IL DANNO DA EMOTRASFUSIONE: LA LETTURA DELLE SEZIONI UNITE.
di Marco Proietti
Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute a dirimere la lunga questione inerente il risarcimento del danno da emotrasfusione e la qualificazione dello stesso come danno non patrimoniale. Con ben dieci sentenze (dalla n. 576 alla n. 585) la Suprema Corte ha definitivamente stabilito che, nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi.
1. Introduzione sul danno da emotrasfusione. – 2. Contro chi agire. – 3. Il nesso di causalità e l’onere della prova. – 4. La prescrizione dell’azione. – 5. Conclusioni.
LA SENTENZA.
Corte di cassazione. SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 581
Responsabilità civile – Danno alla persona ed alla salute – Danno non patrimoniale – Sanità pubblica – Sanità privata – Prescrizione – Prescrizione breve – Onere della prova
In materia di risarcimento dei danni conseguenti a contagio con virus Hbv, Hiv e Hcv a seguito di emostrasfusioni con sangue infetto – ipotesi nelle quali sono astrattamente configurabili i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, anche gravissime – il giudice civile può pronunciare sentenza di condanna al risarcimento anche del danno morale, benché l’autore del reato rimanga ignoto, sempre che sia certa l’appartenenza di quest’ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell’attività deve rispondere.
1. INTRODUZIONE SUL DANNO DA EMOTRASFUSIONE.
Attraverso una serie di sentenze storiche la Corte di Cassazione ha definitivamente sciolto il nodo riguardante la risarcibilità del danno derivante dalle infezioni contratte a seguito di trasfusione del sangue, nodo giuridico complesso che si era venuto a realizzare anche per una certa ostilità a volere riconoscere come “malattie ufficiali” determinati fenomeni morbosi.
La Cassazione, infatti, si è inserita all’interno di un lungo dibattito che ha coinvolto la scienza medica mondiale che per troppi anni ha sottovalutato la forza devastante di determinate malattie contratte a seguito di una trasfusione di sangue; il riferimento è a tre infezioni principali, ovvero quelle da HBV, HCV e HIV, che dagli anni Ottanta in poi hanno avuto – purtroppo – una crescita esponenziale, superando ogni ipotesi e sconfiggendo tutte le tecniche e conoscenze scientifiche messe in campo.
Per molti anni la medicina scientifica internazionale ha faticato a riconoscere tale infezioni tra le patologie di facile contagio e solo di fronte ai fatti concreti ci si è ricreduti e si è dovuto effettuare un profondo ripensamento soprattutto in termini di risarcimento del danno: non si riconosceva il nesso eziologico derivante dalla trasfusione poiché mancavano dei vincoli chiari alle amministrazioni.
Solo a partire dagli anni Novanta si è avuto un sostanziale superamento di questa barriera ideologica e si corso ai ripari da un lato utilizzando potenti campagne pubblicitarie per la sensibilizzazione sul pericolo di questi fenomeni morbosi e sulla possibilità di prevenzione tramite l’utilizzo di strumenti (la c.d. tracciabilità), dall’altro lato grazie all’intervento del legislatore che iniziato a posizionare alcuni punti fermi; solo dopo questo passo “storico” si è iniziata a produrre una ricca giurisprudenza che ha lentamente riconosciuto il diritto del paziente ad essere indennizzato qualora – a seguito di una trasfusione avvenuta senza i controlli prescritti per legge – abbia contratto una delle infezioni citate.
2. CONTRO CHI AGIRE.
Il paziente/danneggiato può agire direttamente nei confronti del Ministero della Salute e non nei confronti della struttura, pubblica o privata, presso la quale si è affidato per la trasfusione o per effettuare una determinata operazione da cui è derivato il contagio; l’azione, ovvio, viene promossa in quanto la struttura sanitaria ha omesso di effettuare tutta quella serie di controlli che sono imposti dalla legge al fine di vigilare sulla tracciabilità del sangue: da chi proviene il sangue e tutto quello che ne consegue.
La responsabilità del Ministero, dunque, è in primo luogo legata al disposto dell’art. 32 della Costituzione che riconosce quello alla salute come un diritto imprescindibile ed irrinunciabile per ogni cittadino italiano; in secondo luogo, il danneggiato agisce seguendo lo schema indicato dall’art. 2043 cod. civ. trattandosi di una condotta che dà diritto al risarcimento del danno poiché avvenuta in violazione di una prescrizione legale.
Proprio con riferimento al comportamento omissivo da parte della struttura sanitaria a cui si è rivolto il paziente, si deve precisare che la responsabilità non sussiste tutte quelle volte in cui il controllo omesso – anche qualora fosse stato regolarmente effettuato – non avrebbe comunque impedito il contagio e il propagarsi dell’infezione; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se nel caso concreto l’evento è ricollegabile all’omissione (c.d. causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato (c.d. causalità ipotetica) se la struttura sanitaria avesse compiuto gli accertamenti dovuti, escludendo ogni fattore alternativo .
3. IL NESSO DI CAUSALITA’ E L’ONERE DELLA PROVA.
Il nesso di causalità che lega un determinato evento (il contagio) ad una determinata causa (la trasfusione) è stato l’argomento su cui ci si è maggiormente battuti negli ultimi decenni proprio in quanto, come si diceva, per troppi anni – forse anche per l’utilizzo di strumentazioni non adeguate – ci si rifiutava di riconoscere tali patologie come conseguenti al mancato controllo da parte delle strutture mediche.
Negli anni, invero, si è mutato orientamento e si è riusciti a riconoscere l’esistenza di un nesso eziologico proprio grazie all’intervento del legislatore che ha previsto la responsabilità dell’amministrazione per la mancata vigilanza sulle trasfusioni, collegando il risarcimento del danno alla violazione di un diritto costituzionalmente garantito: quello all’integrità fisica dell’individuo.
Quanto all’istituto in sé, il nesso di causalità rimane regolato, anche in materia civile, dai principi generali che regolano la causalità di fatto (artt. 40 e 42 cod. pen.) e temperati dalla c.d. regolarità causale, mancando altre norme da cui far discendere una specifica disciplina; ovviamente vi sono delle dovute sfumature tipiche della responsabilità civile ove viga la regola della “preponderanza dell’evidenza” a fronte di un sistema penale che prevede il criterio del c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Quanto all’onere della prova, infine, essa cade su entrambe le parti. Il danneggiato dovrà dimostrare la provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti, mentre la struttura sanitaria dovrà produrre tutta la documentazione sulla c.d. “tracciabilità”.
4. LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE.
L’azione per il risarcimento dei danni da emotrasfusione – salvo il caso in cui il danneggiato sia in seguito defunto – incorre nella prescrizione quinquennale che decorre non dal giorno della trasfusione o da quando si presentano i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il soggetto danneggiato abbia avuto la piena consapevolezza della riconducibilità del proprio stato morboso alla trasfusione subita .
5. CONCLUSIONI.
E’ chiaro, dunque, che la posizione assunta dalla Corte di Cassazione mette finalmente fine ad una lunga discussione sulla risarcibilità di un danno che, proprio per la sua rilevanza sul piano sociale ed umano, non può non ottenere l’opportuno riconoscimento in un ordinamento giuridico, come quello italiano, ove la salute è un diritto di rango costituzionale; è certamente importante, in questo senso, che il giudice di legittimità colleghi il diritto al risarcimento del danno non solo al fatto illecito ma anche, e soprattutto, alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Avv. Marco Proietti