L’art. 32 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, pur abrogato da parte dell’art. 43 comma 5 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, continua a spiegare i suoi effetti, tanto da essere presente anche nel lavoro privato e pertanto applicabile anche nel lavoro pubblico contrattualizzato.