La rinunzia si riflette sulla procedibilità del ricorso di primo grado, essendo espressione del venir meno dell’interesse alla decisione, e ad essa segue la statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Ritenuto:
– che l’atto di rinunzia reca l’accettazione dell’appellante Autorità Portuale di Genova e dell’intimato Comune di Genova, con adesione alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
– che, come da giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la rinunzia si riflette sulla procedibilità del ricorso di primo grado, essendo espressione del venir meno dell’interesse alla decisione, e che ad essa segue la statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza appellata;
– che, come da intesa fra le parti, va disposta la compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del giudizio;
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
– dà atto della rinunzia proposta nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. I^, n. 839 del 15. luglio 2002;
– dichiara, per quanto precede, improcedibile in ricorso in appello;
– compensa fra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 OTT. 2010.