La Corte ha ribadito che una volta accertata l’illegittimità del recesso stesso (quando risulti, appunto, che l’esperimento non è stato consentito per l’inadeguatezza della durata della prova o per il superamento della prova per l’esistenza di un motivo illecito: cfr. Cass. n. 9304/96, in motivazione), consegue – anche laddove sussistano i. requisiti numerici – che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18 ma si ha unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimitaa del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (v. ex plurimis: Cass. n. 233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a C.G. durante il periodo di prova e condannava la società Meridi al risarcimento dei danni commisurato alla retribuzione spettante per i giorni residui non lavorati del periodo di prova.
A fondamento di tale decisione i giudici di appello, per quello che interessa in questa sede, ponevano il rilievo che secondo la giurisprudenza della Cassazione la risoluzione del rapporto in periodo di prova, dettata da motivo illecito o dalla mancanza di adeguatezza delllesperimento, non comportava il risarcimento delllintera misura delle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del contratto, o alcuna conversione dello stesso, ma il diritto alla prosecuzione, se possibile, della prova o al risarcimento per i giorni residui non lavorati.
Avverso tale sentenza il C. ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso la societaa Meridi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, pone ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto:
"se il rinvio effettuato alle pronunce della Corte di Cassazione abbia, nel caso di specie, assolto alllobbligo di motivazione ai sensi delllart. 111 Cost., agli artt. 113 e 132 c.p.c.".
La censura è infondata.
Invero è principio di diritto nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante; costituisce tuttavia principio generale dell’ordinamento, desumibile dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza delllart. 111 Cost., per l’attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione "per relationem" (cfr. per tutte da ultimo Cass. 16 gennaio 2009 n. 979).
Nella specie la Corte del merito ha rinviato a specifiche sentenze di questa Corte riproducendone il principio di diritto ivi enunciato riguardante proprio il caso di specie sottoposto al suo vaglio.
Deve pertanto affermarsi che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., artt. 113 e 132 c.p.c. la motivazione della sentenza che rinviando a principi di diritto sanciti dalla Cassazione rende quei principi parte integrante delllatto rinviante e come tale consente il controllo di completezza e logicitaa della motivazione.
Con la seconda censura il ricorrente, deducendo violazione di norme di diritto, formula ex art. 366 bis c.p.c. cit. il seguente quesito di diritto: "se dichiarata la nullità del licenziamento intimato nel corso del periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto non percepite per il periodo tra l’illegittimo recesso e l’effettiva reintegrazione ovvero, ove la prosecuzione del rapporto non sia possibile (come nel caso di specie trattandosi di rapporto a termine giaa spirato) il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti in dipendenza dell’intera durata del rapporto".
La censura è infondata.
Questa Corte invero, con sentenza del 12 marzo 1999 n. 228, procedendo alla ricostruzione della disciplina del rapporto di lavoro in prova, alle cui argomentazioni, pienamente condivise da questo Collegio, si rinvia ha ribadito che una volta accertata l’illegittimità del recesso stesso (quando risulti, appunto, che l’esperimento non è stato consentito per l’inadeguatezza della durata della prova o per il superamento della prova per l’esistenza di un motivo illecito: cfr. Cass. n. 9304/96, in motivazione), consegue – anche laddove sussistano i. requisiti numerici – che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18 ma si ha unicamente la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (v. ex plurimis: Cass. n. 233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre).
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimitaa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitaa liquidate in Euro 12,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA. Cosii deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010