INFORTUNIO SUL LAVORO
ESTERNALIZZAZIONI DELLE FASI DI LAVORO ESGUITE NEL MEDESIMO AMBIENTE DI LAVORO: RESPONABILITA’ IN CASO DI INFORTUNIO.
Il processo di elevata implementazione tecnologica in ambito lavorativo ha inevitabilmente creato nuovi approcci alle fasi di lavoro. Tant’è che la globalizzazione tecnologica, ha creato e sta creando tutt’ora, nuove figure datoriali. L’espletamento di funzioni, infatti, che tradizionalmente venivano svolte in azienda, vengono ora affidate a fornitori esterni (terzi) in maniera provvisoria o permanente.
La "esternalizzazione", quindi, se risponde a modelli avanzati di progettazione, attuazione e/o esecuzione di fasi lavorative mediante l’utilizzo di personale esterno, pone però, dal punto di vista della responsabilità civile del personale esterno utilizzato in azienda, non poche domande.
Innanzitutto, una delle principali questioni risulta essere quella inerente l’applicabilità dell’art. 2087 c.c., affinchè ciascun datore di lavoro, resti obbligato ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare di conseguenza le corrette istruzioni sul modo di operare, ai propri dipendenti.
Orbene, l’orientamento della giurisprudenza, sembra essere indirizzato, già con la sentenza della Cassazione n.45/09 ad attribuire al datore di lavoro, la responsabilità, così come previsto dall’art. 2087 c.c.
Invero, la sezione lavoro della Suprema Corte ha stabilito che: “Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’articolo 2087 Codice Civile, ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti”.
Il caso di specie era riferito ad un episodio inerente una “autocisterna condotta da Tizio che stava effettuando una operazione di riempimento di olio combustibile, per svuotamento di un oleodotto della società Delta; le operazioni di trasferimento dell’olio erano effettuate da personale dipendente della Beta, secondo modalità tecniche disposte dalla Gamma; Tizio era salito sulla cisterna dell’autobotte per controllare il livello di riempimento dell’olio, quando la manichetta che collegava l’oleodotto all’autobotte si è staccata violentemente colpendolo in pieno viso, provocandogli danno oculare permanente"
La Cassazione, quindi, aderendo al principio di diritto della responsabilità ex art. 2087 c.c., ha confermato la sentenza di appello che aveva individuato "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. nel non avere accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell’oleodotto decise ed attuate da terzi (la omissis e la omissis) potessero essere pericolose per Tizio, in relazione ai compiti assegnati al lavoratore ed alla posizione in cui si trovava al momento dell’infortunio."
La Suprema Corte, quindi, in motivazione, ribadisce che "il giudice d’appello ha riconosciuto che il datore di lavoro di Tizio non avrebbe potuto interferire nella scelta delle modalità di esecuzione del lavoro, ma ha affermato che essa avrebbe potuto e dovuto vietare al dipendente di effettuare il lavoro in quella posizione, se avesse preventivamente accertato che le modalità di svuotamento dell’oleodotto stabilite dai terzi erano oggettivamente pericolose. La situazione di pericolo di Tizio derivava non solo dalla possibilità di caduta dall’alto, ma anche dalla vicinanza del tubo a pressione con il quale veniva caricato nella cisterna l’olio combustibile. E che tali modalità fossero pericolose è dimostrato dallo stesso infortunio: la tecnica utilizzata (iniezioni di azoto) ha determinato delle fuoruscite di gas che hanno strappato la manichetta che collegava l’oleodotto, alla cisterna.
Alle stesse conclusioni giunge la sentenza 215/10 della Cassazione.
La Corte, infatti, ribadisce e precisa ulteriormente il principio della responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile.
Questo tipo di responsabilità, per la quale sia la dottrina che la giurisprudenza parlano da tempo di una presunzione assoluta di colpa e la cui cause di giustificazione vengono essenzialmente rinvenute nella c.d. teoria del rischio di impresa, come principio generale, parallelo alla colpa, di imputazione della responsabilità: espressione, quindi, di un criterio aggettivo di allocazione dei rischi, per il quale i danni causati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di quest’ultima.
Questo principio, afferma la Corte, è applicabile anche nel caso del distacco di un dipendente presso un’altra organizzazione aziendale, sempreché risponda ai requisiti individuati dalla giurisprudenza (ancor prima della codificazione dell’istituto ad opera dell’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003) a giustificazione di questa particolare forma di dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro (che permane in capo al soggetto distaccante) ed il destinatario della relativa prestazione (che diviene il c.d. imprenditore distaccatario), che è vicenda che ricorre molto spesso non soltanto nell’ambito dei fenomeni di collegamento societario, ma anche nelle molteplici vicende di esternalizzazione dell’attività produttiva e di collaborazione e/o cooperazione fra imprese del tutto estranee.
E’ facile argomentare che, se alla base del distacco è rinvenibile uno specifico interesse organizzativo del datore di lavoro, che di conseguenza qualifica ed identifica la vicenda in termini di legittima estrinsecazione del potere di conformazione della prestazione di lavoro, nessun dubbio può palesarsi che pure tale vicenda sia riconducibile alla sfera del rischio di impresa dell’imprenditore – datore di lavoro, nel senso che ne riflette sicuramente la sua sfera di interessi, ma, nel contempo, ne delinea e precisa i relativi ambiti di responsabilità, con il doveroso e necessario contrappeso del rischio per i danni cagionati dai dipendenti nei confronti dei terzi.
L’accertamento della responsabilità, quindi, dovrà spostarsi inevitabilmente sul terreno del merito, ed analizzare la condotta tenuta dal datore di lavoro.
Questi, infatti, onerato dai regolari e necessari controlli in ordine alla tenuta dei propri macchinari e utensili, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui l’utilizzo delle predette attrezzature, sia fatto da personale non appartenente direttamente alla impresa e/o azienda.
Il datore di lavoro non potrebbe esimersi dalle sue responsabilità, avendo omesso, quindi, di porre in essere le verifiche indispensabili ad accertare l’esistenza di un ambiente lavorativo “sicuro”, idoneo, cioè, a non costituire causa di danno sia per i propri dipendenti che in tal contesto operavano già, sia per quelli che con i primi venivano in contatto.
Avv. Giovanni Andolfi