La domanda attorea, volta alla giudiziale declaratoria di illegittimità sia della trasformazione che la convenuta condomina C. F. ha operato, in porta, della finestra affacciantesi sul terrazzo dello stabile del condominio di "via dei G." di Roma poiché idonea a comportarne l’acquisto della proprietà esclusiva per ‘prescrizione acquisiti va’ nonché dell’utilizzo del detto terrazzo, con sua conseguente condanna al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno indicato in euro 2.000,00 è infondata e va, pertanto, disattesa.
Deve, invero, ritenersi, con il conforto della giurisprudenza nomofilattica di legittimità (fr Cass. 1.12.2000 n. 15390) che ‘la modifica di una finestra in porta-finestra per accedere da un’area rimasta in comune tra proprietari di unità abitative in proprietà esclusiva, ad una di queste, configura un asservimento del bene comune all’immobile esclusivo soltanto se detta area è del tutto avulsa dalle singole unità immobiliari e perciò non si inserisce in una più ampia situazione di condominialità. Diversamente, se l’area è strettamente funzionale al miglior godimento delle proprietà individuali, la trasformazione può essere inquadrata in una utilizzazione della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., nel qual caso è necessario valutare se con l’apertura della porta-finestra il condomino realizza una miglior utilizzazione dell’area, ovvero se ne altera la destinazione, e comunque se vi è compatibilità con il pari diritto degli altri partecipanti’.
Nel caso di specie, per espressa ammissione del condominio attore resa nel libello introduttivo, l’accesso al terrazzo antistante la porta-finestra di cui si dibatte è attualmente garantito a tutti i condomini per effetto di una servitù esercitata su altro terrazzo appartenente al limitrofo stabile condominiale di ‘via dei G.’ ed è stata, inoltre, prevista la realizzazione di una scala che dovrebbe mettere in diretta comunicazione detto terrazzo con altro, sempre di appartenenza condominiale, per così avere ad esso ingresso in via ulteriore, anche senza fare esercizio di detta servitù di passaggio. Tali circostanze in fatto evidenziano, pertanto, che tutti i condomini attualmente possono usufruire di una via di accesso al terrazzo, a mezzo del contiguo edificio, e, nell’immediato futuro, potranno usufruirne di una ulteriore sì da escludere, di conseguenza, che il collegamento diretto che la condomina convenuta ha operato della unità abitativa in propria proprietà esclusiva con il terrazzo, ampliando la preesistente finestra che in esso si affaccia e trasformandola in porta finestra, possa originare, in suo favore, un possesso esclusivo tale escludere le concomitanti facoltà di suo impiego spettanti agli altri condomini. Si versa, pertanto, nella mera forma di miglior utilizzo del bene condominiale ex art. 1102 c.c. che viene esercitata, per incontestata affermazione di parte attrice, con l’apposizione di piante e tavolini e che, comunque, non esclude, per gli altri condomini, la possibilità di fame eguale e concorrente uso dovendosi, di contro, ritenere, eventuale diniego a ciò opposto dalla C. F. -della cui esistenza nulla è stato, invero dedotto e provato o offerto di provare-, contra ius. Va, invece, esclusa la possibilità per gli altri condomini di accedere al terrazzo de quo attraverso l’unità abitativa della convenuta -circostanza, questa, su cui era, invero, incentrata la circostanza di prova capitolata al n. 3 della memoria attorea ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.- che si tradurrebbe in una illecita invasione dell’altrui proprietà, peraltro assolutamente non necessaria per essere comunque già esistente altra via di accesso al lastrico comune.
Quanto alla domanda articolata dalla convenuta in via riconvenzionale e volta alla condanna di parte attrice al risarcimento del danno biologico che nello scritto costitutivo ha dedotto aver derivato dalla avversa azione giudiziaria poiché negativamente incidente sui rapporti interni di vita condominiale, l’omessa indicazione del nocumento fisico che sarebbe derivato nonché la sua prova o offerta di prova ne esclude vaglio alcuno.
La reciproca soccombenza delle parti, attrice sulla istanza principale, convenuta sulla riconvenzionale, conduce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando a definizione del giudizio promosso dal condominio di "via dei G." di Roma in persona del suo amministratore p.t., rag. V. C., nei confronti di C. F., con atto di citazione notificato il 25.05.2007, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande, principale di parte attrice, e riconvenzionale di parte convenuta, in esso proposte;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite Roma, li 15.07.2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27/08/09