Viola l’art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo l’appropriazione da parte della p.a. di un fondo, causa l’intervenuta irreversibile sua trasformazione, a dispetto del fatto che il giudice amministrativo avesse annullato in quanto illegittimi e contrari al pubblico interesse gli atti di una procedura espropriativa
Nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, le conseguenze finanziarie di uno spossessamento illecito non possono essere assimilate a quelle di uno spossessamento lecito: se la natura della violazione permette la "restitutio in integrum" lo Stato ha il dovere di realizzarla. In caso contrario, il risarcimento per equivalente deve essere tale da eliminare totalmente le conseguenze negative subite dall’espropriato in esito alla occupazione illegittima
Autorità: Corte europea dir. uomo
Data: 30 ottobre 2003
Parti: Soc. Belvedere Alberghiera C. Governo it.