MALASANITA’
LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA
Non pochi ostacoli si frappongono in riferimento alla questione relativa all’imputabilità e qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nei confronti del paziente, in tema di danni cagionati a seguito di errori da interventi chirurgici.
L’evoluzione giurisprudenziale ha favorito, negli ultimi anni, la tesi prospettata dal paziente-danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni. Resta fermo, infatti, il principio secondo il quale deve essere la struttura sanitaria ed il medico, che devono dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della loro attività. Quest’ultima, ingenera una responsabilità di tipo contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico e di conseguenza, l’onere per il paziente danneggiato sarà solo quello di limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia ovvero l’insorgenza di un’affezione, provvedendo ad allegare consecutivamente, l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Così come già statuito dal Tribunale di Varese con la sent. n. 16/2010, infatti, medici e struttura ospedaliera (pubblica o privata poco rileva) rispondono verso il paziente a titolo contrattuale. E’ il debitore della prestazione ad avere l’onere della prova che non vi è stato inadempimento, o che lo stesso sia dipeso da fatto a lui non imputabile, o, ancora, che lo stesso non sia stato causa del danno.
Questa sentenza, di grande importanza, anche perché segue l’indirizzo dato dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 577/2008, supera innanzitutto, il divario esistente tra struttura pubblica e struttura privata ai fini della responsabilità civile, e sulla conseguente possibilità, di configurare delle possibili limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria, e precisando ancora, che trattasi comunque di violazioni che incidono sul bene della salute, diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
L’orientamento giurisprudenziale ha subito, quindi, un’evoluzione migliorativa nei confronti del paziente-danneggiato, almeno sotto il profilo dell’onere della prova nei confronti della struttura ospedaliera.
Invero, era invalso il costante orientamento in tema di responsabilità civile a seguito di danni verificatisi in ambito medico, di diluire la responsabilità della struttura sanitaria su quella del medico-operatore, invocando a sostegno, l’esistenza di un prestazione d’opera intellettuale tra medico e paziente.
Con la qualificazione del danno arrecato al paziente dalla struttura ospedaliera sia pubblica che privata, come un danno autonomo ed imprescindibile da quello arrecato dal contatto con il medico, l’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale poi, hanno parlato di danno derivante da “contratto di spedalità”, o di danno derivante da “contratto di assistenza sanitaria”.
Questa autonomia contrattuale, quindi, ha evidenziato un contratto a prestazioni corrispettive tra struttura ospedaliera è paziente, ed ha configurato di conseguenza, nei confronti dell’ente stesso una responsabilità che prescinde dall’accertamento di una condotta imprudente o negligente dei singoli operatori, trovando invece, la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Questo “allargamento” di compiti a carico della struttura ospedaliera nei rapporti con il paziente, evidenzia le varie componenti esistenti nel corrispondente contratto che con lui si instaura, la cui complessità comprende al suo interno, oltre all’attività medica, di carattere principale, anche tutta una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Si potrà quindi verificare che, il paziente potrà essere danneggiato, non solo dal personale medico addetto alle sue cure, ma potrà palesarsi una responsabilità contrattuale riferibile alla struttura stessa, al personale c.d. ausiliario in termini di disorganizzazione dell’attività.
Elemento apparentemente secondario, ma non meno importante risulta essere proprio quest’ultimo della carenza organizzativa delle strutture ospedaliere.
Già nei primi anni settanta la Cassazione poneva l’accento, sulla mancata adozione delle misure e delle cautele necessarie nell’organizzazione di una casa di cura per malati di mente, l’inosservanza delle prescrizioni minime della tecnica psichiatrica in relazione al numero di infermieri occorrenti per ciascun paziente, uno dei quali, nella specie, aveva colpito l’infermiere a lui addetto (Cass. 1055/73).
Il passaggio che si è avuto, a seguito della rilevata autonomia della responsabilità della struttura e della conseguente ricostruzione della stessa non più come il mero riflesso di quello del personale dipendente, medico e paramendico, evidenzia le disfunzioni organizzative in quanto tali anche a prescindere dalla individuazione di un fatto colposo ascrivibile ad un dipendente. In quest’ottica, si colloca già la sentenza del Tribunale di Monza del 1995, che statuisce la responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero per le carenze organizzative dei medici, assistenti e personale paramedico, basandosi proprio sulla complessità della prestazione sullo stesso gravante. Più recente risulta essere la sentenza del Tribunale di Monza 22 ottobre 2001, che ha affermato la responsabilità della struttura ospedaliera per il decesso di una bambina schizofrenica, lanciatasi dall’undicesimo piano attraverso una finestra priva di inferriate, sita all’interno di un locale per il quale la direzione aveva diramato precise disposizioni circa la necessità di lasciarlo sempre chiuso a chiave. Nella specie, la minore aveva approfittato della disattenzione di un inserviente, il quale non aveva chiuso dietro di sé la porta e nel dedicarsi ad altre attività all’interno della stanza non aveva potuto impedire il salto.
Tali pronunce rappresentano il logico sviluppo del processo di autonomizzazione della responsabilità della struttura ospedaliera, come sopra indicato, posto che il contenuto del contratto di assistenza ospedaliera, oltre quello principale di diagnosi e cura, si arricchisce di una serie di obblighi di protezione, per taluno basati sulla buona fede, per altri sulla diligenza nel disporre o predisporre gli strumenti indispensabili all’adempimento dell’obbligazione correlata alla complessità della prestazione, di cui ormai fa parte quello della “buona organizzazione”. Anche se talvolta l’argomentazione giurisprudenziale sembra piegare verso una logica da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c.
Una volta rilevata la disfunzione organizzativa, ossia il mancato adeguamento ai requisiti minimi strutturali, sicuramente si potrà verificare un giudizio di responsabilità, sempre che sussista il nesso causale con l’esito peggiorativo della salute del paziente o con il mancato raggiungimento del risultato sperato, non altrettanto vera, però, potrà essere ritenuta la proposizione inversa. In tali casi si dovrà far riferimento o alla possibilità che nel singolo settore possano essere state emanate a livello regionale delle disposizioni contenenti requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi, ma in ogni caso non si potrà prescindere dal considerare gli standard in fatto adottati in una struttura omologa.
Per questa via, secondo il suggerimento espresso da una parte della dottrina, la responsabilità della struttura sanitaria per carenze strutturali o organizzative può trovare nella disciplina in materia di responsabilità da prodotti difettosi un parametro di riferimento, venendo in rilievo qualora la prestazione resa non assicuri quel risultato che ragionevolmente, secondo buona fede, ci si può attendere, tenuto conto del luogo, del tempo, delle circostanze e delle altre strutture ospedaliere affini (in IUDICA, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, cit. 10 ss).
Avv. Giovanni Andolfi