RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, D.M.M. lamentava che, collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria in vari periodi, aveva ricevuto la relativa indennità in misura inferiore al dovuto, poichè l’Inps aveva liquidato gli importi mensili senza calcolare la tredicesima mensilità, e pertanto chiedeva la condanna dell’Istituto al pagamento della indennità tenendo conto delle tredicesime annualità in relazione ai rispettivi, periodi di cassa integrazione.
L’Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, nel merito, la correttezza del proprio operato, poichè la liquidazione dell’indennità spettava per i mesi di calendario nell’ambito del tetto massimo dell’80%. La domanda era accolta con sentenza che, a seguito di appello dell’Inps, era confermata dalla Corte d’appello di Campobasso con la decisione indicata in epigrafe.
2. L’Inps propone ricorso per cassazione. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.
3. All’udienza del 3 marzo 2010 questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, che l’Istituto ha eseguito nel termine assegnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 1, u.c., del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 6, e della L. n. 427 del 1980, art. unico, nonchè vizio di motivazione.
Sostiene che, a seguito dell’introduzione del massimale mensile ai fini delle calcolo delle quote di integrazione salariale, è diventato necessario tenere conto della retribuzione globale, comprensiva delle mensilità aggiuntive e della stessa tredicesima, per il calcolo delle somme dovute a titolo di integrazione salariale, ai fini della verifica del rispetto del massimale mensile, con la conseguenza che la tredicesima è computabile solo in tale sede, e in concreto non rileva se il massimale è raggiunto per effetto del computo della retribuzione base. Si richiama ai fini interpretativi il testo della L. n. 427 del 1980, art. unico, nel testo D.L. n. 299 del 1994, ex art. 1, comma 5, come modificato dalla Legge di Conversione n. 451 del 1994, il quale prescrive di computare i ratei delle mensilità aggiuntive esclusivamente ai fini del computo della retribuzione di riferimento da comparare al previsto massimale mensile e della conseguente scelta del maggiore dei due importi. Si richiama infine anche la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 6, nel testo di cui alla Legge di Conversione n. 326 del 2003, contiene la disposizione secondo cui la L. n. 427 del 1980, art. unico, comma 2, e successive modificazioni "si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive". La disposizione ha la funzione di precisare, con gli effetti anche retroattivi delle norme di interpretazione autentica, che i ratei delle mensilità aggiuntive e in particolare della tredicesima devono essere computati nella retribuzione di riferimento per il computo della integrazione salariale e nei limiti del massimale mensile. In altri termini, la norma avvalora l’interpretazione secondo cui la concreta incidenza nella determinazione della integrazione salariale della tredicesima mensilità può essere (in tutto o in parte) preclusa dal raggiungimento del massimale mensile di legge per effetto delle altre voci della retribuzione (cfr. Cass. n. 7870/2004).
2.2. Come già chiarito in altre analoghe fattispecie, questa Corte prescinde dalla norma di interpretazione, poichè la Corte costituzionale ha successivamente adottato un orientamento innovativo circa la possibile incidenza nell’ordinamento delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (e alla luce di tale orientamento si possono prospettare seri dubbi di costituzionalità in merito all’efficacia delle norme di interpretazione autentica sui processi già in corso), e ritiene, tuttavia, che anche senza l’intervento di interpretazione autentica del Legislatore si perviene al medesimo risultato ermeneutico in base alla normativa pregressa (cfr. Cass. n. 21692 del 2008).
2.3. La fattispecie è regolata, ratione temporis, in parte dal testo originario della L. n. 427 del 1980, art. unico e in parte dal testo così come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451. La soluzione da dare alla questione interpretativa in esame è desumibile in maniera chiara dagli elementi testuali e sistematici della normativa applicabile. Le disposizioni in materia di integrazione salariale hanno sempre fatto riferimento ad una nozione omnicomprensiva della retribuzione, in maniera coerente con i principi generalmente applicabili in materia di base di calcolo retributiva delle prestazioni previdenziali, principi i quali devono assicurare che non si verifichino discriminazioni tra lavoratori appartenenti a settori produttivi diversi, caratterizzati da articolazioni eterogenee delle componenti retributive. Inoltre, con riferimento a una disposizione, come quella dell’articolo unico della L. n. 427 del 1980, che ha introdotto un limite massimo mensile dell’importo dell’integrazione salariale, non vi può essere alcun dubbio che anche le mensilità aggiuntive debbano concorrere alla determinazione della retribuzione oraria costituente base di calcolo dell’integrazione salariale, ai fini del rispetto dei massimali mensili. Ciò perchè, in difetto di una diversa espressa previsione, fissato dalla legge un massimale mensile, deve escludersi la facoltà dell’Inps di corrispondere separatamente l’incidenza sulla integrazione salariale di componenti della retribuzione aventi cadenza di maturazione eccedente il mese di calendario, come le mensilità aggiuntive. Ed è del tutto logico che una prestazione previdenziale corrisposta al fine di compensare il pregiudizio retributivo causato al lavoratore dipendente da sospensioni temporanee del rapporto di lavoro sì riferisca unitariamente e definitivamente a tutto il pregiudizio inerente al periodo di riferimento, mentre sarebbe illogico, oltre che privo del necessario fondamento normativo, che l’Inps debba corrispondere dei supplementi in riferimento a particolari componenti retributive previste dalle varie discipline legali o contrattuali e alle relative scadenze.
Coerentemente con tali necessarie conclusioni, in sede di modifica del testo dell’articolo unico citato, secondo comma, essendosi indicato un massimale differenziato per l’ipotesi di retribuzione superiore a un certo importo, si è precisato che la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione è comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive. E’ opportuno infine rilevare che è coerente con il risultato interpretativo a cui si è pervenuti l’impostazione delle problematiche applicative formulata dall’Inps nei termini secondo cui, in tanto gli assicurati possono fondatamente lamentare il mancato computo della tredicesima, in quanto il massimale mensile non sia già stato raggiunto con il computo delle altre componenti della retribuzione (cfr. Cass. n. 8918 del 2009).
2.4. Nella specie, la sentenza impugnata non evidenzia una chiara comprensione dei termini della problematica. Infatti, ha accertato, alla stregua della documentazione e dei chiarimenti forniti dall’Inps, che per le varie mensilità è stato operata la riduzione della retribuzione in base al massimale mensile, ma ha ritenuto che l’Istituto non poteva operare la riduzione della retribuzione mensile, poichè avrebbe dovuto prima sommare tutte le mensilità comprensive della tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive e quindi calcolare il tetto massimo previsto e dividere il risultato per dodici mensilità; in tal modo, però, la sentenza ha erroneamente riferito ad un parametro annuale sia il trattamento straordinario, che invece è calcolato per settimana, sia il massimale, che invece deve essere rapportato all’integrazione dovuta per le ore non lavorate nel mese, e non ha considerato che – come s’è visto – il raggiungimento del massimale mensile per effetto del calcolo delle altre voci retributive esclude l’incidenza della tredicesima.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata; e la causa deve essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda. Le spese dell’intero processo devono essere compensate in ragione della difficoltà della questione e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010