La rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza ex articolo 1957 Cc non costituisce una clausola onerosa che richiede llapprovazione per iscritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 18961 del 1998, il Tribunale di Roma condannò la Società Italiana Cauzioni s.p.a. al pagamento, in favore dell’attrice Irfis Mediocredito della Sicilia s.p.a. della somma di L. 1.250.000.000, dovute in forza di polizza fideiussoria emessa per le obbligazioni dell’Itresud s.p.a. di Palermo, successivamente fallita.
La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 11 marzo 2004. In essa si afferma, a confutazione dei motivi di appello, che: – la polizza era stata firmata, oltre che dall’Itresud, anche dall’Irfis, sia nel documento principale che nell’appendice, come da documenti prodotti in causa; – la contestazione dell’appellante verteva non già sulla sottoscrizione del documento, quali elemento di forma ad substantiam, bensì sulla ricezione del documento sottoscritto, assumendosi che sarebbe stata restituita firmata solo l’appendice e non anche la polizza; – la sottoscrizione dell’appendice doveva però ritenersi sufficiente alla conclusione del contratto; – l’Irfis aveva dichiarato, nella lettera 13 agosto 1991, sottoscritta dal suo legale rappresentante, di trasmettere alla Società Italiana Cauzioni la polizza e l’appendice, ciascuna delle quali controfirmate, e tanto era sufficiente alla conclusione del contratto in forma scritta, non richiedendosi al riguardo la contestualità delle sottoscrizioni; – quanto alla decadenza ex art. 1957 c.c., per la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, la fideiussione conteneva l’espressa rinuncia a far valere detta decadenza; – il contratto conteneva anche l’espressa rinuncia ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c., clausola contenuta nelle condizioni generali a stampa ma non contraddetta dalle condizioni dattiloscritte nè incompatibile con esse; – non poteva trovare applicazione l’art. 1955 c.c., di estinzione della garanzia quando per fatto del creditore non possa avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, in mancanza di un obbligo contrattuale dell’Irfis di comunicare alla Società Italiana Cauzioni eventuali mutamenti delle condizioni economiche della Intresud; – peraltro la causa della fideiussione non è il rischio dell’inadempimento dell’obbligazione principale ma la garanzia dell’adempimento, sicchè il mutamento del rischio non aveva rilievo e non comportava un obbligo d’informazione a carico del garantito; – in generale, per la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. il fatto del creditore non poteva consistere nella mera inazione bensì nella violazione di un dovere imposto dalla legge o dal contratto.
Per la Cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Società Italiana Cauzioni, con cinque mezzi d’impugnazione.
L’Irfis Mediocredito della Sicilia s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione della resistente, di tardività della notifica del ricorso, consegnato agli ufficiali giudiziari oltre il termine di legge, non ha fondamento. Risulta dagli atti che una prima volta la notificazione era stata richiesta mediante consegna agli ufficiali giudiziari l’ultimo giorno utile del termine annuale accordato dalla legge, e la notificazione aveva avuto esito negativo per la morte del difensore domiciliatario. Il successivo tentativo, presso la parte personalmente, ebbe luogo a seguito della consegna a mani dell’ufficiale giudiziario, fatta otto giorni dopo la relazione di omessa notifica. In base alla giurisprudenza di questa Corte deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per Cassazione fondata sull’assunto che il medesimo non sia stato notificato nel termine di legge, qualora la parte ricorrente abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario entro l’anzidetto termine e, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della notificazione per cause indipendenti dalla propria volontà (nella specie effettuata presso il procuratore domiciliatario della controparte indicato nella sentenza notificata, poi risultato deceduto), abbia proceduto, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell’avente diritto anche oltre il suddetto termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso per Cassazione (v. Cass. sez. un. 24 luglio 2009 n. 17352). Nella fattispecie, la nuova richiesta di notificazione alla parte personalmente ha avuto luogo ad otto giorni di distanza dalla restituzione del plico non notificato, in un termine che deve considerarsi ragionevole e idoneo ad impedire la decadenza.
