Nel caso in cui l’amministrazione abbia mostrato palesemente di volersi sottrarre all’obbligo di dare corretta e completa esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) all. 1, d. lg. 2 luglio 2010 n. 104, deve essere fissata una somma di denaro per ogni ritardo nonché per il caso di adozione di ogni singolo atto e/o comportamento ulteriormente elusivo ed ostativo alla realizzazione delle pretesa della ricorrente.