La Cassazione Civile (con sentenza 8.4.2010, n. 8360, Sez.III), con novità, affronta la fattispecie controversa del danno tanatologico. Il caso oggetto d’esame della Corte è quello di un agricoltore che moriva a causa del contatto con i fili dell’alta tensione mentre si trovava su di un albero per svolgere mansioni. La morte non lo colpiva nell’immediato, ma sopraggiungeva dopo circa mezz’ora, mentre l’agricoltore, alla ricerca di aiuto, si trovava su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto della scossa. L’orientamento prevalente, in via generale, appare favorevole al riconoscimento del danno tanatologico (Cass. 458/09 e Cass.13236/09; Cass. 6496/2007),pur legandolo ad un "lasso di tempo apprezzabile" ai fini del risarcimento. Con questa sentenza la III sezione della Cassazione Civile indica, in modo chiaro, il favore dei giudici di legittimità verso il riconoscimento di questa voce di danno, indipendemente dalla "quantificazione" del tempo intercorrente tra le lesioni e la morte.
Così si riporta" la Corte di Cassazione da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra.
Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto. Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, "anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine";……..sì da evitare "….il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega…. il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita" (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14)".

Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza La sentenza in esame conferma ancora che debbano essere evitate duplicazioni risarcitorie ma che i danni non patrimoniali debbano comunque essere integralmente risarciti ed in riferimento al danno tanatologico si deve tener conto “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita, dopo breve tempo, la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”, così da evitare la lacuna di tutela determinata da parte della giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento della danno biologico per la perdita della vita (Cass. 1633/2000; Cass. 2575/2003). Quindi, il Giudice è chiamato alla difficile personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale tenendo conto anche del danno tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta. La Corte ritiene sia configurabile la trasmissibilità iure haereditatis del danno non patrimoniale, avuto riguardo alla circostanza che la morte, intervenuta dopo mezz’ora dall’evento, determinerebbe la nascita della pretesa risarcitoria che spetta, appunto, agli eredi. Non può non notarsi come, mentre con sentenza 13.1.09, n. 458, la Sez. III della Cassazione Civile aveva riconosciuto il danno tanatologico ad una vittima che era sopravvissuta all’evento mortale per un lasso di tempo di 3 giorni, a distanza di solo un anno, sempre la stessa Sezione, riconosce lo stesso danno pur essendo sopravvissuta la vittima per un lasso di tempo di soli trenta minuti. Conseguentemente, tutto quell’orientamento giurisprudenziale restrittivo, che prevedeva la risarcibilità del danno solo nel caso di sopravvivenza della vittima in vita per un tempo “apprezzabile”, sembra essere stata del tutto sorpassata da questo nuovo orientamento.
Vedasi in tal senso e conformemente anche l’interessante sentenza Cassazione Lavoro n. 13672/2010 del 7.06.2010: "nel quadro sistematico del danno non patrimoniale complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve lasso di tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine".

a cura dell’Avv. Elisabetta Polito