Qualunque persona fisica o giuridica ha il diritto di godere pacificamente della proprietà privata; nessuno può esserne privato ingiustamente, se non per motivi di pubblico interesse previsti dalla legge. L’ occupazione acquisitiva , qualora non risponda ad un concreto interesse pubblico, integra una violazione dell’art. 1 paragrafo 1, del primo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea dei diritti umani, poiché lede il diritto di proprietà dell’espropriato. Inoltre, l’ art. 1 del protocollo addizionale n. 1 richiede che ogni interferenza nel pacifico godimento dei beni da parte del legittimo titolare deve essere attuata in conformità ad una regola sufficientemente individuabile, chiara e prevedibile. L’istituto dell’ occupazione acquisitiva, così come evolutosi sulla base dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, manca di quei requisiti di chiarezza e prevedibilità necessari perché possa essere considerato compatibile con la convenzione