L’INFORTUNIO SUL LAVORO E LA MALATTIA PROFESSIONALE.
1.Nozione di infortunio sul lavoro.
Infortunio sul lavoro è l’infortunio occorso per causa violenta in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa. Tale infortunio è indennizzabile da parte dell’INAIL qualora dallo stesso sia derivata o la morte o un’inabilità permanente al lavoro – assoluta o parziale – oppure un’inabilità temporanea – assoluta – che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il requisito della occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l’infortunio è collegato, anche indirettamente, con l’attività lavorativa; sono, ad esempio, infortuni sul lavoro quelli occorsi:
– all’autista di autocarro che, trasportando il proprio datore di lavoro, sia rimasto ferito in un agguato di-retto contro il datore stesso;
– all’artigiano, durante le ispezioni presso un immobile per il quale doveva eseguire dei lavori;
– al lavoratore rimasto ucciso nel corso di una rapina commessa in occasione dell’acquisto di materiale necessario per la produzione.
La giurisprudenza, invero, ha escluso la fattispecie dell’infortunio sul lavoro in caso di infortunio occorso:
– al lavoratore che si sia infortunato nell’andare a trovare, tornando dal lavoro, i familiari residenti in luogo diverso da quello ove sorge l’unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto;
– al lavoratore che si sia infortunato durante o al rientro da uno sciopero;
– al lavoratore in trasferta che si sia infortunato durante il percorso necessario per recarsi dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa all’albergo nel quale soggiorna durante le pause dell’attività stessa, e da lui liberamente scelto.
2. Nozione di malattia professionale
Si considera malattia professionale quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell’organismo del lavoratore eziologicamente connessa all’attività lavorativa a seguito e ad esito della quale residua una definitiva alterazione dell’organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
L’accertamento della sussistenza di una malattia professionale comporta la prova del nesso causale in merito alla quale particolare rilievo assumono gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui per le malattie comprese in dette tabelle e manifestatesi entro i termini ivi previsti opera in favore del lavoratore una presunzione legale dell’esistenza di un rapporto di causalità tra lavoro e malattia. Peraltro, sempre secondo la Corte di Cassazione, tale presunzione, potrebbe essere invocata anche per le lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle purché queste presentino una identità dei requisiti essenziali, con le fattispecie incluse nella lista.
Invece, per le malattie diverse da quelle tabellate ovvero riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini ivi indicati), spetta al lavoratore dimostrare la causa di lavoro.
3. Effetti sul rapporto di lavoro.
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale producono sul rapporto di lavoro i medesimi effetti discendenti dall’infortunio non sul lavoro e dalla malattia comune.
Ed infatti sia nell’uno che nell’altro caso il codice civile prevede che:
se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o assistenza è dovuta al lavoratore la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinata dalle leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità ( laddove trovi applicazione la tutela INAIL, il datore di lavoro è generalmente tenuto in forza di disposizioni contrattuali collettive ad erogare un trattamento economico integrativo delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto nonché, su richiesta dello stesso Istituto ovvero in presenza di specifiche disposizioni contrattuali in tal senso, ad anticipare quelle prestazioni);
Il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto (con preavviso) solo decorso il periodo di tempo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (c.d. periodo di comporto).
Il periodo di assenza dal lavoro per una della cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.
È bene tuttavia tener presente che la distinzione tra infortuni e malattie professionali e infortuni e malattie non professionali assume egualmente notevole rilevanza sia perché i due diversi eventi danno luogo a forme di tutela previdenziale separate e distinte; sia perché i contratti collettivi tendono a regolare diversamente le due fattispecie stabilendo in caso di infortunio e malattia professionale norme più favorevoli per il lavoratore tanto con riferimento al periodo di conservazione del posto quanto con riferimento all’ammontare del trattamento economico.
4. Responsabilità civile del datore di lavoro.
Dall’infortunio professionale e dalla malattia professionale può discendere a carico del datore di lavoro una responsabilità penale (omicidio colposo, lesioni colpose) e/o una responsabilità civile la quale si sostanzia nell’obbligo di risarcire i danni patiti dal lavoratore infortunato.
In merito a quest’ultima è bene, tuttavia, sottolineare che l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Essa, peraltro, permane nelle ipotesi in cui:
– il datore di lavoro abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato (Corte Costituzionale sentenza n. 102 del 29 aprile 1981);
– sia stato accertato in giudizio che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione e sorveglianza o ad altri suoi dipendenti, se del fatto di essi questi debba rispondere secondo il codice civile. Anche nei casi suesposti la responsabilità civile del datore di lavoro è, comunque, esclusa quando per la punibilità del fatto sia necessaria la querela della persona offesa.
