È legittimo il licenziamento del lavoratore che si assenta nel periodo natalizio malgrado il rifiuto del datore di lavoro alla richiesta di ferie (nella specie, la Corte ha confermato il verdetto d’appello: la richiesta di ferie era stata espressamente rigettata, per cui l’allontanamento non autorizzato dal lavoro costituiva giusta causa di recesso, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile).

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16652/2006 proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato VENTURA GIACOMO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SERING ITALIA SRL in persona dell’amministratore unico – legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato INFANTINO LORENZO S., giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2006 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA
dell’11.1.06, depositata il 10/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI
Massimo.

Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letta la sentenza del 10 marzo 2006, con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda di annullamento del licenziamento intimato dalla Sering Italia a Z.A. l’11 gennaio 2002, per essersi arbitrariamente allontanato dal posto di lavoro dal 24 al 31 dicembre 2001; rilevava la Corte territoriale essere emerso che la richiesta di ferie, presentata alla dipendente, moglie dell’amministratore unico della società, era stata espressamente rigettata, per cui l’allontanamento non autorizzato dal lavoro costituiva giusta causa di recesso, conformemente peraltro a quanto previsto dall’art. 151 del CCNL; la esistenza della giusta causa si poneva poi in contrasto con l’asserito carattere ritorsivo del recesso, che era peraltro rimasto sfornito di prova, non essendo a ciò sufficiente la produzione della querela presentata dal lavoratore nei confronti dell’amministratore unico; Letto il ricorso del lavoratore e il controricorso della società;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria della società;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Ritenuto infatti che, in relazione al primo motivo con cui si lamenta difetto di motivazione per avere omesso di valutare la gravità dell’illecito ai fini di giudizio di proporzionalità della sanzione – a prescindere dalla mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. – non si spiega quali sarebbero le circostanze provate e non valutate, che sarebbero tali da rendere più lieve l’infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento, di talchè la tesi propugnata – per cui non è sufficiente che una inadempienza sia contemplata dal CCNL come meritevole di recesso – ancorchè astrattamente condivisibile, non vale a ribaltare la decisione, non essendo state dimostrate circostanze rilevanti nel caso concreto;
Ritenuto che parimenti infondata è la seconda censura, con cui si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, non essendo stato allegato in ricorso che la relativa istanza, proposta in primo grado, fosse stata reiterata in appello;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre quattromila Euro per onorari, oltre Iva CPA e spese e spese generali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010