Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate della Campania ed in servizio presso l’Ufficio di Napoli 1, impugna il provvedimento direttoriale in epigrafe emarginato (individuato in gravame erroneamente con il prot. n. 12820 del 29 maggio 2008), unitamente alla nota propulsiva dell’Ufficio Normativa del Lavoro, deducendo varie censure attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio per il tramite della difesa erariale, a seguito di una prima memoria nella quale instava per il rigetto del ricorso, ha depositato da ultimo, in data 27 novembre 2010, una nuova memoria nella quale rappresenta di aver revocato, con provvedimento del direttore regionale prot. n. 1763 del 14 gennaio 2009 (in atti), il fermo amministrativo disposto con il gravato provvedimento. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 1° dicembre 2010.
Assume rilievo preliminare il vaglio dell’eccezione di cessazione della materia del contendere formulata nell’ultima memoria della difesa erariale, peraltro non oggetto di opposizione da parte della difesa attorea.
Il Collegio osserva che nel caso specifico non può propriamente parlarsi di cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento direttoriale prot. n. 1763/2009 non comporta l’annullamento o la riforma di quello impugnato in modo conforme alle richieste di parte ricorrente, ma la semplice revoca dello stesso, con salvezza, quindi, degli effetti medio tempore prodottisi.
Piuttosto, l’eccezione in parola può essere riguardata favorevolmente nel senso che l’intervenuta revoca determina, per il gravato provvedimento di fermo amministrativo, la definitiva perdita di efficacia e capacità di incidere sulla posizione soggettiva del ricorrente, con la conseguenza che quest’ultimo non potrebbe ritrarre alcun vantaggio dal suo annullamento giurisdizionale.
Pertanto, dovendosi più correttamente ravvisare l’esaurimento dell’interesse ad agire, l’odierno gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi, in ragione dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2010.