SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI GARANZIA EX ART. 2952 CC
Il dettato della norma in parola cita al primo comma: “Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.”. Ed il successivo secondo comma, sostituito dalla L. 166/08 di conversione con modifiche del D.L. 28/08/08 n. 134 ha aggiunto all’art. 3 del predetto D.L. il comma 2 ter in base al quale: “ Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione…si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto”. La novità del termine di prescrizione di due anni riguarda i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal pagamento del premio. Comprende, quindi, anche il diritto alla copertura assicurativa in caso di assicurazione per la responsabilità civile. Infine, il terzo comma recita: “Nella assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione”.
Il Supremo Collegio in proposito ha sentenziato, con riferimento ai diritti già sorti alla data dell’intervenuta modifica, per l’applicazione del termine prescrizionale più lungo: “in conformità ai principi di affidamento, di ragionevolezza e di tutela effettiva dei diritti ( principi riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dal diritto internazionale).(Cassazione Civile, sezione trib., n. 13054 del 14.07.2004).
a cura dell’ avv. Emanuela Marrocco