Con il primo motivo si denuncia la violazione delle norme sulla forma e sull’interpretazione del contratto. Si deduce che sarebbe stato trascurato il criterio dell’interpretazione letterale, che deve prevalere quando rifletta in modo univoco la comune volontà delle parti, le quali avevano concordemente manifestato la volontà di un assetto soggettivo plurilaterale.
Il motivo tende a porre in termini d’interpretazione del contratto una questione che nell’impugnata sentenza è decisa in termini di mero fatto, in base all’accertamento che il beneficiario della garanzia aveva accettato per iscritto sia la polizza, e sia la sua appendice. La questione sollevata dalla ricorrente, se nella fattispecie la polizza fideiussoria (che per la giurisprudenza di questa Corte è un contratto atipico, ma strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte nè formale nè sostanziale del rapporto: Cass. Sez. un. 18 febbraio 2010 n. 3947), fosse configurata come contratto plurilaterale, non ha avuto alcuna incidenza sulla motivazione, nella quale non v’è traccia di questioni interpretative, che sarebbero state risolte contraddicendo le tesi della ricorrente. In essa si legge che Irfis (beneficiario della polizza) ha sostenuto in giudizio e documentato – quantunque in modo contestato dalla ricorrente: il che integra appunto una questione di fatto e non di violazione delle norme richiamate – di aver sottoscritto sia la polizza fideiussoria e sia la sua appendice, e che ciè è confermato dalla lettera accompagnatoria. Che la ricezione di questa lettera fosse un punto controverso non risulta dalla sentenza impugnata: la ricorrente, volendo censurare il punto avrebbe dovuto farlo con il rimedio dell’art. 360 c.p.c., n. 5, indicando con precisione in quale atto o verbale del processo – anteriore peraltro alla comparsa conclusionale di secondo grado, depositata a contraddittorio chiuso (ma neppure la lettura della riconvenzionale, superfluamente riprodotta integralmente nel ricorso, offre elementi in questo senso, nè il ricorso assolve l’onere di indicarli) – e con quali testuali affermazioni avesse sollevato tale questione (nonchè per quali ragioni questo punto fosse decisivo e da solo idoneo a decidere dell’esito della causa).
Con il secondo motivo si censura l’affermata rinuncia della ricorrente – espressa nel contratto, e precisamente nelle sue condizioni generali a stampa – ad avvalersi del termine indicato dall’art. 1957 c.c., comma 1, che, consacrando un principio di buona fede non sarebbe derogabile. Il motivo è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto – con argomenti meramente ripetitivi di un dibattito già consumato – stella costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale cfr. da ultimo Cass. 18 aprile 2007 n. 9245.
Inammissibile è invece il riferimento all’art. 1342 c.c., che, avendo il giudice di merito accertato in fatto che non v’erano clausole dattiloscritte incompatibili con quella a stampa contenente la rinuncia in questione.
Dei successivi motivi, basati sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1955 c.c., nel senso che il fatto del creditore idoneo a liberare il fideiussore potrebbe essere costituito dal mero silenzio serbato sull’evoluzione delle condizioni economiche del debitore, il primo è inammissibile, giacchè nell’impugnata sentenza non si afferma l’intervenuta rinuncia a detta clausola, con la conseguenza che gli argomenti svolti in ricorso con riferimento alla supposta inderogabilità di questa norma mancano il loro obiettivo.
Le ragioni effettivamente poste dal giudice di merito a fondamento della decisione si uniformano invece alla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale non è rilevante,, ai fini dell’art. 1955 c.c., il comportamento meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 16 giugno 2003, n. 9634; 17 aprile 2003, n. 6171; 23 aprile 2004, n. 7719;. 5 dicembre 2008 n. 28838). Da tali principi, che rendono manifestamente infondato l’altro motivo, non vi è ragione di discostarsi.
Con l’ultimo motivo si lamenta che non vi sarebbe prova che il contratto garantito fosse divenuto efficace, e non vi sarebbe certezza in ordine al quantum del credito residuo. Si tratta di questioni di fatto, inammissibili nel presente giudizio di legittimità, sebbene poste sotto la rubrica della violazione di norme genericamente richiamate, o del difetto di motivazione su questioni che non emergono dall’impugnata sentenza.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Il ricorso de essere dunque rigettato, e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010