COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La sentenza della Cassazione penale sez. IV 18 gennaio-11 giugno 2010 n. 22558 ha affrontato la tematica della costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali nei procedimenti penali (reato di omicidio o lesioni colpose) instaurati a causa della violazione della normativa antinfortunistica.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia era ferma alla sentenza Iori del 1988 e ad altra decisione di qualche anno successiva (sez. 4^ 16.7.1993 n. 10048, Arienti).
La sentenza Iori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione che l’art. 9 dello stesso Statuto prevede a tutela della salute e del’integrità fisica dei lavoratori; ne aveva però negato la sussistenza nel caso di specie per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tale diritto. La sentenza Arienti (sez. 4^ 16.7.1993 n. 10048) ha riconosciuto anch’essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria la iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati.
La Suprema Corte con la sentenza n. 22558/2010 ha ritenuto ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l’inosservanza di tale normativa nell’ambito dell’ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all’azione dagli stessi svolta.
La posizione riconosciuta alle organizzazioni sindacali di costituirsi parte civile nei procedimenti instaurati a seguito di violazione delle normative antinfortunistiche è diretta conseguenza delle normative che negli anni hanno attribuito maggiori compiti e responsabilità alle stesse organizzazioni. L’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori che per primo ha riconosciuto alle rappresentanze sindacali il compito di tutelare il lavoratore anche con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l’intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa. Ulteriori e più pregnanti attribuzioni, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sono state successivamente riconosciute alle associazioni sindacali dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989). Con il D.Lgs. n. 626 del 1994 si è attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell’art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18 e 20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l’esercizio dei suoi compiti. Il Testo unico 9 aprile 2008 n. 81 ha confermato e rafforzato il sistema, prevedendo l’istituzione di tre tipologie di rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, rispettivamente al livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo, assicurando loro una specifica formazione i cui contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva.
Sulla base di tali premesse e considerato che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute, e che, nel caso de quo, il grave incidente ha avuto una innegabile ripercussione sull’immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dei sindacati alla costituzione di parte civile nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica e la liquidazione del relativo danno.
Avv. Fortunata Cuzzola