commissario Delegato, laddove il fatto genetico del credito si verifica al momento dello smaltimento dei rifiuti presso il sito di stoccaggio del Comune, credito che a tale momento risulta determinato o facilmente determinabile, ed opponibile in compensazione senza che a ciò possa costituire ostacolo la mancata percezione, da parte del Commissario Delegato, delle relative somme da parte degli enti a tanto onerati.
Siffatto meccanismo era operante nella fase di competenza delle ex affidatarie, le quali, sulla base di un mandato di tesoreria, provvedevano a riscuotere le tariffe unitamente al contributo per ristoro ambientale, versando quest’ultimo agli aventi diritto solo subordinatamente al relativo incasso.
Con riferimento alla gestione affidata al commissario Delegato, titolare della gestione di tutte le posizioni debitorie e creditorie relative alla gestione dei rifiuti, siffatto meccanismo, alla cui luce individuare una condizione di esigibilità della quota di ristoro, non è invero ravvisabile.
L’obbligo di corresponsione, in capo ai soggetti conferitori di rifiuti, della quota di ristoro ambientale, unitamente al pagamento della tariffa, sorge al momento del conferimento dei rifiuti, con individuazione del soggetto riscossore di tali somme nel Commissario Delegato, il quale provvede alla rimessione delle stesse agli aventi diritto, ovvero alle ex affidatarie per il servizio di smaltimento quanto alle tariffe, sia con riferimento al periodo anteriore che a quello successivo al 15 dicembre 2005, ed agli enti ospitanti impianti di smaltimento quanto al ristoro ambientale.
Il meccanismo di provvista di tali somme, ovvero la corresponsione delle stesse al Commissario Delegato da parte degli enti a tanto obbligati, non integra, alla luce delle disciplina di riferimento, una condizione sospensiva o un termine cui l’eventuale compensazione della quota di ristoro ambientale possa ritenersi assoggettata, determinando piuttosto una scansione temporale nella relativa corresponsione sulla base di un meccanismo, interno ai rapporti tra le parti facenti capo ad un unico soggetto – il Commissario Delegato – di scansione della riscossione e dei relativi pagamenti, che non integrano né fattispecie di condizioni sospensive dei crediti né di termini per il loro pagamento.
Non è pertanto opponibile – come affermato dalla FIBE S.p.a. – alla invocata compensazione, l’asserita mancanza del requisito di esigibilità delle somme spettanti al Comune ricorrente a titolo di ristoro ambientale, costituendo invece esse un credito certo, liquido in quanto determinato nel suo ammontare, ed esigibile al momento stesso in cui sorgono le relative obbligazioni di pagamento in capo ai soggetti conferitori di rifiuti, così venendo a costituirsi reciproche posizioni di debito e credito suscettibili di soddisfazione in virtù dell’istituto della compensazione sulla base della posizione giuridica attiva del creditore e del fattore oggettivo dell’avvenuta insorgenza del relativo credito.
La circostanza che tutte le posizioni debitorie e creditorie insorte con riferimento allo smaltimento dei rifiuti facciano capo ad un unico soggetto, il Commissario Delegato, il quale deve provvedere alla riscossione delle poste passive gravanti sui conferitori dei rifiuti anche per il periodo antecedente il 15 dicembre 2005 ed al pagamento di quelle attive spettanti alle ex affidatarie incaricate della prosecuzione provvisoria del servizio di smaltimento anche a titolo di tariffa per il servizio precedentemente svolto quali affidatarie, ed ai Comuni ospitanti impianti creditori delle quote di ristoro ambientale, con confluenza in un’unica contabilità delle relative somme, consente dunque, per quanto dianzi esposto, la deducibilità in compensazione delle posizioni creditorie maturate nel periodo anteriore al 15 dicembre 2005 con le posizioni debitorie maturate successivamente a tale data, stante la coesistenza di debiti e crediti reciproci liquidi ed esigibili.
