NOTE ALLA SENTENZA 11.01.08 N. 557 CASS. CIV. – SS. UU. IN TEMA DI RESPONSABILITA’ MEDICA.

“…in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contratto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante…..”.
“….per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico….anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione….”.
“…….I verbali della Commissione medico-ospedaliera …..fanno prova…dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi…….costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice….”.

La Suprema Corte con questa importante sentenza pronunciata a sezioni unite ha statuito definitivamente dei principi fondamentali sui quali spesso si scontravano opinioni piuttosto contrastanti.
In primis viene abbandonato il richiamo, considerato “alquanto artificioso” e a giusta ragione a parere di chi scrive, alla normativa in materia di contratto d’opera professionale quanto alla responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento; di tal guisa la responsabilità dell’ente per il fatto del dipendente viene fondato sulla base dell’art. 1228 cod. civ.
In tal caso la responsabilità contrattuale nascerà in capo alla struttura sanitaria verso il paziente danneggiato non solo per il fatto commesso dal personale medico dipendente, ma, anche del personale ausiliario e della struttura stessa quando dovesse presentare carenze a livello organizzativo.
Altro fondamentale principio enunciato, fatto direttamente discendere da un diritto costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla salute, è quello dell’irrilevanza della distinzione tra struttura sanitaria pubblica e privata. A livello normativo i due tipi di strutture hanno degli obblighi equivalenti verso i fruitori dei servizi che esse prestano.
Il contratto tra la struttura sanitaria ed il paziente s’intende concluso al momento dell’accettazione del medesimo ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale.
Gli obblighi del personale sanitario verso il paziente discendono a loro volta dal “contratto sociale”.
Ai fini del riparto dell’onere probatorio, graverà sul debitore l’onere di dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento o quantomeno che esso non sia stato eziologicamente rilevante. L’attore-paziente, pertanto dovrà limitarsi a provare il contratto, l’aggravamento di una patologia o l’insorgenza di un’affezione allegando l’inadempimento del debitore da considerarsi astrattamente idoneo a provocare i lamentati danni.
La non corretta tenuta della cartella clinica non potrà essere invocata per escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e la patologia accertata qualora dovesse risultare l’idoneità di tale condotta a provocarla.
Quanto alle diagnosi o comunque alle manifestazioni di scienza o di opinione, viene sancito il principio del libero apprezzamento del giudice che, quindi, potrà valutarne l’importanza ai fini della prova, ma, non potrà mai conferire loro valore di vero e proprio accertamento.

Avv. Loredana Gargiulo