RISCHIO CONTRATTUALE

Polizza assicurativa/Cosiddette “Clausole contrarie”
I Giudici di legittimità intervenuti nel settore rilevano che nei contratti di assicurazione sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., tutte le clausole che possono limitare le conseguenze per colpa o che escludono il rischio garantito dalla compagnia. (Cass. Civ. Sez. III 3 settembre 2007 in Giust. Civ. Mass. 2007,9)
La clausola deve ritenersi vessatoria ed inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c. laddove: “ comporta..una evidente limitazione di responsabilità che deve essere approvata specificatamente per iscritto al fine di rendere edotto l’assicurato dello spostamento dei rischi, rispetto a quello solitamente coperto” (Cassazione civ. sez. III n. 5624/05) Inoltre dette clausole indicanti decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
L’intervento della Cassazione, chiamata a rispondere del fenomeno delle cosiddette “clausole contrarie”, né sancisce inequivocabilmente la corretta interpretazione ricorrendo ai principi di cui agli artt. 1362, 1363 c.c ed in via sussidiaria al criterio di buona fede ex art. 1366 cc.. Con sentenza n. 19140/05 il Supremo Collegio specifica la portata della corretta interpretazione e sancisce che in tema di contratti conclusi mediante moduli e formulari, la presenza dell’approvazione di una clausola vessatoria derogativa di esclusione dell’operatività della previsione della clausola richiamata nelle condizioni generali del contratto determina una situazione di contrasto. Il Giudice di merito deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto con l’applicazione del criterio di cui all’art. 1370 cc secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa.

a cura dell’avv. Emanuela Marrocco