Il lavoratore non ha diritto ad alcun premio fedeltà qualora il beneficio sia stato revocato, prima dell’assunzione del dipendente, da chi non aveva poteri, ma ratificato successivamente dal consiglio d’amministrazione della società (confermata la decisione dei giudici del merito secondo cui il premio non era dovuto al lavoratore perché era stato assunto dopo la revoca del beneficio su disposizioni del presidente della società, e ciò anche se la revoca stessa era stata ratificata dal consiglio di amministrazione qualche giorno dopo. Il premio non era stato revocato a chi già ne godeva, ma ne era stata solo concordata la sua esclusione per chi doveva essere assunto, come dimostrato dal contratto individuale).

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE LAVORO                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. VIDIRI     Guido                            -  Presidente   -  
Dott. PICONE     Pasquale                         -  Consigliere  -  
Dott. STILE      Paolo                       -  rel. Consigliere  -  
Dott. NAPOLETANO Giuseppe                         -  Consigliere  -  
Dott. CURZIO     Pietro                           -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
           L.C.,  elettivamente domiciliato in ROMA,  VIA  FEDERICO 
CONFALONIERI  5, presso lo studio dell'avvocato REGGIO D'ACI  ANDREA, 
rappresentato  e  difeso  dagli avvocati GUTTEREZ  GAETANO,  D'ANCONA 
GIACOMO,  VINCENZO  GUTTEREZ, D'ANCONA FRANCESCO, BELCASTRO  SAVERIO, 
giusta mandato a margine del ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
MAGNETI   MARELLI   POWERTRAIN  S.P.A.,   in   persona   del   legale 
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  VIALE 
GIULIO  CESARE N. 151, presso lo studio dell'avvocato ROSATI  ANGELO, 
che  la  rappresenta e difende, giusta mandato in  calce  al  ricorso 
notificato; 
                                                 - controricorrente - 
avverso  la  sentenza  n. 688/2005 della CORTE D'APPELLO  di  MILANO, 
depositata il 20/10/2005 r.g.n 989/04; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
23/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE; 
udito l'Avvocato D'ANCONA FRANCESCO; 
udito l'Avvocato ROSATI ANGELO; 
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 
 Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 49 del 2004 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di L.C. contro la S.p.A. Magneti Marelli Powertrain, diretta ad ottenerne la condanna al pagamento in suo favore di Euro 56.537,21 a titolo di premio di fedelta’ inerente al rapporto di lavoro intercorso con la societa’ dal 7 marzo 1967 al 31 dicembre 2002.
Secondo il Tribunale il premio non era dovuto, posto che il L. era stato assunto dopo la revoca dell’istituto del premio su disposizioni impartite dal presidente della societa’, e cio’ anche se la revoca stessa era stata ratificata dal consiglio di amministrazione qualche giorno dopo: non fu, infatti, revocato il beneficio a chi gia’ ne godeva, ma fu concordata l’esclusione con chi doveva essere assunto, come puntualmente dimostrato dal contratto individuale. Ne’ alla specie era applicabile l’art. 2077 cod. civ., sia in quanto non riguardava i contratti collettivi di diritto comune, sia in quanto le parti collettive, con riguardo ai lavoratori assunti dopo il 6 ottobre 1965,avevano in modo inequivoco, manifestato non doversi far luogo all’applicazione del premio di fedelta’.
Avverso tale decisione, in data 29 giugno 2004 proponeva appello il L., evidenziando come prima della deliberazione del consiglio d’amministrazione sussistessero solo atti interni della societa’ mai conosciuti all’esterno e, comunque, emanati da falsi procuratores, e come, quindi, al momento dell’assunzione, il L. avesse acquisito il diritto al premio.
L’appellante lamentava poi il travisamento dei presupposti di diritto della revoca o abrogazione dell’istituto di origine regolamentare del premio di fedelta’, nonche’ la violazione delle regole inerenti all’efficacia dei contratti collettivi di diritto comune.
La societa’ si costituiva, resistendo al gravame.
Con sentenza dell’11 – 20 ottobre 2005, l’adita Corte di Appello di Milano rigettava il gravame.
A sostegno della decisione osservava che il L. era stato assunto dall’appellata il 7 marzo 1967 con contratto di lavoro in cui era espressamente esclusa l’applicazione del premio in parola, su disposizione del presidente della societa’, confermata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’aprile 1967.
Pertanto, la pretesa del L. era infondata.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre L.C. con tre motivi.
Resiste la Magneti Marelli Powertrain S.p.A. con controricorso.
 Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, L.C., denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1399 c.c. nonche’ omessa motivazione, lamenta:
a) la inesistenza, all’atto della sua assunzione, della revoca del premio di fedelta’;
b) la inapplicabilita’, in ogni caso, in forza dell’art. 1399 c.c., comma 2, nei suoi confronti della suddetta revoca, stante la sua qualita’ di terzo titolare del diritto, pienamente perfezionatosi a sua favore per non essere egli stato posto in condizione di conoscere la revoca, con conseguente diritto al conseguimento del premio;
c) omessa motivazione sul sollevato problema della inesistenza e, comunque, invalidita’ ed inefficacia nei suoi confronti, della ratifica del provvedimento di revoca.
Il motivo, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e’ infondato. Come accennato in narrativa, la Corte territoriale, nel pervenire alla sua decisione, ha accertato che il L. era stato assunto dall’appellata il 7 marzo 1967 con contratto di lavoro in cui era espressamente esclusa l’applicazione del premio in parola;
che, con comunicazione della direzione del personale del gruppo Magneti Marelli del 6 ottobre 1965, indirizzata alla direzione del personale della Fabbrica italiana Magneti Marelli, si invitava, su disposizione del presidente, ad includere nelle lettere di assunzione dei dipendenti la revoca di tale premio; che, con deliberazione del consiglio di amministrazione della societa’ dell’aprile 1967, quindi successiva all’assunzione dell’attore, si approvava e ratificava l’operato del presidente e della direzione generale.