E’ bene precisare che, ad avviso della giurisprudenza, soprattutto se si tratti di imprese di grandi dimensioni, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all’osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata – ed alla quale siano stati attribuiti i relativi poteri di spesa – l’incarico di seguire lo svolgimento del lavoro e di disporre e far osservare le norme antinfortunistiche e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata.
Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha innovato profondamente il risarcimento dei danni lavorativi da parte dell’INAIL.
L’art.13 del decreto ha anche specifica che il lavoratore deve essere risarcito non solo se, a causa di un infortunio sul lavoro, la sua attitudine al lavoro sarà ridotta o annullata, ma anche quando, sempre a causa dell’attività lavorativa, la menomazione subita ha riflessi sulla sua vita privata di relazione (disturbi inerenti la vita affettiva, spirituale, sportiva, culturale).
Cessano, quindi , di avere efficacia, gli articoli del Testo Unico n.1124/65, che facevano riferimento al concetto di inabilità permanente, definita come la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga per tutta la vita in misura completa (inabilità assoluta) o parziale (inabilità parziale) l’attitudine al lavoro. L’assicurazione risarciva il danno lavorativo con una rendita commisurata al grado di inabilità riportata dal lavoratore ed alla sua retribuzione annua che era il parametro di riferimento della capacità di guadagno.
Questi concetti e questo calcolo sono stati ora abbandonati e sostituiti dal concetto di danno biologico e da un nuovo sistema di calcolo (del relativo indennizzo), che prevede tre tabelle:
– la tabella delle menomazioni, completamente rielaborata dal momento che quelle precedenti erano basate solo sulla perdita e riduzione della capacità lavorativa. Proprio per contemplare tutte le nuove ipotesi di danno l’elenco passa dalle precedenti 59 a 400. Al fine di quantificare il danno, che le meno-mazioni possono arrecare al lavoratore, è stata effettuata una prima classificazione che prevede me-nomazioni inferiori al 25%, tra il 25% e il 50%, tra il51% e l’85%, tra l’86% e il 100%;
– la tabella dell’indennizzo biologico, sulla base di quanto stabilito dall’art.13 del d. lgs. 38/2000, che prevede una erogazione sotto forma di capitale per le menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 16% e una erogazione sotto forma di rendita per le menomazioni superiori al 16%;
– la tabella dei coefficienti per calcolare e per determinare il maggior valore della rendita quando, oltre al danno biologico, occorre indennizzare anche il danno patrimoniale.
Laddove trovi applicazione l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’INAIL è tenuto a erogare le indennità anche nei casi di esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto di regresso contro la persona civilmente responsabile. Quest’ultima, peraltro, deve versare all’Istituto erogatore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base ad apposite tabelle.
La sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile (l’Istituto può altresì esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato, quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo, accertato con sentenza penale).
Dalle azioni di regresso va distinta la parallela azione di surroga dell’INAIL, che è diretta verso terzi estranei al rapporto assicurativo per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 356 del 18 luglio 1991 e n. 485 del 27 dicembre 1991 hanno affermato che l’azione di regresso e l’azione di surroga dell’INAIL non possono avere ad oggetto le somme dovute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
L’azione di regresso dell’INAIL è sottoposta al termine di prescrizione di cui all’art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 (tre anni).Trattandosi di termine prescrizionale è soggetto ad interruzioni secondo le norme comuni in tema di prescrizione.
In base al decreto legislativo n.38 del 23 febbraio 2000, inoltre, il danno biologico viene pagato dall’INAIL a condizione che il grado di menomazione sia superiore al 6% e inferiore al 16%, Se la percentuale è pari o superiore al 16%, l’infortunato avrà diritto ad una rendita oltre ad una integrazione per il danno biolo-gico sotto forma di rendita supplementare.
Ciò significa che nel caso in cui il lavoratore si sottoponga a perizia medico legale ed emerga un danno superiore al 6%, egli dovrà presentare istanza di liquidazione del danno biologico direttamente all’INAIL a mezzo istanza corredata dai dati medico legali che attestino il grado di invalidità permanente.
Resta sempre a carico del datore di lavoro (e subordinato quindi alla responsabilità colposa di quest’ultimo) il danno biologico inferiore al 6% in danno biologico temporale ed il danno morale. Per queste richieste sarà necessario esperire la fase stragiudiziale innanzi alla commissione di conciliazione della direzione provinciale del lavoro e quindi, in caso di mancato accordo, ricorrere al Giudice del Lavoro.
a cura dell’Avv. Marco Mantelli