L’Ufficio Territoriale del Governo di Matera ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione proposta da M. P. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 9 e 8, accertata attraverso apparecchiatura elettronica tipo Autovelox.
Il Giudice di Pace, nell’annullare il verbale di contravvenzione, riteneva illegittima la contravvenzione, atteso che: a) l’infrazione era stata accertata con apparecchiatura elettronica che, non risultando sottoposta a periodica taratura, non poteva considerarsi attendibile ed idonea a verificare con certezza l’eccesso di velocità; b) la contestazione immediata sarebbe stata possibile, atteso che l’apparecchiatura elettronica de qua era munita di display e di radio trasmittente oltre che di segnale acustico.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di trattazione del ricorso alla pubblica udienza; in via subordinata, ha chiesto la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale "per verificare … la compatibilità con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. e art. 111 Cost., comma 2: A. della disciplina applicabile alla fattispecie (art. 45 C.d.S., comma 6 – cui la rinvio anche il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, quale risultante dalle modifiche ed aggiunte introdotte dalla L. n. 168 del 2002 – art. 142 C.d.S., comma 6, art. 192 reg. C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S.); B. della disciplina generale sulle misurazioni (R.D. n. 7088 del 1890 e relativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909, e successive integrazione e modificazione, compresa soprattutto la L. n. 273 del 1991), in quanto non applicabile ai misuratori della velocità previsti dalla specifica disciplina testè ricordata"; in ulteriore subordine, l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
La richiesta di trattazione del ricorso alla pubblica udienza formulata dal Procuratore Generale va disattesa, essendo il ricorso manifestamente fondato.
L’inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 e 2, ovvero emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza( Cass. 1255/2007).
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, nonchè degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S., censura la decisione gravata laddove aveva erroneamente ritenuto la sussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura periodica gli apparecchi elettronici per la misura dell’eccesso di velocità.
Il motivo è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.
Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/2007).
Appare, quindi, necessario esaminare la questione di illegittimità costituzionale di tale disciplina sollevata dal Procuratore Generale.
Pretermesse le considerazioni di carattere metagiuridico, la questione è sollevata nei termini che seguono.
In relazione all’art. 3 Cost., sostiene il P.G. l’irragionevolezza della contestata normativa sulla considerazione che "il metro e la bilancia usati nel mercatino (nel supermercato o all’aeroporto) siano sottoposti a rigorosi indipendenti controlli (preventivi e periodici), da cui restano esenti invece gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi usati come prova delle corrispondenti violazioni amministrative: se nel primo caso viene in considerazione la sicurezza e l’affidabilità dei traffici giuridici, e perciò del mercato, in rapporto alle sanzioni (che, comportando comunque trasferimenti di ricchezza, si giustificano soltanto se correttamente applicate) viene in rilievo l’affidamento dei cittadini nella "giustizia", tecnicamente verificata e verificabile, dell’attività e dell’autorità amministrativa (nel suo delicato aspetto sanzionatorio), che è un valore immanente nella Costituzione e nell’ordinamento giudico".
In relazione all’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, il P.G. prospetta una lesione del diritto di difesa del cittadino sulla considerazione che questi "sanzionato in forza dei risultati degli strumenti in questione non è in grado poi di confutarli efficacemente allorchè gli sia contestata la violazione e gli sia applicata la sanzione, senza neppure potere fare affidamento sui controlli preventivi previsti dall’ordinamento per altre situazioni che pure coinvolgono attività di misurazione (quantitativa); come dire che allo stato la sicurezza degli scambi economici sembra tecnicamente più garantita (in sede preprocessuale e processuale) della credibilità del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione".
In relazione all’art. 97 Cost., il P.G. ravvisa una situazione lesiva del buon andamento e dell’imparzialità della P.A. in quanto "alla maggiore capacità tecnologica ed incisività dell’accertamento delle infrazioni deve in principio corrispondere anche la sicurezza del riscontro probatorio, perchè l’operazione economico-giuridica insita nell’applicazione della sanzione sarebbe alla resa dei conti decisamente in perdita se, per sanzionare (come pure è incontestatamente necessario) l’eccesso di velocità e salvaguardare la vita umana, l’ordinamento fosse costretto ad abiurare alle più elementari garanzie di civiltà probatoria e giuridica, disponendosi a tollerare a priori la possibilità di iniquità o anche di mera superficialità sanzionatorie".
