La competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del p.m. preposto alla esecuzione, in quanto la regola fissata dalla precetta norma è speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 c.p.p.
OSSERVA
Il conflitto di competenza, ammissibile in rito per la contemporanea ricusazione della competenza a provvedere di due giudici in ordine al medesimo fatto riferito alla stessa persona, tra il tribunale di sorveglianza di Sassari ed il tribunale di Sorveglianza di Firenze che lo ha rilevato, deve risolversi affermando la competenza del primo giudice.
La questione verte sulla competenza a provvedere sull’istanza di misure alternative avanzata da S.M. nei confronti del quale il P.G. presso la Corte di appello di Sassari ha sospeso, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, l’ordine di esecuzione dallo stesso emesso per la pena residua di anni uno e mesi 8 di reclusione inflitta per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Corte di appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, con sentenza del 19.5.2006, irrevocabile il 15.1.2010.
I giudici di Sassari richiamano l’attualità, ai fini della determinazione della competenza, dell’art. 677 c.p.p., comma 2, che determina la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza all’Ufficio che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. E l’istante S.M., al momento della richiesta conseguente alla notifica del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione era residente a (OMISSIS), nella giurisdizione del tribunale di sorveglianza di Firenze. Quest’ ultimo, di converso richiama la norma dell’art. 656 c.p.p., comma 6, che, nella particolare situazione de qua, dispone che l’istanza, presentata dal condannato al p.m. che ha emesso il decreto di sospensione, deve essere trasmessa da quest’ultimo "..unitamente alla documentazione al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del p.m.".
Ne consegue che la competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del p.m. preposto alla esecuzione, in quanto la regola fissata dalla precetta norma è speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 c.p.p. (in tal senso, già, Cass. Sez. 1, 23.9/7.10.2008, confi. Comp. in proc. Codiposti Rv. 241144).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Sassari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010