La scadenza del termine finale di compimento dell’opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, e di conseguenza la perdita del potere espropriativo avendo il predetto termine finale, a differenza di quello iniziale, natura perentoria.

FATTO
Con ricorso notificato in data 12 aprile 2000 e depositato il 21 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato sia il decreto 8 febbraio 2000, prot. n. 43, decr. occ. 01/00, con il quale il Presidente del Consorzio per l’Area Industriale di Morbegno-Talamona ha disposto l’occupazione di urgenza di alcuni fondi di sua proprietà, sia la nota 21 febbraio 2000, prot. n. 53, con cui è stata comunicata la data di esecuzione delle operazioni di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso, e il conseguente verbale del 27 marzo 2000.
Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865 ed eccesso di potere per difeto dei presupposti, per illogicità e contraddittorietà.
Pur avendo correttamente fissato, con la delibera n. 8 del 2 febbraio 1993, in cinque anni il termine di ultimazione dei lavori, ossia il 2 febbraio 1998, il Consorzio resistente avrebbe notificato soltanto in data 13 marzo 2000 il decreto di occupazione, ossia ben oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che in precedenza non risulterebbe essere mai stata oggetto di proroga. Il decreto impugnato, poi, conterrebbe l’indicazione di una superficie da occupare superiore a quella individuata nelle delibere che originariamente avevano previsto l’espropriazione (287 mq, invece che 275).
Inoltre viene dedotta la violazione per falsa e/o inesatta applicazione dell’art. 3 della legge n. 1 del 1978.
La nota del 21 febbraio 2000, con cui si comunica l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza, sarebbe stata emanata in violazione della norma sopraindicata, in quanto notificata soltanto quattordici giorni prima dello svolgimento delle operazioni, invece che almeno venti giorni prima, come prescritto.
Con ordinanza n. 3948/00, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
In vista dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, unitamente a della documentazione.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2010, su conforme richiesta del procuratore del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la prima censura contenuta nel ricorso, si sostiene l’illegittimità del decreto impugnato, in quanto con lo stesso sarebbe stata disposta l’occupazione di urgenza del fondo del ricorrente, allorquando era già scaduto il termine quinquennale di validità della dichiarazione di pubblica utilità.
2.1. La censura è fondata.
L’art. 13, terzo comma, della Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ora abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e sostituito dall’art. 13, comma 6, dello stesso Decreto) stabilisce che "trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge".
Come evidenziato nel ricorso, il decreto 8 febbraio 2000, prot. n. 43, decr. occ. 01/00 (doc. 4 all. al ricorso), con il quale è stata disposta l’occupazione di urgenza di alcuni fondi di proprietà del ricorrente risulta essere stato emanato oltre la scadenza del termine di validità quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità, previsto dalla delibera n. 8 del 2 febbraio 1993 (doc. 2 all. al ricorso).
Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, "la scadenza del termine finale di compimento dell’opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, e di conseguenza la perdita del potere espropriativo" (Consiglio di Stato, IV, 7 novembre 2002, n. 6074), avendo il predetto termine finale, a differenza di quello iniziale, natura perentoria (Consiglio di Stato, IV, 28 aprile 2008, n. 1880).
A ciò consegue l’illegittimità, per tardività, del decreto 8 febbraio 2000, prot. n. 43, decr. occ. 01/00.
3. La fondatezza di tale censura determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del decreto di occupazione impugnato, unitamente a tutti gli atti emanati in seguito all’adozione dello stesso. Ciò consente di assorbire le restanti censure contenute nel ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Consorzio per l’Area Industriale di Morbegno-Talamona e si liquidano in dispositivo; si compensano nei confronti della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
Condanna il Consorzio per l’Area Industriale di Morbegno-Talamona al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; si compensano tra il ricorrente e la Comunità Montana Valtellina di Morbegno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SET. 2010.