Le riportate argomentazioni, che possono essere congiuntamente trattate in un coordinato sviluppo della loro disamina, e con le quali sembra volersi riproporre, allegando un tertium comparationis ritenuto pertinente, la medesima questione già disattesa, in relazione al D.M. 28 marzo 2002, n. 182, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 13.7.07 n. 277, risultano manifestamente infondate.
E’, infatti, anzi tutto da escludere che nella complessa normativa con la quale il legislatore ha disciplinato l’utilizzazione degli strumenti di misurazione destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità nella circolazione stradale possa ravvisarsi una violazione del principio d’eguaglianza, posto dall’art. 3 Cost., in relazione alla normativa con la quale ha diversamente disciplinato l’utilizzazione degli strumenti destinati a misurazioni relative ad altre attività; cosi come in quest’ultima disciplina non può essere fondatamente ravvisato il medesimo vizio per non esservi contemplata e regolamentata anche l’utilizzazione dei detti strumenti misuratori della velocità.
Le fattispecie costituenti i termini di comparazione da porsi a base d’una valutazione intesa ad accertare un’eventuale disparità di trattamento normativo dell’una rispetto all’altra che si rappresenti lesiva del principio costituzionale d’uguaglianza – per non trovare la discrezionalità del legislatore nell’adozione di discipline difformi o comunque non univoche giustificazione se non nella sufficiente loro differenziazione – debbono, in vero, risultare o identiche o, quanto meno, analoghe nelle finalità delle norme e/o delle discipline a confronto nelle quali sono ricomprese, nei rapporti regolati, negli oggetti delle singole prescrizioni.
Nessuna delle quali caratteristiche si riscontra, per converso, ove si proceda alla comparazione che ne occupa, id est con riferimento alla L. 11 agosto 1991, n. 273.
La disciplina legale delle misurazioni – a partire dal T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, cui fece seguito il regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, entrambi successivamente più volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13 dicembre 1928, n. 2886 sulla definizione delle unità legali di peso e di misura – ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l’industria, l’agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle transazioni commerciali in genere e già allora, laddove si rese necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti interessi od esigenze difformi o non suscettibili d’essere ricondotti alla disciplina generale, il legislatore intervenne con normative ad hoc in deroga, od in aggiunta, a quella generale (cfr.
ad ex L. 7 luglio 1910, n. 480 sul carato metrico, la L. 5 febbraio 1934, n. 305 sul titolo dei metalli preziosi, il D.Lgs. 21 marzo 1948, n. 370, sulle unità fotometriche ed elettriche).
Le medesime finalità risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (cfr. il preambolo alla Direttiva 80/181/CEE del Consiglio in data 20.12.1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura laddove, tra l’altro, si considera "… che le legislazioni degli Stati Membri che prescrivono l’impiego di unità di misura differiscono da uno Stato Membro all’altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali;
che, di conseguenza, per eliminare detti ostacoli è necessario armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; … che in data 18 ottobre 1971 il Consiglio ha adottato la Direttiva 71/354/CEE intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati Membri al fine di eliminare gli ostacoli magli scambi mediante approvazione a livello comunitario del sistema internazionale delle unità; … che, durante il periodo transitorio, è indispensabile mantenere una situazione chiara in materia di impiego di unità di misura negli scambi tra gli Stati Membri, in particolare allo scopo di proteggere il consumatore; …"; ed ancora il preambolo della Direttiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24.1.2000, laddove, tra l’altro, si considera "…
che taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i predotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità legali stabilite dalla Direttiva 80/181/CEE; le imprese che sportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l’apposizione di indicazioni supplementari …"); alla quale sono seguiti adattamenti, anche in funzione di singole materie e dell’entrata in vigore, pur sempre rimanendo nel medesimo ambito d’interessi, ma sono state anche aggiunte disposizioni intese a disciplinare settori in origine non presi in considerazione ed implicanti interessi diversi e specifici (quale quello sanitario di cui alla Direttiva 85/1/CEE del Consiglio in data 18.12.1984).
