È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso un provvedimento privo di autonomo contenuto lesivo e meramente confermativo di altro precedente.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 novembre 2009 e depositato il successivo 7 dicembre, la ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria dei progetti ammessi a fruire degli aiuti alle PMI del settore turistico del POR Campania 2000 – 2006 misura 4.5. azione A di cui al bando n. 63 del 16 maggio 2006.
Premette la ricorrente di aver inoltrato domanda per ottenere contributi per la realizzazione di residenze – turistiche alberghiere di cui alla legge regionale n. 15 del 1984.
L’impresa veniva esclusa dalla graduatoria provvisoria (d.d. n. 312 del 29.12.2006) per tre motivi, confermati a seguito del riesame, con la graduatoria definitiva (d.d. n. 156 del 7.7.2008). Successivamente all’esito di numerosi ricorsi giurisdizionali presentati avanti al T.A.R., la Regione approvava una nuova graduatoria (d.d. n. 375 del 27 luglio 2009) confermando anche questa volta l’esclusione del progetto presentato dalla ricorrente.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce varie censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione che ha eccepito in rito l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame.
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Come esposto in fatto la ricorrente con il presente gravame impugna sia la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e l’elenco di quelli esclusi di cui al d.d. n. 156 del 7 luglio 2008 sia la graduatoria riformulata dalla Regione con d.d. n. 375 del 27 luglio 2009 ritenuta necessaria a seguito di numerose pronunce rese anche in sede cautelare da questo Tribunale.
Quanto all’impugnativa della graduatoria approvata con d.d. n. 156 del 7 luglio 2008, che aveva disposto l’esclusione della ricorrente dall’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, il ricorso è, all’evidenza e come fondatamente eccepito dalla Regione, tardivo.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dal momento in cui l’interessato abbia ricevuto la notizia del provvedimento o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.
Nel caso di specie a mente dell’articolo 10 del bando pubblico (n. 63 del 16.5.2006) sia le graduatorie provvisorie e l’elenco degli esclusi sia le graduatorie e gli elenchi definitivi debbono essere pubblicati sul B.U.R.C. cosicché la piena conoscenza di esse si realizza mediante tale pubblicazione dalla data della quale, al pari degli atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, decorre il termine di impugnazione (negli stessi termini si è espressa la sezione con le sentenze n. 03664 e 03665 del 2008).
La proposizione del ricorso è avvenuta, a fronte della pubblicazione del decreto dirigenziale n. 156/2008 sul B.U.R.C. n. 30 del 28 luglio 2008 in data 14 novembre 2009, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’articolo 21 della legge n. 1034/1971.
È, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale, inammissibile per carenza di interesse, l’impugnativa del d.d. n. 375 del 27 luglio 2009. Quest’ultimo, infatti, per quanto riguarda l’esclusione della ricorrente dalla selezione per fruire degli aiuti comunitari messi a bando dalla Regione, ha portata meramente confermativa di quanto già deciso con la determina n. 156 del 7.7.2008 rimasta inoppugnata.
Il punto merita un approfondimento vista la complessa vicenda amministrativa scaturita dalla procedura di attribuzione dei finanziamenti pubblici alle PMI nel settore turistico (POR Campania 2000 – 2006).
Con d.d. n. 312 del 29.12.2006 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a fruire dei contributi e l’elenco di quelli esclusi. Successivamente la Regione, visto l’elevato numero di istanze di riesame pervenute, ha nominato con d.d. n. 235 del 26.7.2007 una Commissione di riesame della posizione delle imprese escluse, e con d.d. n. 96 del 19.5.2008, una Commissione per rivedere il punteggio dei soggetti già ammessi al finanziamento con la graduatoria provvisoria ovvero riammessi all’esito del riesame. Tale scrutinio ha condotto all’approvazione della graduatoria definitiva con d.d. n. 156 del 7.7.2008. Seguivano numerosi ricorsi giurisdizionali e altrettante ordinanze cautelari di questo Tribunale che hanno imposto alla Regione di effettuare una nuova valutazione dei progetti alla luce delle prescrizioni della lex specialis e delle indicazioni del Tribunale. La valutazione ha riguardato, in particolare, non solo i soggetti riammessi grazie alla proposizione dei ricorsi ma anche quelli già utilmente collocati in graduatoria che all’epoca non avevano presentato istanza di riesame. Più analiticamente, la Commissione da ultimo nominata con il d.d. n. 81 del 2.4.2009 (che ha ricostituito la Commissione di cui al d.d. n. 96/2008) ha rivalutato la posizione:
a) delle imprese già ammesse al finanziamento in quanto collocate nella graduatoria definitiva di cui al d.d. n. 156/2008;
b) delle imprese inizialmente escluse dalla predetta graduatoria ma oggetto di ordinanze cautelari;
c) delle imprese collocate in posizione non utile nella graduatoria anch’esse oggetto di ordinanze cautelari.
A conclusione dei lavori della Commissione è stato adottato il d.d. n. 375/2009 che ha:
– approvato "la riformulata graduatoria dei progetti ammissibili",
– (testualmente) confermato "l’elenco di quello già esclusi con d.d. n. 156/2008 e non riammessi all’esito della proposizione di ricorsi" giurisdizionali, che "non hanno costituito oggetto di alcun esame o altra attività da parte della Commissione"
– approvato "l’elenco di quelli esclusi dalla Commissione medesima".
Conseguentemente con il d.d. n. 375/2009 la Regione ha proceduto "all’annullamento e alla sostituzione, in sede di autotutela e in parte qua, della precedente graduatoria approvata con d.d. n. 156/2008".
Tornando al caso che occupa, la posizione della ricorrente non è sicuramente tra quelle oggetto di riesame da parte dell’ultima Commissione nominata e al cui esito è stata annullata e sostituita in autotutela e in parte qua, con d.d. n. 375/2009 la prima graduatoria definitiva (n. 156/2008). Si tratta, infatti, nella fattispecie di una di quelle imprese: escluse dalla graduatoria provvisoria di cui al d.d. n. 312/2006, escluse all’esito del riesame con l’approvazione della graduatoria definitiva (d.d. n. 156/2008), non riammesse a seguito di ricorso giurisdizionale e la cui esclusione è stata meramente confermata con il d.d. n. 375/2009. L’ultimo scrutinio della Regione, innescato da alcune pronunce cautelari di questo Tribunale non ha minimamente riguardato l’elenco dei soggetti fin dall’origine esclusi e che non hanno ottenuto pronunce cautelari favorevoli. Dall’assenza di un autonomo contenuto lesivo del d.d. n. 375/2009, la cui portata è (per la parte che qui interessa) meramente confermativa della precedente determina n. 156/2008 discende l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso avverso questo atto. La determina n. 375/2009 è infatti intervenuta a modificare "in parte qua" la vecchia graduatoria (d.d. n. 156/2008) con ciò lasciando immutate le determinazioni assunte con quest’ultima nei confronti delle imprese escluse.
Le considerazioni che precedono portano a concludere che, rimasto inoppugnato il d.d. n. 156/2008, non residua alcun interesse alla decisione del ricorso relativo all’eventuale annullamento del d.d. n. 375/2009, che va, quindi, dichiarato inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 07383/2009), lo dichiara in parte irricevibile in parte inammissibile.
Condanna M. M. a rifondere alla Regione Campania, le spese del giudizio che si liquidano in complessivi 1.500,00 (millecinquecento), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 DIC. 2010.