È inammissibile il ricorso giurisdizionale che non risulti notificato all’apposita gestione – stralcio esistente presso la Regione Lazio, e ciò nonostante che venisse chiesta con esso una pronuncia di condanna per debiti sorti (secondo le prospettazioni attoree) prima dell’istituzione dell’erroneamente intimata Azienda Sanitaria.

Con ricorso notificato – il 24.2.1995 – all’Azienda USL "RM C" (già USL "RM 4"), il signor M. L. ha chiesto la declaratoria del diritto a percepire le differenze stipendiali connesse all’asserito esercizio di mansioni superiori. (Rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza).
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 17.11.2010, il Collegio – trattenuto il predetto riscorso in decisione – ne constata la palese inammissibilità.
In sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, si è invero rilevato che il ricorso stesso – in ispregio dell’orientamento giurisprudenziale (cfr., "ex multis", C.d.S., V^, n. 5038/2006) formatosi "in subjecta materia" – non è stato notificato (come, invece, avrebbe dovuto avvenire) all’apposita "gestione-stralcio" esistente presso la Regione Lazio: e ciò, nonostante che – con esso – venisse chiesta (in buona sostanza) un pronuncia di condanna per dei debiti sorti (secondo le prospettazioni attoree) prima dell’istituzione della (erroneamente) intimata Azienda Sanitaria.
Nell’evidenziare – pertanto – come quest’ultimo soggetto sia del tutto privo di "legittimazione passiva", il Collegio (richiamato il disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 23.12.94 n. 724: come integrato dall’art. 2, comma 14, della legge n. 549/95) non può (appunto) che dichiarare inammissibile il ricorso "de quo".
Spese come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando in rito,
– dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
– condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 DIC. 2010.