Avuto riguardo a quanto rappresentato sul punto dalla FIBE S.p.a., va peraltro ricordato che al Commissario Delegato sono stati conferiti, ex art. 2 del D.L. n. 245 del 2005, i poteri per provvedere "tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell’emergenza …, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori" prevedendo altresì la norma che "in ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell’interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato …".
Meccanismo, questo, ribadito dall’art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3479 del 14 dicembre 2005 ove è previsto che "a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero", precisando ancora tale disposizione che "per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53".
Emerge, quindi, chiaramente il carattere di esigibilità dei crediti maturati dagli enti conferitori di rifiuti da corrispondersi al Commissario Delegato, e la possibilità, per questi, di attivare le previste procedure coattive per il relativo recupero.
La titolarità in capo al Commissario Delegato delle procedure esecutive per la riscossione delle somme di cui i conferitori di rifiuti risultano obbligati al momento dell’utilizzo del servizio, che determina quindi il momento genetico del relativo debito e del corrispondente credito dei Comuni ospitanti i siti di smaltimento dei rifiuti, che risulta conseguentemente connotato dai caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità – altrimenti non potendosi, all’evidenza, darsi corso alle procedure di riscossione coattiva – non consente di poter convenire con le affermazioni del Commissario Delegato il quale, nella nota del 28 aprile 2008, volta a fornire chiarimenti su quanto rappresentato dal Comune ricorrente a seguito dell’adozione dell’ordinanza n. 504 del 31 dicembre 2007 – con la quale, si ricorda, è stata ammessa la compensazione tra le sole somme spettanti al Comune a titolo di ristoro ambientale maturate successivamente al 16 dicembre 2005 con i debiti sullo stesso gravanti per il predetto periodo a titolo di tariffa – sostiene che per quanto riguarda la somma di euro "1.400.000,00 per quote di ristoro ante 16.12.05 …il contributo (…) è di competenza delle ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti, alle quali spettava il compito di fatturare, riscuotere ed erogare il predetto contributo".
Tale ricostruzione confligge, invero, con l’assetto dei rapporti e delle obbligazioni discendente dalla normativa – sopra illustrata – dettata dal D.L. n. 245 del 2005 e dalle OO.PP.CC.MM. successivamente intervenute, le quali non sanciscono alcuna netta cesura tra le precedente gestione di competenza delle ex affidatarie e la gestione successiva, convogliando tutte le obbligazioni verso un unico interlocutore contrattuale individuato nel Commissario Delegato e facendo confluire tutte le somme, anche ante 15 dicembre 2005, nella relativa contabilità.
L’affermazione contenuta nella citata nota, inoltre, a fronte della insussistenza in capo alle ex affidatarie – diversamente da quanto precedentemente previsto – di alcun compito relativo alla riscossione ed erogazione del contributo per ristoro ambientale (essendo tale competenza passata al Commissario), implicherebbe che la corresponsione al Comune ricorrente di quanto ad esso spettante non potrebbe trovare soddisfazione alcuna, essendo la stessa asseritamente devoluta alla competenza delle ex affidatarie che però non possono più riscuotere per conto degli aventi diritto, con evidente vizio logico, oltre che giuridico, di tale ricostruzione degli assetti obbligazionari.
Ed infatti, il riferirsi il credito vantato dal Comune ricorrente al periodo anteriore al 15 dicembre 2005 – e quindi, all’epoca, soggetto alla relativa corresponsione solo previo incasso delle corrispondenti somme da parte delle ex affidatarie – non può restare subordinato, quanto alla sua soddisfazione, ad un meccanismo – quale quello della riscossione da parte delle ex affidatarie – ormai venuto meno che ne comporterebbe, con ogni evidenza, l’impossibilità di soddisfazione.
