L’acquisizione del bene privato alla mano pubblica conferisce al proprietario il diritto al risarcimento del danno mentre la non integralità della riparazione non si pone in contrasto con la normativa interna, nella quale la regola dell’equivalenza del pregiudizio arrecato non ha copertura costituzionale e neppure contrasta con la normativa della C.E.D.U.
Nelle ipotesi in cui la p.a. occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, la radicale trasformazione del fondo comporta l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo alla p.a. del diritto stesso, da cui consegue la violazione dell’art. 1, primo protocollo aggiuntivo C.E.D.U., nonché del principio della certezza dei rapporti giuridici
Si intendono esclusi dall’ambito di applicazione dell’ occupazione acquisitiva comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata, laddove tale dichiarazione manchi o "ab initio" ovvero successivamente per effetto di annullamento dell’atto, delineandosi un distinto fenomeno di creazione giurisprudenziale denominato " occupazione usurpativa" che genera una responsabilità della p.a. di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Autorità: Corte europea dir. uomo
Data: 06 aprile 2004
Numero:
Parti: Pasculli