Sulla base di tale accertamento, nell’esaminare i motivi di appello, la Corte territoriale ha, innanzitutto, rilevato che l’inclusione, nel contratto individuale del L. (e degli altri neoassunti) della dicitura "nei suoi confronti non trovera’ applicazione l’istituto del Premio di fedelta’ revocato con recente delibera consiliare", implicava la conoscenza, da parte sua, della revoca, perfezionando e conferendo valenza esterna all’atto recettizio dell’organo societario che l’aveva emanato; atto come correttamente rimarcato dal Giudice – non sottoposto a vincoli formali, stante la regola della liberta’ di forma di cui all’art. 1325 c.c., n. 4, all’art. 1324 c.c..
La Corte di merito e’ poi passata ad esaminare l’ulteriore questione – reiterata in questa sede – dell’efficacia della revoca, per essere stata posta in essere da soggetti diversi da quello investito del relativo potere.
Alla questione ha dato corretto riscontro, osservando, nell’ordine:
1) che l’avvenuta ratifica del consiglio di amministrazione, come sopra accertata, con l’efficacia retroattiva ad essa propria ex art. 1399 c.c., comma 2, consentiva di superare le obiezioni del ricorrente;
2) che il limite del rispetto dei diritti dei terzi, posto alla retroattivita’ della ratifica dalla disposizione da ultimo citata, non aveva senso nella fattispecie in oggetto, non operando nei confronti di chi, nello stipulare il contratto di lavoro, sapeva che l’istituto del premio di fedelta’ non lo riguardava;
3) che, inoltre, l’istituto aveva ad oggetto un diritto, la cui fattispecie acquisitiva si completava solo alla fine del rapporto di lavoro, quindi, dopo la ratifica stessa, e, pertanto, non era ancora sorto al momento dell’assunzione;
4) che, comunque, all’istituto era estranea la tutela di cui all’art. 36 Cost., con conseguente piena disponibilita’ dell’autonomia individuale.
Ritiene il Collegio di condividere la decisione adottata dalla Corte territoriale, in quanto supportata da argomentazioni che trovano riscontro nell’orientamento di questa Corte in materia, alla cui stregua l’invalidita’ del contratto concluso dal rappresentante senza poteri non puo’ essere eccepita dall’altro contraente, ma unicamente dal rappresentato (Cass. n. 14618/2010; Cass. n, 2860/2008; Cass. n. 3872/2004; Cass. n. 1708/2000; Cass. n. 4258/1997; Cass. n. 7501/1993). Sempre con riguardo al problema della ratifica, vanno ancora richiamate le pronunce di questa Corte, che mettono in rilievo come l’accertamento del giudice di merito sulla sussistenza e la portata della ratifica di un contratto concluso da un rappresentante senza poteri involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (ex plurimis, Cass. n. 408/2006).
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa motivazione e violazione degli artt. 1321, 1372 e 1373 c.c., lamenta che la Corte milanese abbia trascurato di considerare che con accordo aziendale del 10 dicembre 1957, tra la Magneti Marelli ed il Sindacato Fim Cisl e la Commissione interna, si conveniva di reintrodurre l’istituto del premio di fedelta’, che da istituto di fonte regolamentare si trasformava in istituto di origine contrattuale, rendendo cosi’ applicabile la disciplina dell’art. 2077 c.c. e, quindi, priva di efficacia lo scioglimento unilaterale dell’impegno assunto dalla societa’. Pertanto, incalza il ricorrente con il terzo motivo – con cui denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2077 c.c. ed omessa motivazione – al momento della propria assunzione, in data 7.3.67 era in atto il detto accordo aziendale che, prevedendo il premio di fedelta’ rendeva tamquam non esset la clausola del contratto individuale che escludeva il diritto del L. a tale premio. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perche’ strettamente connessi, non possono trovare accoglimento.
Va in primo luogo osservato che, di fronte all’assenza, nella impugnata pronuncia, di ogni riferimento alla questione concernente il valore e l’interpretazione del menzionato accordo aziendale del 10 dicembre 1957, il ricorrente avrebbe dovuto, per un verso, indicare dove e quando abbia fatto riferimento a detto accordo per far valere il proprio preteso diritto e, per altro verso, riprodurre il contenuto dell’accordo stesso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiche’, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimita’ sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l’indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non puo’ consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025).
Va anche rammentato che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, sicche’ nel giudizio di legittimita’ non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di indagini non compiute perche’ non richieste in sede di merito (ex plurimis, Cass. 10 maggio 1995 n. 5106). Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 3 aprile 2003 n. 5150).
D’altro canto – come osservato dalla societa’ controricorrente ed in mancanza di piu’ specifiche indicazioni – anche a volere attribuire alla scrittura del (OMISSIS) valore di contratto collettivo, deve, in linea di principio, considerarsi legittimo il recesso unilaterale esercitato dal datore di lavoro, poiche’ – come affermato da questa Corte – il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non puo’ vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perche’ finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realta’ socio economica in continua evoluzione, sicche’ a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuita’ del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina piu’ favorevole, sono intangibili solo in quanto siano gia’ entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione gia’ resa o di una fase del rapporto gia’ esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente piu’ favorevole regolamentazione (Cass. n. 18548/2009; Cass. n. 19351/2007).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 P.Q.M.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 23,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2010