E’ da notare che la più recente delle Direttive in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all’art. 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali (unica eccezione è data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20.12.1985, come modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24.11.1998 e dal Regolamento CE n. 561/06 del 15.3.06, ai quali l’ordinamento italiano è stato adeguato con D.M. Ministero Sviluppo Economico 10 agosto 2007, normative che riflettono anch’esse, significativamente, esigenze riferite più all’aspetto socio-commerciale delle finalità perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a quello attinente alla viabilità ed ai connessi problemi di sicurezza).
In buona sostanza, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.
Al qual riguardo devesi considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto dalle parti interessate e da alcuni giudici del merito, non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite "norme", alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi; così come non è direttamente applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 ("Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli"), peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle apparecchiature radar.
Il legislatore italiano, nell’adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unità di misura, con la Legge Delega 9 febbraio 1982, n. 42, il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, la L. 11 agosto 1991, n. 273, il D.M. Attività Produttive 10 dicembre 2001 (nella cui intestazione è significativamente indicato "materia: commercio"), ha adeguato l’ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le medesime finalità.
Le quali, all’evidenza, sono del tutto diverse da quelle perseguite con il porre la disciplina dell’utilizzazione delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, le cui norme sono intese alla tutela dei diversi interessi, pubblico e privato, alla sicurezza della circolazione, in funzione dell’ordine pubblico, della preservazione dell’integrità fisica degli individui, della conservazione dei beni.
Le rilevate difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono d’istituire un corretto raffronto tra le due discipline stesse onde desumerne una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità all’art. 3 Cost..
Così come la specialità della materia giustifica l’esercizio da parte del legislatore del potere discrezionale di contemperamento d’opposti interessi nel dettare la peculiare disciplina del rilevamento della velocità dei veicoli, anche in vista dell’accertamento delle violazioni alle disposizioni con le quali sono stati posti determinati limiti alla velocità stessa in ragione di luoghi, tempi, condizioni del traffico, caratteristiche dei veicoli e qualità dei conducenti.
La vigente formulazione dell’art. 45 C.d.S., comma 6, prevede che "Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione", ed ai commi 6 e 6 bis (questo aggiunto dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3) dell’art. 142 C.d.S., prevede, rispettivamente, che "Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento" e che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno", disposizione attuata con D.M. 15 agosto 2007.
La vigente formulazione delle disposizioni regolamentari alle quali le norme surriportate fanno rinvio prevedono tra l’altro, all’art. 192, che onde ottenere l’omologazione o l’approvazione di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonchè da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentare almeno due prototipi dello stesso: che l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la risponderla e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole; che l’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione ed a consentire a che uno dei prototipi resti depositato; che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante; che il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
A sua volta, l’art. 345, prevede, in particolare, che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile; che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici; che, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, compresa anche la tolleranza strumentale; che non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%; che dette apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all’art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
La materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratoci di velocità ha, poi, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29 ottobre 1997, relativo all’approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che "gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a … rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso", escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione.
Si noti che – rimanendo, peraltro, al di fuori del caso in esame, relativo ad apparecchiatura direttamente gestita dagli agenti – alcuni tipi d’apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato D.M. 29 ottobre 1997, art. 4, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.
Ne risulta, dunque, un complesso sistema di controlli – preventivi, in corso d’utilizzazione e successivi – tale da garantire il cittadino assoggettato all’accertamento da quelle disfunzioni delle apparecchiature che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare quelle lesioni al diritto di difesa del cittadino stesso ed alla legittimità dell’azione amministrativa che il P.G. paventa nella sua requisitoria.
I controlli preventivi si svolgono, come da riportata disciplina, in fase d’omologazione od approvazione del prototipo e, considerata la partecipazione al procedimento d’organi tecnici e d’istituti specializzati, non sembra possano sollevarsi dubbi al riguardo.
Si svolgono altresì, in fase d’utilizzazione del singolo apparecchio; da parte degli agenti operatori all’atto della sua predisposizione per le operazioni di rilevamento, in ossequio alle disposizioni impartite con D.M. 29 ottobre 1977, relativo all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che "gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a … rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso".
