Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad unneventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
La Cote d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Castrovillari, rigettava la domanda proposta da B.A. contro l’Inps, con cui la ricorrente faceva valere il suo diritto alla pensione di reversibilità a seguito della morte del soggetto con cui era stata coniugata fino al divorzio pronunciato con sentenza del (OMISSIS), seguita da provvedimento di modifica delle condizioni del divorzio in data (OMISSIS).
La Corte territoriale faceva riferimento all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il diritto del divorziato alla pensione di reversibilità richiede il previo riconoscimento in giudizio del diritto al c.d. assegno divorzile, orientamento che aveva trovato conferma nella norma interpretativa di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 5, e nella giurisprudenza successiva. In linea di fatto osservava che mancava un’attribuzione con provvedimento giudiziale alla appellante di un assegno divorzile.
La B. propone ricorso per cassazione a cui l’Inps resiste con controricorso.
Il ricorso, che denuncia con l’unico motivo violazione di norme di diritto, ripropone la tesi secondo cui il requisito della titolarità dell’assegno divorzile ai fini in questione può essere integrato anche dal possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto all’assegno, ancorchè tale diritto non abbia già formato oggetto di accertamento in sede giudiziaria.
Il ricorso non è fondato.
La questione oggetto del presente giudizio ha dato luogo in passato a diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Ritiene la Corte che debba seguirsi l’orientamento nettamente maggioritario, peraltro ribadito dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 5, secondo cui ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di riversibilità, disciplinato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un’eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto (cfr. Cass., sez. 1^, 16 aprile 1991 n. 4041; Cass., sez. un., 25 maggio 1991 n. 5939, Cass., sez. lav., 26 luglio 1993 n. 8335; Cass., sez. lav., 19 gennaio 1996 n. 412; Cass., sez. 1^, 8 gennaio 1997 n. 75; Cass., sez. lav., 15 febbraio 1999 n. 14111; Cass., sez. lav., 15 febbraio 2000 n. 1704; Cass., sez. lav., 27 novembre 2000 n. 15242;
Tale orientamento è stato seguito, successivamente alla richiamata norma interpretativa, anche da Cass. n. 5422/2006, 21129/2006, 12149/2007 e 3019/2009.
Quanto all’ipotesi che la disciplina di legge dei requisiti per il riconoscimento a favore del coniuge divorziato del diritto alla pensione di reversibilità o di una sua quota possa presentare profili di illegittimità costituzionale, deve ricordarsi che la Corte costituzionale ha già nettamente preso posizione sul punto.
Infatti con la sentenza n. 777 del 1988, nel dichiarare non fondata una questione di costituzionalità sollevata, in relazione all’art. 3 Cost., con riferimento al prevalente, più rigoroso, orientamento interpretativo, oltre a sottolineare lo scopo della scelta normativa del 1987 di eliminare quelle occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida, ha in particolare rilevato che carattere essenziale del trattamento di reversibilità è quello di realizzare una garanzia di continuità del sostentamento del superstite, onde non poteva dubitarsi del fondamento razionale dell’esclusione del diritto alla pensione di reversibilità quando l’ex coniuge non sia titolare di assegno ai sensi della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5. La stessa Corte, ritornando sul tema con la sentenza n. 87 del 1995, ha richiamato di nuovo la funzione della pensione di reversibilità di assicurare la prosecuzione del sostentamento assicurato dall’assegno divorzile e ha ritenuto che è giustificata la scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei successivi rapporti con l’ente pensionistico, solo alla regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi effettuata giudizialmente.
E la questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata dalle sentenze di questa Corte da ultimo richiamate.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., considerata la data di deposito del ricorso introduttivo (8.7.2004) e rilevato che non è dedotto che con lo stesso, come è onere della parte a norma della citata disposizione, sia stata formulata la dichiarazione reddituale.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Inps le spese in Euro 12,00, oltre Euro millecinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2010