MALATTIE PROFESSIONALI: ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO RESPONSABILITA’ DEI TITOLARI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA
Con una recentissima sentenza del 1° aprile-26 maggio 2010 n. 20047, la Suprema Corte di Cassazione Penale, ha dedotto che in caso di malattia professionale (nel caso di specie “Mesotelioma pleurico”), derivante dall’esposizione, durante il ciclo produttivo, all’amianto, l’omessa predisposizione di uno strumentario di sicurezza, quali maschere protettive delle vie respiratorie, è idoneo a fondare il profilo della colpa specifica a carico del titolare della posizione di garanzia che non può addurre, per escludere la prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo, la non conoscenza della rischiosità dell’esposizione all’amianto.
Orbene, sin da tempi remoti, in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli, il RD n. 442 del 14/06/1909, faceva menzione degli effetti pericolosi dell’amianto.
Conseguentemente, la legge n. 455 del 12/04/43 inseriva l’asbestosi (malattia conseguente all’inalazione dell’amianto) nell’elenco delle malattie professionali.
In tal senso, l’obbligo per il titolare della posizione di garanzia di attivarsi per l’eliminazione o la riduzione del rischio, può fondarsi, risalendo nel tempo, già su quanto disposto dall’articolo 21 del DPR n. 303 del 19/03/1956, concernente l’obbligo, per il datore di lavoro, di adottare i provvedimenti atti a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusioni delle polveri nell’ambiente di lavoro, e dagli artt. 377 e 387 del DPR n. 547 del 27/04/55, concernenti i mezzi personali di protezione e la protezione contro le inalazioni pericolose di polveri.
Proprio da queste premesse , la Corte ha annullato con rinvio la decisione di appello che, in riforma di quella di condanna di primo grado, aveva assolto gli imputati dal reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore, esposto negli anni all’amianto che lo aveva condotto alla morte. La Corte di merito aveva ritenuto non dimostrato il profilo della colpa sul rilievo, disatteso dalla Cassazione, che non poteva addebitarsi agli imputati una conoscenza scientifica delle problematiche connesse alla pericolosità dell’amianto.
Appare relativamente semplice individuare, quale fonte di responsabilità per il datore di lavoro, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio specifico.
La responsabilità del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i suddetti principi riconosciuti dalla nostra Costituzione, come l’art. 32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), l’art. 35 (tutela del lavoro), l’art.38 (tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), l’art. 41 (l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme dell’ordinamento dello Stato Italiano. Nell’ambito del nostro ordinamento già la lontana legge n. 80 del 17 marzo 1898 costituisce la prima normativa nella materia prevedendo una assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro contro gli infortuni per le industrie più pericolose; il primo Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro viene successivamente emesso con R.D. n. 51 del 31.1.1904; la legge n. 1765 del 17.8.1935 riconfermava ancora la tutela del lavoratore ed i conseguenti obblighi del datore di lavoro, ed infine, il TU 1124 del 1965 , il D.Lgs. n. 38 del 2000 costituiscono l’attuale normativa speciale di riferimento.
Quando l’insorgere di malattie professionali risulta collegato alla nocività dell’ambiente di lavoro, va applicato l’art. 2087 cod. civ., quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico, che impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, al fine di tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato. Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.
Altra disposizione del codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo 2049 c.c. In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti. Sulla natura di tale responsabilità si è ugualmente discusso, ma è prevalente la tesi che trattasi di responsabilità oggettiva come è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. 12 marzo 2008 n. 6632) che ha affermato la configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. allorché tra l’evento illecito e le mansioni affidate sussista un rapporto di occasionalità necessaria. E’ quest’ultimo uno dei pochi casi di responsabilità che la legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità che nasce sol che il preposto abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro. Da tanto detto, si può notare l’importanza che il legislatore attribuisce alla tutela del lavoratore. Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al TU 1965/1124 che la prevede all’art. 10 come presupposto della azione di regresso dell’INAIL.
Ciò posto, il riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro comporta l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.
a cura della Dott.ssa Alessia Cottone