È improcedibile il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato, ove nelle more del giudizio il richiesto provvedimento sia stato adottato, ancorché di contenuto negativo per l’istante.

Con ricorso iscritto al n. 869 del 2003, S. Z. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, n. 2364 del 9 ottobre 2002 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro la Regione Calabria per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione delle maggiori differenze stipendiali dovute stante le superiori mansioni svolte a decorrere dal 21 aprile 1987 ovvero dal 20 aprile 1988 e fino al 31 ottobre 1991, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, nonché di tutte le indennità connesse all’incarico da lui espletato e previste dalle leggi del tempo; e per la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida notificato il 30-31 marzo 2000; nonché per l’annullamento della nota prot. n. 17786 dell’11 ottobre 2001 con la quale la Regione Calabria ha respinto l’istanza di cui sopra avanzata dal ricorrente.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere stato dipendente presso la Regione Calabria fino al 1° luglio 1994, data in cui è stato posto in quiescenza, con la qualifica di dirigente di settore.
Fin dal 24 marzo 1983 egli veniva incaricato di dirigere il Servizio IV, con competenze in materia di inquinamento idrico ambientale, al quale si aggiunse dal 1986 la competenza sull’intera materia dei rifiuti, dispiegando in tal modo funzioni ascrivibili alla seconda qualifica dirigenziale, superiori quindi a quelle riconducibili alla qualifica di inquadramento.
La suindicata situazione lavorativa si protrasse fino al 31 ottobre 1991, quando l’odierno ricorrente venne inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale, ma per il pregresso periodo nessun riconoscimento delle superiori funzioni dispiegate è stato effettuato dall’Amministrazione datoriale, nonostante con nota dell’11 novembre 1997 la Regione Calabria avesse lasciato intendere che concordava con gli assunti rivendicativi prospettati dell’ex dipendente.
Permanendo il silenzio dell’Amministrazione sul punto, anche in seguito a diffida e messa in mora notificatale a cura del ricorrente, quest’ultimo avanzava domanda giudiziale al fine di ottenere quanto aspirato.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiarendo, in particolare, che il procedimento di valutazione della posizione dell’ex dipendente si era concluso, in senso a lui sfavorevole, con nota dell’11 ottobre 2001 n. 17786 comunicata allo stesso interessato, per mancanza dei presupposti utili al richiesto riconoscimento.
Con atto contenente motivi aggiunti, ritualmente notificato alla parte resistente, il ricorrente impugnava la nota così conosciuta sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento in quanto illegittima.
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva la prima impugnativa improcedibile, essendo sopravvenuto un successivo provvedimento, benché non satisfattivo, e la seconda inammissibile, perché nelle more la giurisdizione era stata attribuita al giudice ordinario.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava come il primo ricorso dovesse essere considerato procedibile, visto l’interesse della parte ad ottenere una pronuncia di merito, ed il secondo ammissibile, trattandosi di vicenda i cui profili patrimoniali erano risalenti al momento in cui la giurisdizione spettava al giudice amministrativo.
Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per la Regione Calabria, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO
1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. – In merito alla prima impugnativa davanti al T.A.R., tesa ad accertare l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida notificato il 30-31 marzo 2000, occorre rilevare come, con nota prot. n. 17786 dell’11 ottobre 2001, la Regione Calabria provvedeva a respingere l’istanza avanzata dal ricorrente.
La domanda giudiziale proposta, trattandosi di azione tesa ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato, appare correttamente dichiarata improcedibile dal giudice di prime cure, atteso che oggetto del giudizio è soltanto la questione dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione, a cui è estranea ogni altra che sia inconferente rispetto alla controversia, unica e specifica, dell’asserita inerzia a seguito di istanza. Quando risulta che l’amministrazione abbia provveduto in risposta alla detta istanza, con la cessazione della situazione all’origine della controversia, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile (giurisprudenza del tutto pacifica, da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5843; id., 18 settembre 2009, n. 5627; id., 12 maggio 2009, n. 2920; id., 15 gennaio 2009, n. 179).
Sotto questo profilo, la doglianza della parte in merito appare non condivisibile, in quanto il T.A.R. ha fatto buon governo della disciplina sul rito del silenzio e sulle conseguenze processuali della successiva emanazione del provvedimento.
3. – In relazione alla seconda impugnativa, ossia alla domanda di annullamento della nota n. 17786 dell’11 ottobre 2001 della Regione Calabria, introdotta con motivi aggiunti proposti nell’ambito del primo ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, deve ulteriormente condividersi l’impostazione del T.A.R. della Calabria.
Infatti, nel caso risulta applicabile il disposto dell’art. 45, comma 17, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, che ha trasferito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro la cognizione sulle controversie in materia di pubblico impiego, ossia quelle allora indicate nell’art. 68 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29. Il momento cronologico di riparto tra le due giurisdizioni è stato indicato dal legislatore nella data del 15 settembre 2000, termine finale in cui deve essere stata proposta la domanda giudiziale.
In disparte le questioni superate di costituzionalità a cui la norma ha dato vita, appare oramai del tutto assodato che anche nella situazione indicata dalla parte appellante, ovvero quando la questione da risolvere riguardi fattispecie perfezionatesi nel periodo in cui la giurisdizione era attribuita al giudice amministrativo, il presupposto della necessaria proposizione della domanda giudiziale entro il termine perentorio indicato dalla legge non può essere eluso.
Infatti, è ben vero che le controversie inerenti all’accertamento di una questione di avanzamento in carriera e di progressione retributiva con riferimento a situazioni antecedenti al 1998 rientrano tendenzialmente nella cognizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 45 comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell’art. 69, T.U., approvato con d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), in quanto il discrimine temporale di cui sopra con riferimento non alla fase di instaurazione della controversia o, ancora, all’adozione degli atti consequenziali alla medesima, ma in correlazione al dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Tuttavia è del pari vero che la suddetta normativa, nel trasferire al giudice ordinario le questioni di pubblico impiego privatizzato, ha individuato comunque la necessità che la domanda debba essere proposta non oltre il 15 settembre 2000 davanti al giudice amministrativo, pena la sua decadenza (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4448).
Pertanto, anche in relazione al secondo ricorso, il T.A.R. ha operato correttamente, dichiarando inammissibile la domanda.
4. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 869 del 2003;
2. Condanna S. Z. a rifondere alla Regione Calabria le spese del presente grado di giudizio che liquida in . 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.