1. Il ricorrente, agente di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari, chiede il riconoscimento del diritto al rimborso integrale delle spese legali, sostenute in relazione al processo penale instaurato a suo carico per le seguenti imputazioni:
– delitto di cui agli artt. 40 e 61 cod. pen. ed all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, per non aver impedito traffici di stupefacenti all’interno dell’Istituto, ricevendo anzi sostanze stupefacenti dai detenuti per consumo personale;
– delitto di cui all’art. 361 cod. pen., per omessa denuncia all’autorità giudiziaria;
– delitto di cui agli artt. 378 e 61 cod. pen., per aver aiutato alcuni detenuti ad eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria;
– delitto di cui all’art. 323 cod. pen., per aver ricevuto senza corrispettivo sostanze stupefacenti dai detenuti.
Espone di essere stato prosciolto dal Tribunale di Firenze – 1° Sez. Penale, con sentenza n. 286 del 19.2.1999.
Lamenta che il Ministero della Giustizia, con il provvedimento impugnato, ha riconosciuto il rimorso delle spese sostenute per la difesa in giudizio nel limite di euro 4.544,82 (oltre c.p.a. e i.v.a.), a fronte di una notula per complessivi euro 10.380,78 (oltre spese e diritti, c.p.a. e i.v.a.) vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, con parere n. 849/2000 del 13.12.2000.
Deduce, con unico ed articolato motivo, violazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 395 del 1995, violazione dell’art. 1 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 ed eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di ponderazione.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 18, primo comma, del d.l. n. 67 del 1997, le spese legali relative a giudizi per responsabilità penale promossi nei confronti di dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio e conclusi con sentenza che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza "nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato". Tale parere è connotato da ampia discrezionalità tecnica ed attiene non soltanto alla conformità della notula con la tariffe forensi, ma anche all’importanza e delicatezza dell’attività difensiva in relazione alla fattispecie concreta.
La parcella prodotta dal difensore dell’odierno ricorrente è stata esaminata dall’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. doc. 1 – nota allegata, con annotazioni a ciascuna voce degli onorari) e ridotta, nel suo ammontare ammesso a rimborso, alla somma di euro 4.544,82 oltre accessori di legge. Detto importo, ad avviso del Collegio, va giudicato congruo in relazione all’attività difensiva svolta nell’interesse del ricorrente, in un solo grado di giudizio penale.
3. Discende da quanto detto l’infondatezza dell’impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2010.