SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.11 – 10.2.2006 la Corte d’Appello di Perugia, riformando la pronuncia di prime cure, che aveva accolto l’opposizione proposta da R.V. avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla concessionaria Sorit spa e portante un credito contributivo dell’Inps fondato sulla ritenuta natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso fra il preteso debitore e due lavoratori, rigettò la domanda, osservando, a sostegno del decisum, che, sulla scorta delle emergenze istruttorie acquisite e, in particolare, delle dichiarazioni rese dallo stesso R. e dai due lavoratori interessati, erano presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione, quali l’orario stabile e predeterminato, la continuità della prestazione, la retribuzione fissa e calcolata a tempo, l’assenza di organizzazione imprenditoriale anche minima dei lavoratori e la loro soggezione alle quotidiane direttive datoriali, a nulla rilevando l’avvenuta emissione di fatture, siccome costituenti il necessario completamento della "messa in scena" volta all’evasione contributiva.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, R.V. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
L’intimato Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso. L’intimata Sorit spa non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2094, 2697 e 2700 c.c.; art. 115 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, deducendo la mancanza di valore probatorio dei verbali ispettivi, sulle risultanze dei quali unicamente, a suo avviso, la Corte territoriale avrebbe fondato le proprie valutazioni. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ulteriormente violazione di legge (artt. 2094, 2697 e 2700 c.c.; art. 115 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le prove testimoniali assunte, che, contrariamente a quanto ritenuto, deponevano nel senso della mancanza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ulteriormente violazione di legge (artt. 2094, 2697 e 2700 c.c.; art. 115 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, in relazione alla valutazione delle prove in atti, deducendo che il verbale redatto dagli ispettori e riportante le dichiarazioni asseritamente rese da esso ricorrente non era stato da lui sottoscritto e che le risultanze probatorie portavano a conclusioni opposte a quelle assunte.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ulteriormente violazione di legge (artt. 2094, 2697 e 2700 c.c.; art. 115 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza degli indici della subordinazione.
2. I motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
2.1 Secondo il condiviso orientamento di questa Corte i verbali redatti dai funzionar degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr, ex plurimis, Cass., n. 3525/2005); nella specie, peraltro, come risulta dalle deposizioni rese in giudizio dai lavoratori interessati, questi ultimi, seppure con talune precisazioni e parziali rettifiche, hanno confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, sicchè da un lato non è fattualmente esatto che la Corte territoriale abbia fondato le proprie valutazioni unicamente sul contenuto delle dichiarazioni assunte in sede ispettiva e, dall’altro, avuto riguardo alla portata delle precisazioni e rettifiche effettuate, gli elementi di parziale divergenza fra tali dichiarazioni e quelle rese in giudizio si caratterizzano per una sostanziale mancanza di decisività.
2.2 Il profilo di doglianza fondato sulla mancanza di sottoscrizione del verbale ispettivo contenente le dichiarazioni rese dal ricorrente e, quindi, sulla loro assenta inidoneità probatoria, introduce una questione, implicante un accertamento di fatto, che non risulta essere stata esaminata dalla Corte territoriale e in relazione alla quale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non precisa i termini e i modi attraverso i quali la stessa sarebbe stata dedotta in giudizio e devoluta al Giudice del gravame; tale questione è pertanto da ritenersi nuova e, come tale, inammissibile in questa sede di legittimità.
2.3 Secondo il condiviso orientamento di questa Corte l’esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4036/2000; 4171/2006).
Nella fattispecie la Corte territoriale, con motivazione priva di elementi di contraddittorietà, ha riconosciuto, sulla base del contenuto delle esaminate acquisizioni istruttorie, la sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato, evidenziando l’avvenuto inserimento dei lavoratori nell’altrui organizzazione con la messa a disposizione delle energie lavorative e del loro assoggettamento alle quotidiane direttive datoriali, e tenendo al contempo conto della concordanza dei cosiddetti elementi sussidiar, rappresentati dall’osservanza dell’orario, dalla continuità della prestazione, dalle modalità di calcolo e determinazione della retribuzione e dall’assenza di un’organizzazione imprenditoriale anche minima dei lavoratori interessati.
2.4 Avendo inoltre la Corte territoriale deciso in base alle risultanze probatorie, in conformità al principio di acquisizione delle prove, e non già in forza dell’eventuale mancato assolvimento dell’onere probatorio, si appalesa l’infondatezza dei profili di doglianza fondati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
2.5 Deve ancora osservarsi che, per consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).
Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass. n. 12121/2004).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.
2.6 In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal Giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità, sicchè i motivi all’esame, nei distinti profili in cui si articolano, non possono essere accolti.
3. Per l’effetto il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non è luogo a provvedere al riguardo quanto alla Sorit spa, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 18,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori di legge; nulla sulle spese quanto alla Sorit spa.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010