In tema di responsabilità del medico, la violazione del diritto all’informazione e all’espressione di un consenso effettivamente ‘informato’ costituisce un pregiudizio in sé, distinto dall’eventuale lesione del diritto all’integrità psico-fisica e che il risarcimento delle due voci di danno deve seguire percorsi autonomi: il danno alla salute, correlato alla non corretta esecuzione tecnica della prestazione medica , va liquidato secondo il sistema tabellare personalizzato, mentre il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione non può che essere liquidato secondo criteri equitativi puri, alla stregua di un danno da perdita di "chances" (nel cui ambito può essere ricondotto, dal momento che, a prescindere da ogni altra possibile conseguenza, al paziente viene sottratta la ‘possibilità’ di effettuare una scelta riguardante la propria salute).

Autorità:  Tribunale  Arezzo
Data:  16 ottobre 2009