Il lavoratore non può avanzare nessuna pretesa contributiva sulla somma accettata al termine di una vertenza chiusa con una transazione di natura novativa. L’importo percepito a titolo conciliativo, infatti, non ha natura retributiva perché è disancorato dal preesistente ed estinto rapporto di lavoro; di conseguenza, tale somma non può essere computata per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.