Pertanto, sussistendone i relativi presupposti ed in mancanza di preclusioni normative alla sua operatività, deve riconoscersi il diritto del Comune ricorrente ad ottenere la compensazione tra le somme allo stesso spettanti quale quota di ristoro ambientale fino al 15 dicembre 2005, quantificate in euro 1.400.000,00, di cui 200.000,00 liquidati in acconto, ed il debito del Comune maturato nel periodo successivo al 15 dicembre 2005 – di competenza commissariale – quantificato, previa compensazione con il credito maturato con riferimento al medesimo periodo a titolo di ristoro ambientale, nell’importo residuo di euro 274.815,44.
Con riferimento a quanto paventato dalla FIBE S.p.a. in ordine al pregiudizio per le ex affidatarie discendente dalla compensazione in favore dei Comuni per le quote di ristoro ambientale di loro spettanza, osserva il Collegio che – in disparte la considerazione che ciò, laddove si verificasse, concreterebbe una conseguenza di mero fatto non incidente su posizioni giuridiche acquisite – le norme dianzi illustrate sono anche volte ad assicurare la determinazione e il pronto recupero dei crediti spettanti alle ex affidatarie in ragione dell’avvenuto espletamento ordinario del servizio fino al 15 dicembre 2005, ponendo a carico del Commissario Delegato e del Ministero dell’Interno l’obbligo di dar corso alle peculiari procedure a tal fine previste, quali la riscossione coattiva ex D.Lgs. n. 46 del 1999, l’adozione di eventuali misure di carattere sostitutivo e la riduzione, da parte del Ministero dell’Interno, dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, come anche riconosciuto dalla sentenza di questa Sezione n. 3790 del 2007 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/2007.
Non risultano, pertanto, intaccate le posizioni creditorie delle ex affidatarie per effetto del riconoscimento della invocata compensazione, essendo le Amministrazioni competenti comunque tenute alla corresponsione di quanto alle stesse spettante, che non risulta pregiudicato per effetto della concentrazione in capo al Commissario Delegato dell’intera gestione delle risorse finanziarie, divenuto unico interlocutore sia per le ex affidatarie che per i Comuni e loro affidatari.
Né il Collegio può rinvenire un ostacolo all’esperibilità della richiesta compensazione nella circostanza – dedotta dalla FIBE – della distinzione contabile tra le gestioni ante e post 15 dicembre 2005, posto che le somme dovute a titolo di ristoro ambientale confluirebbero, a seguito della risoluzione dei contratti con le ex affidatarie, su apposita contabilità speciale distinta da quella su cui confluiscono gli incassi per tariffa, trattandosi di profilo contabile che come tale non è idoneo ad incidere sul meccanismo della compensazione che, in presenza dei relativi presupposti, assume la consistenza di un diritto, dovendo altresì al riguardo rimarcarsi il comportamento processuale tenuto dal Commissario Delegato che non ha ottemperato agli incombenti istruttori disposti con sentenza della Sezione n. 5454/2010 fornendo i richiesti chiarimenti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso va accolto, per l’effetto riconoscendosi il diritto del Comune ricorrente ad ottenere la richiesta compensazione tra le somme allo stesso spettanti quale quota di ristoro ambientale fino al 15 dicembre 2005, quantificate in euro 1.400.000,00, di cui euro 200.000,00 liquidati in acconto, ed il debito del Comune maturato nel periodo successivo al 15 dicembre 2005 – di competenza commissariale – quantificato, previa compensazione con il credito maturato con riferimento al medesimo periodo a titolo di ristoro ambientale, nell’importo residuo di euro 274.815,44.
Per l’effetto, vanno annullati i gravati provvedimenti nella parte in cui dispongono le trattenute sui trasferimenti erariali spettanti all’Ente ricorrente ai fini del recupero del debito dello stesso maturato a titolo di tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti.
Le restanti questioni non esaminate inerenti la proposta azione impugnatoria restano assorbite.
Le spese vengono poste a carico del Commissario Delegato secondo le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma -Sezione Prima –
Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 7626/2008 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in motivazione.
Condanna il Commissario Delegato resistente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), compensando le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 OTT. 2010.