Si noti che dalla questione in esame, attinente alla taratura in corso d’uso e/o alla revisione periodica delle singole apparecchiature prodotte in conformità al prototipo, esulano i dubbi, alle volte sollevati, in ordine alla detta conformità, poichè l’eventuale difetto di essa attiene al momento della produzione quale vizio genetico e non a quello dell’utilizzazione quale vizio funzionale.
In proposito, va considerato che, in ogni caso, la produzione in difformità dal prototipo omologato non solo è sanzionata dall’art. 192 reg. C.d.S. comma 6, ma è suscettibile di verifica sia in sede amministrativa, mediante l’ispezione prevista dal successivo ottavo comma della medesima norma, sia in sede d’eventuale controversia giudiziaria, mediante consulenza tecnica sulla conformità dell’apparecchio, con il quale è stato effettuato il rilevamento, al prototipo rimasto depositato presso il Ministero.
Il medesimo tipo d’accertamento è esperibile anche ove si deduca, in sede d’opposizione, non il vizio d’origine ma il vizio funzionale dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della violazione, questo identificabile sulla base delle indicazioni relative ad esso ed alla sua installazione contenute nel verbale d’accertamento, come prescritto dalle istruzioni ministeriali, ed occorrendo mediante l’accesso agli atti e l’actio ad exhibendum garantiti al cittadino dalle norme di cui al capo 5^ della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., in tal guisa potendosi effettuare un controllo successivo idoneo a garantire il diritto di difesa, che non rimane, pertanto, leso dall’applicazione del complesso normativo in esame, così come non ne restano inficiati i principi dell’affidabilità e della trasparenza dell’attività amministrativa.
Principi che trovano rispettosa applicazione anche in corso d’utilizzazione delle apparecchiature de quibus, dacchè la funzionalità loro è costantemente sotto il controllo degli agenti operatori, in quanto munite di programmi d’autodiagnosi capaci di segnalare in tempo reale tanto i malfunzionamenti dello strumento, quanto gli errori umani nella sua manovra, quanto ancora le eventuali interferenze da cause estranee capaci di falsare il rilevamento.
In definitiva, non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Carta fondamentale (Cass. 29333/08).
Pertanto, erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto necessaria la taratura periodica degli strumenti di rilevazione della velocità.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 e 142 C.d.S., art. 384 reg. esec. C.d.S., della L. n. 168 del 2002, art. 4, nonchè della L. n. 214 del 2003, censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto necessaria la contestazione immediata dell’infrazione, atteso che,secondo quanto riferito dai verbalizzanti, la stessa era stata accertata su tratto di strada individuato con decreto del Prefetto di Matera emesso ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, che esonera dall’obbligo della contestazione immediata nel caso della installazione e della utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 C.d.S..
Il motivo è fondato.
In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis citato la contestazione immediata non è necessaria, fra l’altro, nel caso di cui alla lett. e) di "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari": l’utilizzazione di apparecchiature, quali l’"autovelox" (come nella specie), rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale (Cass. 9308/2007). D’altra parte, la L. n. 168, art. 4, che esonera dall’obbligo della contestazione immediata (comma quarto) nel caso in cui siano utilizzati i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza della velocità, prevede che tali apparecchiature possono essere utilizzate o installate, oltre che sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali di cui al comma 1, su quelle strade che il prefetto – sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari – individua, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati ( comma due). In sostanza ,nel caso di strade individuate dal decreto prefettizio ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, ricorre comunque l’impossibilità di fermare il veicolo alla quale fa riferimento l’art. 201, comma 1 bis alla lettera e), atteso che la stessa inclusione della strada nel decreto previsto dal citato art. 4 postula una preventiva valutazione compiuta dal prefetto circa l’insussistenza delle condizioni che consentono di fermare il veicolo senza arrecare pericolo od intralcio al traffico.
Pertanto, in considerazione del riferimento compiuto dai verbalizzanti all’inclusione della strada in cui era stata accertata la violazione fra quelle individuate dal decreto prefettizio ai sensi della norma citata, ricorrevano le condizioni che esoneravano dall’obbligo di procedere alla contestazione immediata.
La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese relative alla presente fase, al Giudice di Pace di Bari in persona di altro magistrato.
 
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Bari in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009